Al via l’attività della prima procura europea

Il Consiglio d’Europa tutela gli avvocati: nasce il primo trattato internazionale

Il Consiglio d’Europa ha adottato il primo trattato internazionale dedicato alla protezione della professione forense. Una svolta storica che riconosce il ruolo cruciale degli avvocati nella tutela dello Stato di diritto e nell’accesso alla giustizia.

Negli ultimi anni, le segnalazioni di attacchi contro gli avvocati – dalle minacce alle aggressioni fisiche – sono aumentate sensibilmente, rendendo necessaria un’azione a livello internazionale. La Convenzione, che sarà ufficialmente approvata il 13 maggio, si pone l’obiettivo di garantire ai legali l’esercizio della professione senza interferenze indebite o intimidazioni.

Il trattato riconosce inoltre l’importanza delle associazioni forensi e stabilisce misure per tutelarne l’indipendenza. Gli Stati firmatari dovranno impegnarsi a garantire protezione agli avvocati e a condurre indagini efficaci in caso di reati contro di loro.

Per entrare in vigore, la Convenzione dovrà essere ratificata da almeno otto Paesi, di cui sei appartenenti al Consiglio d’Europa. Il monitoraggio del rispetto del trattato sarà affidato a un gruppo di esperti e a un comitato delle parti.


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Giudice di pace, Nesta (COA Roma): “Soluzioni per carenze d’organico e disfunzioni informatiche”

Il Ministero della Giustizia ha deciso di posticipare al 30 giugno 2026 l’entrata in vigore delle nuove competenze dei Giudici di Pace. “La proroga, ampiamente caldeggiata dall’Ordine degli Avvocati di Roma, è la doverosa presa d’atto delle gravissime carenze del Sistema Giustizia da tempo denunciata dagli Avvocati non solo della Capitale ma di molti Ordini d’Italia e dall’Organismo Forense”.

Così il Presidente del COA Roma, Paolo Nesta, nel commentare la decisione del Ministero di Via Arenula di rinviare l’entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria.

“Da lungo tempo – prosegue il Presidente Nesta – denunciamo una situazione gravissima: alle evidenti carenze della pianta organica della magistratura e del personale amministrativo, si sono aggiunte le criticità del sistema informatico che l’Ordine di Roma ha segnalato per primo e che hanno spinto saggiamente i dirigenti degli uffici a rinviare sine die l’entrata in vigore del processo penale telematico in via esclusiva”.

Ora la decisione di posticipare l’entrata in vigore della riforma delle competenze del giudice di pace.

“Una decisione che accogliamo con favore ma che naturalmente non rappresenta la cura, ma un sintomo della malattia – spiega Paolo Nesta – ragione per la quale ci permettiamo di suggerire di non sprecare questa dilazione di quindici mesi, ma di sfruttarla appieno. Se non risolvendo, quanto meno gettando le basi per risolvere i molti mali che affliggono la Giustizia italiana”.

“Se ci è permesso di usare un paragone tratto dalla scienza medica – conclude il Presidente – è doveroso concedere qualche giorno di riposo al paziente, ma si spera che intanto il medico prescriva anche le cure necessarie. Altrimenti il 30 giugno del 2026 ci troveremo nella identica situazione di oggi”.


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Delmastro nella bufera: critiche alla riforma Nordio, poi la retromarcia

Scoppia la polemica sulle dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, rilasciate al quotidiano Il Foglio. In una conversazione definita “confidenziale”, Delmastro ha espresso forti perplessità sulla riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio, affermando che l’unico aspetto positivo sarebbe il sorteggio dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura. “Dare ai pubblici ministeri un proprio Csm è un errore strategico – ha detto – l’unica cosa figa della riforma è il sorteggio dei togati al Csm, basta”.

Frasi che hanno scatenato una valanga di reazioni politiche e richieste di dimissioni, soprattutto dall’opposizione. Nel tentativo di placare le polemiche, Delmastro ha diffuso una nota ufficiale in cui parla di “forzata distorsione della realtà”, precisando che l’impianto della riforma è condiviso e sostenuto dalla maggioranza. “L’obiettivo è garantire una vera indipendenza della magistratura dalla politica” ha ribadito, sottolineando che il dibattito interno si era concentrato solo su diverse opzioni di riforma del Csm.

A intervenire per smorzare le tensioni è stato anche il ministro della Giustizia Nordio, che ha definito la vicenda una “enfatizzazione giornalistica” di un confronto interno ormai superato.

