Associazione nazionale magistrati: “Rapporto UE smentisce ragioni riforma costituzionale”

ROMA, 8 luglio – “I dati del Rapporto dell’Unione europea sullo Stato di diritto smentiscono plasticamente le argomentazioni da cui nasce la riforma costituzionale in corso d’esame al Senato. I magistrati italiani, come dimostrano peraltro i dati resi noti oggi, sono autonomi e indipendenti, ed è proprio la riforma Nordio invece a mettere a rischio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Anm.
“Mentre il governo impegna le proprie energie su una riforma costituzionale che nulla ha a che fare con l’efficienza della giustizia, l’Italia rischia di perdere le risorse del Pnrr a causa dei mancati investimenti per ridurre la durata dei processi civili. E questo nonostante l’enorme sforzo dei giudici italiani a cui non vengono date le risorse sufficienti per fare il proprio lavoro”, conclude la nota.

Marketing invisibile, il futuro è qui: come farsi scegliere dalle intelligenze artificiali

C’era una volta il clic. Oggi, invece, le scelte degli utenti avvengono sempre più spesso senza aprire alcun sito, senza visualizzare pagine, senza passare per il classico funnel di conversione. È l’intelligenza artificiale a rispondere direttamente alle domande, selezionando contenuti, interpretandoli e restituendoli in forma sintetica, immediata e spesso invisibile agli occhi dei vecchi sistemi di misurazione del traffico online. Un cambio di paradigma che impone ai brand di ridefinire il concetto stesso di presenza digitale.

Secondo il report “Goodbye Clicks, Hello AI: Zero-Click Search Redefines Marketing”, l’80% degli utenti utilizza regolarmente riepiloghi generati dall’IA per almeno il 40% delle proprie ricerche. E in 6 casi su 10 la ricerca si conclude senza che venga cliccato nulla.

Il funnel è superato: conta solo la risposta
Per decenni il marketing digitale ha ruotato intorno alla SEO, puntando a conquistare la vetta dei risultati di Google per generare traffico e conversioni. Ora, però, quel modello sta cedendo il passo a un sistema in cui le informazioni sono elaborate direttamente dai modelli linguistici generativi, che offrono agli utenti risposte immediate attingendo a molteplici fonti.

Questo significa che i contenuti dei brand devono essere costruiti non solo per le persone, ma soprattutto per le intelligenze artificiali, che decidono cosa mostrare, come riassumerlo e con quale tono restituirlo. Il sito web, una volta fulcro della strategia digitale, diventa una fonte secondaria rispetto al contesto in cui l’IA interpreta e seleziona le informazioni.

Le tre regole per farsi “scegliere” dall’IA
La buona notizia è che esistono strategie concrete per restare visibili e influenti in questo nuovo scenario:

  1. Scrivere per l’intelligenza artificiale: i contenuti devono essere chiari, ben strutturati, ricchi di domande frequenti e coerenti con le intenzioni di ricerca degli utenti, facilitando il lavoro dei modelli generativi.
  2. Diversificare i formati: non basta più il testo. Video, podcast, immagini, infografiche e contenuti interattivi aumentano le possibilità di essere rilevati e utilizzati dall’IA nei suoi output.
  3. Ripensare le metriche: contano sempre meno clic e visualizzazioni. Il vero valore sta nella presenza nei risultati generati dalle IA, nella capacità di incidere sulle conversazioni digitali e nell’influenza esercitata sul percorso decisionale degli utenti.

Da SEO a TX: il marketing diventa conversazionale e adattivo
Se fino a ieri bastava parlare di User Experience, oggi la sfida si chiama Total Experience (TX), un approccio integrato che tiene conto dell’esperienza di clienti, dipendenti, utenti e dei touchpoint digitali e conversazionali. In un contesto in cui ogni assistente vocale, chatbot o smartwatch può diventare il primo contatto tra utente e brand, l’esperienza deve essere coerente, fluida e personalizzata su ogni canale.

