Per mesi il 2 agosto 2026 è stato descritto come lo spartiacque dell’intelligenza artificiale europea: la data in cui il Regolamento (UE) 2024/1689 sarebbe entrato nella sua fase applicativa più impegnativa. All’ultimo, però, il quadro è cambiato. Il Digital Omnibus — il pacchetto di semplificazione adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione il 29 giugno scorso e atteso in Gazzetta ufficiale entro luglio — ha rimodulato le scadenze, spostando in avanti gli obblighi ritenuti più onerosi.
Cosa slitta e cosa no
Gli adempimenti sui sistemi ad alto rischio riconducibili all’Allegato III — impiegati in settori delicati quali reclutamento, valutazione del merito creditizio, istruzione e biometria — sono rinviati al 2 dicembre 2027. Quelli relativi all’IA incorporata nei prodotti dell’Allegato I, come dispositivi medici e macchinari, arrivano invece al 2 agosto 2028.
Il differimento, tuttavia, non equivale a una moratoria generale. Dal 2 agosto 2026 le autorità di controllo diventano operative, prendono avvio gli obblighi di trasparenza e la Commissione europea acquisisce il potere di sanzionare i grandi modelli. La compliance, insomma, non si ferma: cambia soltanto il ritmo.
Formazione: il primo terreno di verifica
Il banco di prova più immediato è un obbligo già vigente da oltre un anno. L’articolo 4 impone a fornitori e deployer di garantire al personale un’alfabetizzazione sull’IA proporzionata al ruolo, al contesto d’impiego e ai rischi. La previsione è efficace dal 2 febbraio 2025, ma finora era priva di un’autorità in grado di verificarne il rispetto: da agosto quel presidio esiste.
Il Digital Omnibus ha attenuato la formulazione — non più «misure per garantire» ma «misure volte a sostenere lo sviluppo» dell’alfabetizzazione — ed escluso una sanzione pecuniaria diretta per l’inadempimento. Il punto, però, si sposta sul piano probatorio: in caso di danno, contenzioso o ispezione, una formazione documentata rappresenta la prima evidenza di diligenza organizzativa. Serve dunque un piano tracciabile, capace di mappare chi utilizza quali sistemi, di articolare i moduli per funzione e livello di rischio e di aggiornarsi nel tempo.
Trasparenza e nuovi divieti
Gli obblighi informativi dell’articolo 50 restano ancorati al 2 agosto 2026. Chi mette a disposizione sistemi che dialogano con le persone dovrà renderne evidente la natura artificiale; chi utilizza strumenti di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica dovrà informarne gli interessati; chi genera deepfake o testi destinati a informare il pubblico su temi di interesse generale dovrà dichiararlo.
L’unico alleggerimento riguarda il watermarking, la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti sintetici: per i sistemi già sul mercato l’obbligo scivola di quattro mesi, al 2 dicembre 2026. Alla stessa data si affianca un nuovo divieto, esteso tanto a chi sviluppa quanto a chi utilizza: fuori legge i sistemi che producono immagini intime non consensuali (i cosiddetti nudifier) o materiale pedopornografico, salvo idonee salvaguardie tecniche.
I grandi modelli e i poteri sanzionatori
I fornitori di modelli per finalità generali (GPAI), su cui poggiano i principali chatbot, sono tenuti agli obblighi di documentazione, trasparenza e tutela del diritto d’autore già dal 2 agosto 2025. La novità è la loro azionabilità: attraverso l’AI Office, la Commissione potrà richiedere informazioni, valutare i modelli, imporre misure correttive e comminare multe fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, con soglie che salgono a 35 milioni o al 7% per le pratiche vietate.
Il cantiere italiano
Sul versante nazionale l’impianto è già delineato: la vigilanza spetta all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con Garante privacy, Banca d’Italia, Consob e Ivass competenti nei rispettivi ambiti. Il 10 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare i due decreti attuativi, dedicati rispettivamente ai poteri delle autorità (con sanzioni, sperimentazione, formazione e lavoro) e all’impiego dell’IA nelle attività di polizia, con i relativi profili di responsabilità civile e penale.
La direzione passa anche dal diritto penale. Si prepara l’ingresso dell’articolo 437-bis c.p., che punisce l’omissione delle misure di sicurezza sui sistemi ad alto rischio da cui derivi un pericolo concreto per le persone; e i reati connessi all’IA entrano nel catalogo della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, accanto al deepfake illecito già sanzionato dall’articolo 612-quater c.p. Per le imprese la conseguenza è chiara: i modelli organizzativi vanno aggiornati al rischio IA.
Come usare il tempo guadagnato
Il periodo aggiuntivo va investito, non atteso. Il primo passo resta censire i sistemi in uso e classificarli per livello di rischio. L’Omnibus conferma una regola destinata a pesare: se il fornitore ritiene che un sistema riconducibile all’Allegato III non sia ad alto rischio — perché privo di effetti significativi su salute, sicurezza o diritti — dovrà documentare l’autovalutazione e, quando nel dicembre 2027 il regime entrerà in vigore, registrarla nella banca dati europea, in larga parte accessibile al pubblico. A finire censita è dunque solo la scelta di chi invoca l’eccezione: una posizione dichiarata su cui le autorità potranno calibrare i controlli.
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