Ma le opposizioni non ci stanno. Il Partito Democratico, con Debora Serracchiani e altri esponenti, attacca: “Delmastro non doveva essere nominato, ha dimostrato scarso senso dello Stato e ora certifica la crisi irreparabile della riforma”. Matteo Renzi rincara la dose, ironizzando sulla contraddizione tra Nordio e il suo sottosegretario: “Meloni cosa farà? Manderà via il ministro che ha scritto la riforma o il sottosegretario che la demolisce?”.

Anche Forza Italia prende le distanze, definendo le parole di Delmastro “considerazioni personali” e confermando il pieno sostegno alla riforma. La maggioranza, assicura il deputato azzurro Raffaele Nevi, è compatta e pronta ad accelerare l’iter legislativo.

Un caso politico che rischia di lasciare strascichi nel governo, mentre la riforma della giustizia procede tra tensioni e malumori interni.


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Italia condannata dalla Corte Europea per i ritardi nella giustizia sulla violenza domestica

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha emesso una dura sentenza di condanna nei confronti dell’Italia per i ritardi nella gestione dei procedimenti penali sulla violenza domestica. La decisione, resa pubblica lo scorso 13 febbraio nel caso P.P. c. Italia (Ricorso n. 64066/19), evidenzia l’inefficacia delle indagini e il mancato rispetto delle garanzie procedurali per le vittime.

Secondo la Corte, le autorità italiane non hanno agito con la tempestività e la diligenza richieste, né hanno considerato la specificità della violenza domestica, violando così l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che vieta trattamenti inumani e degradanti.

Gli Stati membri – ricorda Strasburgo – hanno l’obbligo di reprimere efficacemente ogni forma di violenza domestica e di garantire alle vittime adeguate tutele procedurali. Tra queste, la gestione celere e attenta delle denunce, con particolare riguardo alla vulnerabilità fisica e psicologica delle persone coinvolte.

Nel caso esaminato, l’Italia non ha assicurato un’indagine approfondita e tempestiva, permettendo che il reato contestato si prescrivesse. La Corte ha dunque censurato il sistema giudiziario italiano, sottolineando come l’impunità degli aggressori sia inaccettabile e incompatibile con gli obblighi derivanti dall’art. 3 CEDU.

Per Strasburgo, la lotta alla violenza domestica deve essere una priorità assoluta: lo Stato ha il dovere di contrastare il senso di impunità degli aggressori e di preservare la fiducia dei cittadini nella giustizia, impedendo ogni forma di tolleranza o collusione con questi crimini.


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Controlli su PMI: potenzialmente quasi 130 all’anno da 22 enti diversi

Non viviamo in uno Stato di polizia. Ci mancherebbe altro. Tuttavia, almeno in linea puramente teorica, una Pmi rischia, a seguito dell’attività ispettiva condotta da almeno 22 autorità pubbliche diverse, quasi 130 controlli all’anno; ipoteticamente uno ogni tre giorni. Insomma, chi ha una partita Iva in ogni momento può finire nel “mirino” di qualsivoglia ente pubblico.

Ben diverso è il pericolo che corrono le attività che lavorano completamente in nero. Vista la loro diffusione, in particolare in alcune aree del Paese, la storia ci insegna che gli abusivi e le imprese completamente sommerse hanno sicuramente meno probabilità di essere “pizzicati” degli imprenditori che svolgono la propria attività nel rispetto di tutti gli obblighi normativi.

Nell’ultimo anno in cui i dati sono disponibili, ad esempio, in materia fiscale e di lavoro tra lettere di compliance, controlli strumentali, accertamenti, verifiche e ispezioni sono stati interessati, salvo sovrapposizioni, 4 milioni di contribuenti, nella quasi totalità tutti in possesso di una partita Iva.

In generale, la platea degli enti pubblici preposti all’attività di controllo delle quattro aree monitorate in questo report è composta dall’Inps, dall’Inail, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla Guardia di Finanza, dalle Società di prevenzione delle Aziende ospedaliere, dai Comuni/Polizia Locale, Province, Regioni, Vigili del Fuoco, Camere di Commercio, Autorità Garante della Privacy, Carabinieri forestali, NAS, NOE, NIL, SIAE; SFC, RAI, etc.

Nell’analisi condotta dall’Ufficio studi della CGIA sono stati monitorati i principali controlli che una piccola azienda può subire a seguito dell’attività ispettiva realizzata dagli enti statali/locali preposti. Ovviamente, non si è tenuto conto che anche i Tir, i camion, i furgoni e i veicoli professionali di proprietà delle imprese possono essere fermati e controllati durante gli spostamenti di lavoro dalla Polizia Stradale, dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

Con troppe norme, non si è mai in regola. Servono più controlli informali

Con un coacervo di norme spesso incomprensibili, qualsiasi imprenditore, soprattutto se piccolo, corre il pericolo di non essere mai in regola con la legge. Pertanto, l’ipotesi di un controllo viene vissuto dal titolare dell’attività come un incubo che rischia di gettare nel panico chiunque. Per superare questa situazione è auspicabile la riduzione del quadro normativo generale, rendendo altresì più semplici e comprensibili le leggi, i decreti, le ordinanze, le circolari e i regolamenti attuativi. Dove è possibile, infine, va incrementato il numero di controlli eseguiti da remoto per via telematica, alleggerendo così l’oppressione burocratica che incombe sulle imprese.