Si afferma così il concetto di Multiexperience (MX): un ecosistema in cui interazioni su web, app, chatbot, voce e realtà aumentata si intrecciano, gestite da interfacce intelligenti e adattive. L’obiettivo non è più “esserci” ovunque, ma dialogare nel modo giusto con le intelligenze artificiali che fanno da filtro e interpreti tra brand e pubblico.

Il marketing del futuro parla AI
In questo scenario, l’intelligenza artificiale non è più uno strumento, ma un nuovo interlocutore da conquistare. Le aziende devono ripensare il modo di progettare contenuti e relazioni digitali: non più solo per le persone, ma anche per le macchine che le consigliano e le influenzano ogni giorno.

È il tempo del marketing invisibile, dove a fare la differenza non sono i clic, ma la capacità di essere compresi, selezionati e raccontati dalle AI.

Reati sessuali su minori, per l’avvocato scatta anche la sanzione disciplinare

ROMA — La violazione della legge penale da parte di un avvocato, specie se legata a reati sessuali su minori, non produce solo conseguenze giudiziarie, ma assume anche rilievo disciplinare, incidendo direttamente sulla sua permanenza all’interno della comunità forense. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 485 del 31 dicembre 2024, rigettando il ricorso di un legale condannato in via definitiva per prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

Dignità e decoro oltre il processo penale
Nel motivare la propria decisione, il CNF ha chiarito che il comportamento dell’avvocato non costituisce soltanto un illecito penale, ma integra anche una violazione grave dei principi etici che regolano la professione forense, così come sancito dall’articolo 9 del Codice Deontologico Forense.

“Chi esercita la professione forense — sottolinea il CNF — è tenuto a rispettare i valori di dignità, probità e decoro non solo nell’attività professionale, ma anche nella vita privata e sociale.” La condotta tenuta dall’incolpato è risultata lesiva non solo dell’affidamento che la collettività ripone nella categoria, ma anche del patrimonio morale e valoriale dell’intera avvocatura.

Il principio affermato nella sentenza
Secondo il CNF, infatti, qualunque comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza — tanto nell’ambito dell’esercizio della professione quanto nella vita personale — incide sull’immagine pubblica dell’avvocato e sulla fiducia che i cittadini devono poter riporre nella categoria. Ecco perché, rilevata l’estrema gravità delle condotte e il disvalore sociale dei reati commessi, la sospensione di tre anni dall’esercizio della professione è stata ritenuta pienamente proporzionata.

Nessuna attenuante possibile
Nel respingere il ricorso, il CNF ha escluso che potessero trovare applicazione attenuanti o riduzioni di pena disciplinare, sottolineando come il coinvolgimento di una minore e la reiterazione delle condotte rendessero inconciliabile la prosecuzione, anche temporanea, dell’attività forense del soggetto.

Cassazione: impugnazione inammissibile se inviata alla Pec sbagliata

In tema di impugnazioni penali trasmesse per via telematica, la Corte di Cassazione conferma una linea di assoluto rigore. Con la recente sentenza n. 24604/2025, destinata al Massimario, i giudici supremi hanno ribadito che è inammissibile l’appello depositato tramite posta elettronica certificata (Pec) se inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (Dgsia), come previsto dall’art. 87-bis, comma 1, del Dlgs 150/2022.

Il caso e la decisione della Corte
La vicenda prende le mosse dal Tribunale di Palermo, che ha dichiarato inammissibile un atto d’appello trasmesso via Pec l’ultimo giorno utile, ma non indirizzato alla casella ufficiale per il deposito delle impugnazioni, specificata nel provvedimento diramato dalla Dgsia e pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il difensore aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, lamentando una presunta violazione dei diritti di difesa e dei principi del giusto processo. La Corte di Cassazione ha però respinto l’eccezione, giudicandola manifestamente infondata.

Perché la Cassazione ha detto no
Secondo la Suprema Corte, la disciplina sul deposito telematico in materia penale, così come definita dall’art. 87-bis Dlgs 150/2022 (introdotto dall’art. 5-quinquies della legge 199/2022), prevede espressamente specifiche ipotesi di inammissibilità. Tra queste, il caso in cui l’atto sia trasmesso a un indirizzo Pec non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo quanto stabilito dal Dgsia.

