La sentenza, emessa il 6 maggio 2024 dalla Sezione IV della Cassazione Penale (Presidente Di Salvo, Relatore Mari), si concentra sull’applicazione delle normative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ponendo l’attenzione sulla possibile equiparazione tra un concorrente di un programma televisivo e un lavoratore.
Il caso in esame riguarda un incidente che ha coinvolto un concorrente durante le riprese del programma “Ciao Darwin”. La questione principale ruotava attorno alla definizione di “luogo di lavoro” e alla conseguente applicazione delle misure di sicurezza.
La nozione di “luogo di lavoro” secondo la Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione, per definire un “luogo di lavoro” è necessario adottare un criterio di tipo funzionale e relazionale. In altre parole, un ambiente può essere considerato un luogo di lavoro se al suo interno si svolgono attività lavorative e se esiste un rischio connesso all’esercizio di un’attività di impresa. Da ciò deriva l’obbligo, per il datore di lavoro, di garantire la sicurezza di tutte le persone presenti in tale ambiente, indipendentemente dal loro ruolo.
La Corte ha inoltre chiarito che le norme di prevenzione degli infortuni non sono esclusivamente a tutela dei lavoratori dipendenti, ma anche di tutte le persone che, pur non avendo un rapporto di lavoro diretto con l’impresa, si trovano occasionalmente in quell’ambiente. Pertanto, in caso di lesioni o decessi, perché si possa parlare di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, è sufficiente che esista un nesso causale tra tale violazione e l’evento dannoso.
L’esclusione del “luogo di lavoro” per l’incidente di “Ciao Darwin”
Tuttavia, la Corte ha ritenuto corretto il giudizio del Tribunale di primo grado, che aveva escluso la qualificazione dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente come “luogo di lavoro”. Il Tribunale ha basato la sua decisione sul fatto che la struttura in cui è avvenuto l’infortunio era destinata esclusivamente a un’attività ludica, ovvero le prove dei concorrenti, e non era utilizzata dai lavoratori presenti sul set.
Di conseguenza, il rischio derivante dall’uso di quella struttura non poteva essere considerato un rischio lavorativo, poiché non era legato all’attività d’impresa e la struttura stessa non era destinata ad attività lavorative. Il rischio di caduta, che si è concretizzato nell’incidente, è stato considerato un pericolo intrinseco all’attività ludica svolta dai concorrenti e non associato al lavoro.
La conclusione della Cassazione
La Cassazione ha confermato che il Tribunale ha agito correttamente nel valutare che l’incidente non rientrava nella violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La remissione della querela, che ha portato all’estinzione del reato, è stata considerata adeguata, escludendo l’aggravante inizialmente contestata.
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