Negli ultimi 5 anni in UE approvate 13.000 norme, negli USA 5.500

Purtroppo, l’onere normativo che grava sulle imprese non riguarda solo quelle approvate dal nostro Parlamento nazionale, ma anche dal legislatore europeo. Per alleggerire il carico imposto da Bruxelles, all’inizio del secondo mandato la Presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, ha annunciato l’approvazione di una serie di “pacchetti omnibus” che dovranno ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi legati alle regole dell’Unione.  L’obiettivo è far risparmiare alle imprese 37,5 miliardi di euro di costi amministrativi entro la fine della legislatura. Un obbiettivo più che condivisibile, visto che nel periodo 2019-2024 in UE sono state approvate 13.000 norme, contro i 3.500 testi promulgati in USA a cui si aggiungono le 2.000 risoluzioni approvate a livello federale.

Le 4 aree monitorate

In questo approfondimento il quadro legislativo generale è stato suddiviso in quattro grandi aree. Successivamente, per ciascuna di esse è stato calcolato il numero dei principali controlli che una piccola azienda può subire a seguito dell’attività ispettiva realizzata dagli enti preposti. In estrema sintesi, riportiamo più sotto i 4 settori, il numero di potenziali ispezioni e le strutture pubbliche coinvolte:

  • Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro: quest’area è la più a “rischio”: è interessata da 60 possibili controlli che possono essere effettuati da 11 enti ed istituti diversi (vedi Tab. 3);
  • Fisco: in questo ambito il numero dei controlli è pari a 30 e sono 6 le agenzie e gli enti coinvolti;
  • Contrattualistica: nell’area lavoro il numero dei possibili controlli si attesta a 21, mentre gli istituti e le agenzie interessate sono 4;
  • Amministrativa: questo settore registra 11 controlli che sono ad appannaggio di 7 diversi enti ed istituti.

Ambiente e sicurezza: il settore più a rischio controlli

Tra i 4 settori analizzati quello a più alta “densità” di potenziali controlli è l’area ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono 67, infatti, i controlli che una piccola attività potrebbe teoricamente subire durante l’anno. Le voci più a “rischio” riguardano la conformità/mantenimento dell’efficienza degli impianti (elettrici, idrici, gas, etc.), il rispetto delle norme sugli scarichi, sulla corretta gestione dei rifiuti e sulle misure antincendio. In tutte le circostanze sono 13 diversi enti che hanno specifiche competenze in materia di controllo. Le più coinvolte sono le ASL/ULSS, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i NAS, i NOE, i NIL e la Polizia Locale. Altrettanto “impegnative” sono la presenza e il rispetto delle prescrizioni riferite alle emissioni in atmosfera, gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, i piani di sicurezza e la valutazione dei rischi.


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Giustizia riparativa: la Cassazione apre all’impugnazione del diniego di accesso ai programmi

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8400/2025, ha riconosciuto la possibilità di impugnare il provvedimento che rigetta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, chiarendo un nodo interpretativo sorto con l’introduzione della nuova disciplina del d.lgs. 150/2022.

Il caso e la decisione della Cassazione

Il tema dell’impugnabilità della decisione di diniego aveva generato orientamenti contrastanti. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 129-bis c.p.p. è impugnabile ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.p., quando:

  • La richiesta proviene dall’imputato;
  • Riguarda reati procedibili a querela suscettibile di remissione, poiché solo in questi casi l’accoglimento dell’istanza comporta la sospensione del processo.

Tuttavia, per i reati procedibili d’ufficio o a querela non soggetta a remissione, la Cassazione precisa che l’imputato può autonomamente attivarsi per accedere ai programmi di giustizia riparativa, senza necessità di un provvedimento del giudice.

Gli altri orientamenti giurisprudenziali

Questa decisione si colloca in un dibattito più ampio. Due sono gli indirizzi alternativi che si registrano nella giurisprudenza di legittimità:

  1. L’inammissibilità dell’impugnazione, sostenuta da alcune pronunce (Cass. n. 46018/2024, n. 24343/2024, n. 6595/2023), che escludono la natura giurisdizionale del provvedimento.
  2. L’ampliamento della possibilità di impugnazione, sancito da una recente decisione della Terza Sezione (Cass. n. 131/2024), che riconosce il diritto di ricorso senza distinzione tra reati procedibili d’ufficio e a querela.