Tale previsione — spiega la sentenza — non confligge con i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) né con quelli costituzionali, poiché risponde a finalità di certezza, efficienza e semplificazione dell’attività giudiziaria, garantendo una rapida gestione dei flussi in ingresso presso le cancellerie.

Un’esigenza di efficienza e tutela del giusto processo
La ratio della norma è chiara: evitare disguidi e ritardi nell’incardinamento degli atti giudiziari, consentendo ai cittadini e ai difensori di avere la certezza che i propri atti arrivino correttamente a destinazione e siano tempestivamente lavorati dagli uffici competenti.

Il sistema del deposito telematico, sebbene ancora in regime transitorio, prevede modalità precise, il cui rispetto è condizione essenziale per la validità dell’impugnazione. E se è vero — osservano i giudici di legittimità — che la giurisprudenza europea stigmatizza formalismi eccessivi, è altrettanto vero che una regola chiara sugli indirizzi Pec consente di tutelare tanto il buon andamento della giustizia quanto il diritto delle parti a un processo rapido e ordinato.

Nessuno spazio per il “raggiungimento dello scopo” fuori legge
Infine, la Corte ha escluso che possa trovare applicazione il cosiddetto favor impugnationis, ovvero la possibilità di considerare ammissibile un atto che, pur trasmesso in modo irregolare, abbia comunque raggiunto il suo scopo. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, la sentenza precisa che tale principio non può autorizzare forme di deposito alternative rispetto a quelle previste dal legislatore.

Pubblica amministrazione, via al maxi-reclutamento “giovane”: 91mila nuovi ingressi e stop agli over 67

ROMA — Una Pubblica amministrazione più giovane, digitale e orientata al merito. È questa la direzione impressa dal Governo alla macchina dello Stato, che nei primi sei mesi del 2025 ha pubblicato ben 9.000 bandi di concorso per l’assunzione di 91mila nuovi dipendenti pubblici. Una cifra destinata a far lievitare il numero complessivo di assunzioni nel triennio 2023-2025 a quota mezzo milione.

Una massiccia campagna di reclutamento che guarda in modo dichiarato ai giovani, preferibilmente under 40, con competenze specifiche nell’intelligenza artificiale e capacità di lavorare per obiettivi. Requisiti ormai imprescindibili in un’amministrazione che punta a trasformarsi attraverso la digitalizzazione e i nuovi modelli organizzativi previsti dalla riforma del merito promossa da Palazzo Vidoni.

Giovani al centro, meno spazio agli ultra-sessantasettenni
Parallelamente, molte amministrazioni centrali stanno ridimensionando la possibilità per i dipendenti più anziani di restare in servizio fino ai 70 anni, opzione che la legge di Bilancio per il 2025 consente, ma entro il limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali e solo con performance eccellenti.

L’obiettivo è duplice: da una parte tamponare temporanee carenze di organico, dall’altra affiancare ai neoassunti figure esperte in grado di trasmettere competenze e know-how, ma solo laddove davvero necessario. Un cambio di passo netto rispetto al passato, dove le proroghe di servizio erano più frequenti.

Il Ministero della Giustizia, ad esempio, ha deciso di autorizzare il trattenimento in servizio soltanto in uffici con gravi carenze e solo per funzioni non altrimenti copribili, riducendo la proroga a un solo anno — fino a 68 anni — in vista delle nuove assunzioni già programmate dal 2026.

La tendenza coinvolge anche altri dicasteri:

  • Il Ministero dell’Agricoltura ha escluso del tutto la possibilità di trattenere personale oltre i limiti di età.

  • Ministero dell’Interno e Ministero dell’Università e della Ricerca non prevedono alcuna proroga per dirigenti e funzionari oltre i 67 anni.

  • L’Inps ha fissato al 2% il tetto massimo di trattenimenti, riservandolo solo alle elevate professionalità e per un periodo limitato.

Una PA con età media di 50 anni
Oggi il personale della Pubblica amministrazione ha un’età media di oltre 50 anni e solo il 5% degli statali ha meno di 30 anni. I numeri delle nuove assunzioni sono destinati a cambiare questo scenario, anche grazie alla forte adesione dei giovani ai concorsi pubblici: sul portale “inPA” sono registrati circa due milioni di candidati, oltre la metà under 40.

Le previsioni parlano chiaro: entro il 2025, con le nuove immissioni in ruolo, il totale delle assunzioni nel pubblico impiego raggiungerà quota 500mila unità.

Tutor esperti accanto ai nuovi assunti
La manovra autorizza comunque le amministrazioni a trattenere in servizio dipendenti con valutazione di performance ottima o eccellente, ma solo con il consenso degli interessati e per esigenze specifiche di tutoraggio o copertura di attività insostituibili.

Tentato matricidio, niente carcere preventivo per il minore senza esame del contesto familiare

Anche nei casi più drammatici, il diritto penale minorile resta improntato alla finalità rieducativa e alla tutela del recupero. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24512/2025, intervenendo sul delicato caso di un minorenne accusato di tentato matricidio all’interno di una comunità di assistenza sociale.

La Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice cautelare che aveva disposto la custodia preventiva in carcere senza aver svolto un adeguato approfondimento del contesto familiare e socio-ambientale in cui il reato era maturato. La Corte ha ricordato che la valutazione della misura cautelare per i minorenni deve fondarsi non solo sulla gravità del fatto e sulla pericolosità sociale attuale, ma anche sulle prospettive di recupero e sulla possibilità di misure meno afflittive, come la detenzione domiciliare presso familiari idonei.

Nel caso concreto, il giovane aveva agito in un contesto familiare compromesso: entrambi i genitori erano stati privati della potestà genitoriale e la madre, vittima del tentato omicidio, era stata responsabile di maltrattamenti continuati ai danni del figlio e degli altri due fratelli, anch’essi ospitati nella stessa comunità. Il ragazzo nutriva rancore verso la madre, ritenendola responsabile anche dell’allontanamento dal padre, situazione che aveva generato un forte disagio emotivo e relazionale.

Secondo la Cassazione, queste circostanze avrebbero potuto incidere sulla valutazione della pericolosità attuale del minore, considerato che la violenza era maturata all’interno di un ambito familiare disfunzionale, ormai superato, e non necessariamente replicabile in altro ambiente.

Errore del giudice di merito, ha osservato la Suprema Corte, non aver preso in adeguata considerazione l’offerta avanzata da alcuni parenti disponibili ad accogliere il minore in casa, e non aver verificato se tale soluzione potesse garantire le esigenze cautelari attraverso una detenzione domiciliare.

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: ogni misura cautelare, specie se limitativa della libertà personale, deve essere proporzionata al rischio concreto e attuale e non può essere più gravosa del necessario. Nel caso dei minori, ciò significa tener conto in modo prioritario delle possibilità di recupero e reinserimento sociale, anche attraverso il coinvolgimento di parenti o strutture idonee alternative al carcere.

Per questo motivo, la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice cautelare per una nuova valutazione, invitando a considerare attentamente la proposta di accoglienza familiare e a motivare in modo puntuale sull’impossibilità, ove sussistente, di applicare una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione.

Abuso d’ufficio, la Consulta dà il via libera all’abrogazione: nessun vincolo dalle convenzioni internazionali

È legittima l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. A sancirlo, in via definitiva, è la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 95/2025, depositata il 3 luglio 2025, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da ben quattordici giudici italiani, tra cui la Corte di cassazione. Il cuore del dibattito ruotava attorno alla compatibilità della cancellazione del delitto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione — nota come Convenzione di Mérida.

La Corte ha chiarito che l’obbligo di utilizzare la lingua italiana negli atti processuali, previsto dall’articolo 122 c.p.c., non riguarda gli atti prodromici al processo — come le procure alle liti — e ha sottolineato come nessuna norma della Convenzione di Mérida imponga agli Stati firmatari di tipizzare espressamente l’abuso d’ufficio come reato nel proprio ordinamento penale. La stessa convenzione, infatti, prevede solo obblighi generali di prevenzione e repressione della corruzione, lasciando ampia discrezionalità agli Stati sulle specifiche figure di reato da configurare.