Verso un orientamento consolidato?

La sentenza n. 8400/2025 conferma la possibilità di impugnare il rigetto dell’istanza di accesso ai programmi riparativi, ma mantiene una distinzione tra i tipi di reati coinvolti. Tuttavia, il più recente orientamento della Cassazione potrebbe portare a una maggiore apertura verso l’impugnabilità senza limitazioni, superando le restrizioni attualmente previste.


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Difensore d’ufficio: diritto al compenso anche per le udienze di mero rinvio

Anche il difensore d’ufficio di un imputato irreperibile ha diritto al compenso, anche se ha partecipato solo a udienze di mero rinvio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 4539/2025, accogliendo il ricorso di un avvocato a cui era stata negata la liquidazione degli onorari.

Il caso

L’avvocato aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria la liquidazione del compenso per l’attività svolta in difesa d’ufficio dell’imputato, ammesso al gratuito patrocinio. Tuttavia, il Tribunale aveva rigettato la richiesta, ritenendo che la mera partecipazione a quattro udienze di rinvio, necessarie per le ricerche dell’imputato poi dichiarato irreperibile, non giustificasse la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. 55/2014.

Anche in sede di opposizione, il Tribunale – Sezione civile – confermava il rigetto, costringendo l’avvocato a ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la presenza del difensore d’ufficio in udienza rappresenta un’attività difensiva obbligatoria, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’udienza di mero rinvio.

Secondo i giudici:

  • Il diritto di difesa è sempre obbligatorio nel processo penale e il difensore d’ufficio, in quanto incaricato di una funzione pubblica, è tenuto a presenziare anche alle udienze di rinvio, che non potrebbero celebrarsi senza la sua presenza.
  • L’art. 12 del D.M. 55/2014 stabilisce che il compenso del difensore venga liquidato per fasi, includendo la fase introduttiva del giudizio.
  • La partecipazione a udienze di mero rinvio non esclude il diritto al compenso, ma incide solo sulla sua quantificazione, secondo i criteri previsti dalla normativa.

Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale, riconoscendo il diritto dell’avvocato alla liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta, anche in udienze tecnicamente non decisorie.


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Compenso dell’avvocato: le riduzioni massime sono inderogabili

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4704 del 22 febbraio 2025, ha ribadito che i valori medi stabiliti per la liquidazione del compenso dell’avvocato “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Tale principio si applica anche nel contenzioso tributario, imponendo ai giudici di rispettare il limite minimo previsto dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.

Il caso

La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione contro una sentenza tributaria di secondo grado che aveva compensato le spese di giudizio, nonostante la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente contestava inoltre la quantificazione delle spese legali, ritenendo che la Commissione tributaria regionale le avesse liquidate al di sotto dei minimi tariffari previsti, senza fornire una motivazione adeguata.

La decisione della Cassazione

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha ribadito che, in base all’art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, il giudice può esercitare un margine di discrezionalità nella liquidazione del compenso, ma senza scendere oltre il 50% dei valori medi stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che tale limite è stato introdotto per garantire trasparenza e uniformità nella determinazione dei compensi professionali. Di conseguenza, il giudice non può derogare a questa soglia, salvo specifici accordi tra le parti.

Infine, la Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 91, quarto comma, c.p.c., al processo tributario, confermando che il valore della causa non rappresenta un tetto massimo per la liquidazione delle spese legali. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata e le spese dei giudizi di merito sono state rideterminate nel rispetto dei limiti tariffari.


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Già un mese fa, l’UNCC aveva manifestato con determinazione al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, la necessità di un intervento urgente che prevedesse proprio tale proroga, al fine di tutelare l’attività giudiziaria e garantire ai cittadini l’accesso a una giustizia tempestiva ed efficace. Durante l’incontro con il Ministro, l’UNCC aveva illustrato la situazione critica in cui si trovano attualmente gli Uffici del Giudice di Pace, sottolineando come la scopertura dell’organico, attualmente attestata al 65% delle 3.471 unità previste, rischiasse di compromettere irrimediabilmente il buon funzionamento della giustizia di prossimità.
La proroga fino al 30 giugno 2026 rappresenta quindi un passo fondamentale per consentire il completamento del percorso di rafforzamento della Magistratura onoraria e delle necessarie procedure di reclutamento.
L’UNCC proseguirà nel suo impegno costante per la tutela dei diritti dei cittadini ed il rafforzamento della giustizia di prossimità, consapevole dell’importanza fondamentale che gli Uffici del Giudice di Pace rivestono nell’intero sistema giudiziario italiano.


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