Ammissibili, invece, sono state considerate le questioni proposte dai giudici rimettenti in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che vincola il legislatore nazionale al rispetto degli obblighi internazionali. Ma, entrando nel merito, la Corte ha escluso che l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio rappresenti una violazione di tali obblighi, poiché né la Convenzione di Mérida né altri trattati ratificati dall’Italia impongono l’obbligo di configurare come reato simili condotte.

Rigettate anche le censure fondate sugli articoli 3 e 97 della Costituzione, con cui i giudici rimettenti denunciavano un presunto squilibrio nella tutela penale e un vuoto normativo nella protezione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. In linea con una consolidata giurisprudenza, la Consulta ha ribadito l’inammissibilità di questioni volte a ottenere un intervento “in malam partem”, ossia a espandere la punibilità, ricordando che la materia penale è riservata alla discrezionalità del legislatore.

Nelle motivazioni, la Corte ha inoltre evidenziato come valutare se i vuoti di tutela lasciati dall’abrogazione siano bilanciati dai benefici della riforma sia una questione di esclusiva responsabilità politica del legislatore, non sottoponibile al sindacato di legittimità costituzionale, se non in presenza di specifiche violazioni di norme costituzionali o obblighi internazionali, che nel caso di specie non sono state ravvisate.

Con questa pronuncia, la Consulta chiude così uno dei capitoli più controversi della recente riforma della giustizia penale varata con la legge n. 114 del 2024, confermando che la scelta di eliminare l’abuso d’ufficio dall’ordinamento resta legittima sul piano costituzionale e internazionale, e ribadendo il limite invalicabile tra il controllo di costituzionalità e la funzione legislativa.

Resta ora alla politica — come la stessa Corte sottolinea — il compito di valutare se, e come, garantire in modo diverso la tutela penale dell’imparzialità e del buon andamento amministrativo senza ricorrere a fattispecie vaghe o di difficile applicazione.

Procura alle liti in lingua straniera? È valida: lo chiariscono le Sezioni Unite civili

Un importante chiarimento in materia di diritto processuale civile arriva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la recente sentenza n. 17876/2025 hanno definito i confini applicativi dell’obbligo di utilizzare la lingua italiana nei procedimenti giudiziari.

La questione riguardava la validità di una procura speciale alle liti rilasciata all’estero, redatta in lingua straniera e priva di traduzione ufficiale. A sollevare l’eccezione di nullità era stata un’erede nel contesto di un procedimento successorio, contestando la validità della procura conferita da un altro partecipante alla lite, autenticata da un notaio della Florida.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo dell’uso della lingua italiana sancito dall’articolo 122 del Codice di procedura civile si riferisce esclusivamente agli atti processuali propriamente detti, ovvero quelli formati nel e per il processo. Gli atti prodromici, come la procura alle liti o la nomina dei rappresentanti processuali, non sono soggetti a tale vincolo.

La Corte ha sottolineato come imporre la traduzione in lingua italiana di una procura rilasciata all’estero — in assenza di una specifica previsione normativa — costituirebbe un ostacolo ingiustificato al diritto di agire in giudizio, in violazione del principio di tassatività delle cause di nullità previsto dall’art. 156 c.p.c. e delle garanzie di accesso alla giustizia.

Secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, quindi, la traduzione della procura e dell’atto di certificazione non costituisce requisito di validità, sia che si tratti di legalizzazione, sia in base alle Convenzioni internazionali di L’Aja (1961) e di Bruxelles (1987).

A disciplinare la questione resta l’art. 123 c.p.c., che prevede la facoltà per il giudice di disporre la nomina di un traduttore giurato nel caso in cui occorra esaminare documenti redatti in lingua straniera. Tale facoltà non è obbligo: il giudice può evitare di ricorrervi se è in grado di comprendere il documento o se non vi sono contestazioni sul suo contenuto o sulla traduzione allegata dalla parte.

La decisione della Corte rappresenta un approdo interpretativo coerente con i principi di efficienza del processo e di garanzia dell’effettivo esercizio del diritto di difesa. Una lettura moderna delle regole procedurali, attenta a evitare formalismi privi di reale tutela e in linea con l’esigenza di fluidità nei rapporti processuali transnazionali.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno precisato che:

«In materia di atti prodromici al processo, quale la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana e l’attività certificativa non costituiscono requisito di validità, e la loro mancanza non determina nullità dell’atto».

Italia, ritorno alle miniere: litio, grafite e terre rare nella nuova corsa ai minerali strategici

Dopo trent’anni di silenzio, l’Italia riapre le sue miniere, o meglio, ne esplora il potenziale. La corsa mondiale alle materie prime strategiche per le tecnologie verdi e digitali — dalle batterie elettriche ai semiconduttori, fino ai dispositivi per l’aerospazio — impone di muoversi. Così, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica ha dato il via libera al Programma nazionale di esplorazione mineraria generale (Pne), un progetto che punta a capire se e dove il sottosuolo italiano possa offrire risorse utili alla nuova economia industriale.

Un investimento di 3,5 milioni di euro finanzierà la prima fase: 14 progetti distribuiti in dieci regioni italiane, dalla Lombardia alla Sardegna, con il coinvolgimento di 400 specialisti e 15 unità operative coordinate dal Servizio geologico d’Italia (Ispra). Le esplorazioni dovrebbero partire a settembre e si concentreranno su materiali essenziali come litio, grafite, rame, antimonio, tungsteno, titanio, terre rare e fluorite.

Per ottenere risultati, il programma userà tecnologie avanzate: dalla radiografia muonica, che sfrutta i raggi cosmici per “leggere” le rocce, all’intelligenza artificiale per elaborare dati e aggiornare il database minerario nazionale Gemma.

Ma le criticità non mancano. Tre i punti deboli individuati dagli analisti:

  • la limitata conformazione territoriale, che secondo Maurizio Mazziero, analista finanziario e co-autore del libro La mappa del tesoro, permetterà all’Italia di eccellere solo su materiali specifici come fluorite e feldspati, con qualche produzione rilevante su litio, antimonio e titanio;

  • l’assenza di una filiera industriale per l’estrazione, raffinazione e lavorazione dei materiali. «Se estraiamo antimonio e poi dobbiamo raffinarlo in Cina per poi riacquistarlo — osserva Mazziero — non avremo risolto nulla in termini di autonomia»;

  • i fondi insufficienti: il programma ha una durata prevista di cinque anni, ma al momento è finanziato solo per il primo. Alla fine del primo anno verranno valutati i risultati e decisi eventuali proseguimenti.

Anche i tempi rappresentano un ostacolo. Dall’individuazione di un giacimento al primo grammo estratto possono passare tra i 12 e i 16 anni, un orizzonte temporale incompatibile con le urgenze imposte dalla transizione energetica e dalla competizione geopolitica.

A rallentare il progetto c’è poi la cronica carenza di ingegneri minerari. «Negli anni ’90 — racconta a La Stampa Mariachiara Zanetti, vicerettrice del Politecnico di Torino — in Italia c’erano cinque scuole di Ingegneria mineraria, oggi ne sopravvive una sola, con 15 iscritti al primo anno e il 60% stranieri, che il più delle volte tornano nei Paesi d’origine dopo la laurea».

Per colmare il vuoto professionale, Ispra ha attivato Summer School e corsi di formazione e-learning, ma servirà tempo, e soprattutto una visione di lungo periodo che finora è mancata.

Nel frattempo, la Cina continua a dominare il mercato globale dei minerali critici, forte di investimenti iniziati oltre 25 anni fa. Oggi Pechino controlla buona parte della raffinazione mondiale di terre rare, litio e cobalto, e ha intensificato le acquisizioni minerarie all’estero: nel 2023 sono state dieci le operazioni sopra i 100 milioni di dollari.

«Se l’Italia vuole davvero competere deve investire subito nella filiera industriale e nella formazione, e comprendere che le miniere non sono più solo buchi nel terreno, ma parte di una strategia energetica e industriale moderna e sostenibile», conclude Zanetti.

Il ritorno alle miniere, dunque, non sarà immediato né privo di ostacoli, ma rappresenta un passo necessario in un contesto internazionale dove il controllo delle materie prime sta rapidamente diventando questione di potere geopolitico, oltre che industriale. E dove, se non si agisce in fretta, la finestra temporale per recuperare terreno potrebbe presto richiudersi.

Intelligenza Artificiale, i lavoratori corrono più delle aziende: il paradosso digitale che ridisegna il lavoro

C’è una rivoluzione silenziosa che attraversa uffici, coworking e smart working italiani, spinta dai lavoratori e inseguita dalle aziende. È quella dell’intelligenza artificiale, che ormai ha smesso di essere solo un tema da convegni o piani strategici per diventare pratica quotidiana e personale. E a certificarlo sono i numeri: l’85% dei dipendenti che utilizza sistemi di IA al lavoro sceglie strumenti trovati online, preferendoli a quelli forniti direttamente dall’azienda.

Un paradosso, quello fotografato dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, che svela il divario tra la velocità con cui i lavoratori si sono adattati alle potenzialità dell’IA e la lentezza con cui le imprese italiane riescono a governare questa trasformazione. Solo il 14% delle aziende, infatti, analizza sistematicamente l’impatto di queste tecnologie sul proprio personale.

«Le direzioni HR faticano a comprendere come i lavoratori stiano già utilizzando l’intelligenza artificiale nelle loro attività», spiega su La Repubblica Martina Mauri, direttrice dell’Osservatorio. «Il rischio è quello di assistere alla diffusione di nuovi strumenti e comportamenti senza una visione strategica né una regolamentazione adeguata».

Eppure, i vantaggi per chi ne fa uso sono evidenti. Secondo lo HP Work Relationship Index, il 73% dei lavoratori ritiene che l’IA renda il lavoro più facile, mentre il 69% ha già iniziato a personalizzarne l’utilizzo per aumentare produttività ed efficienza. Chi usa quotidianamente strumenti di intelligenza artificiale guadagna in media 50 minuti al giorno — tempo che nel 60% dei casi viene impiegato per aumentare la produttività, nel 53% per attività a maggior valore aggiunto e nel 44% per dedicarsi ad impegni personali o familiari.

La crescita dell’adozione è trasversale ma con picchi significativi tra i più giovani. La Generazione Z guida il cambiamento: il 54% di loro utilizza già strumenti di IA sul lavoro, contro il 43% dei colletti bianchi in generale. Ma è anche una rivoluzione che rischia di procedere senza regole, mettendo in discussione sicurezza dei dati, equilibri organizzativi e relazioni sociali sul luogo di lavoro.

Secondo i dati raccolti, il 36% dei lavoratori teme una dipendenza tecnologica per svolgere il proprio lavoro, il 33% avverte l’indebolimento delle relazioni interpersonali e il 45% denuncia un aumento dei carichi di lavoro e dei livelli di stress.

A tutto questo si aggiunge il tema dell’obsolescenza delle competenze: oggi il 10% dei lavoratori dovrebbe essere già riqualificato, perché le proprie skill non sono più adeguate o rischiano di non esserlo entro tre-cinque anni. Il 32% è preoccupato di diventare professionalmente obsoleto nel breve periodo.

«Viviamo una fase di trasformazione accelerata — avverte su La Repubblica Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio HR Innovation Practice — dove le aziende devono affrontare una crescente frustrazione dei lavoratori, alimentata dall’instabilità del mercato, da retribuzioni spesso inadeguate e da conflitti globali. La sfida è tracciare una rotta capace di valorizzare le nuove tecnologie, contenendo i rischi e investendo nella formazione di competenze digitali realmente spendibili».

In questo contesto, la tecnologia non è più solo un supporto, ma il catalizzatore di un nuovo paradigma organizzativo, che ridisegna i ruoli, i tempi e i modelli lavorativi, rendendo urgente per le imprese ripensare strategie HR, governance digitale e programmi di welfare.

Uno scenario che chiama a raccolta tutte le generazioni: dalla Gen X, solida nell’esperienza ma meno disinvolta con le tecnologie, ai Millennial, ponte tra flessibilità e digitale, fino alla Gen Z, nativa digitale che chiede benessere, equilibrio vita-lavoro e innovazione quotidiana.

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