Riforma giustizia, ok della Camera

Riforma della giustizia: ecco cosa prevede

È stato introdotto il divieto di esercitare funzioni giurisdizionali e, contemporaneamente, di rivestire cariche elettive e governative. Tutti i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o di governo per almeno un anno non potranno tornare a svolgere mansioni giurisdizionali. I candidati non eletti, invece, non potranno lavorare nella Regione che ricomprende la loro circoscrizione elettorale.

I candidati non eletti non potranno nemmeno assumere incarichi direttivi o svolgere funzioni penali. I magistrati che hanno svolto ruoli di capo di gabinetto, capo dipartimento e segretario generale nei ministeri per almeno un anno, dovranno restare fuori ruolo per un anno. Non potranno ricoprire incarichi elettivi per tre anni.

La riforma ammette soltanto un passaggio di funzione tra requirente e giudicante nel penale, entro 10 anni dall’assegnazione della prima sede.

Attualmente, sono 200 i magistrati fuori ruolo ammessi dalla legge. La riforma riduce il limite. Tuttavia, il numero preciso sarà stabilito con i decreti attuativi. I magistrati non potranno essere collocati fuori ruolo prima di 10 anni dall’effettivo inizio dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La Camera dei Deputati ha approvato la riforma della Giustizia, proposta dal ministro Marta Cartabia. Il testo, per diventare legge dovrà ricevere l’ok del Senato.

Per accedere al concorso pubblico per entrare in magistratura, lo si potrà fare direttamente dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza. Non c’è più obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione. L’organizzazione dei corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti è affidata alla Scuola Superiore della Magistratura. L’esame consisterà in tre elaborati scritti, e le materie orali verranno ridotte.

L’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi verrà deciso a seconda dell’ordine cronologico dei posti scoperti. I fascicoli personali di ogni magistrato verranno aggiornati ogni anno, non più ogni quattro.

Oggi, i membri del Csm sono 24, ma torneranno ad essere 30. Assieme ai tre componenti di diritto, troveremo 20 membri togati e 10 laici. Verrà rispettata la parità di genere durante la scelta delle candidature da parte del Parlamento.

I membri delle commissioni verranno proposti dal Comitato di Presidenza. È necessaria l’approvazione del plenum per la formazione delle commissioni, che resteranno in carica per 16 mesi, consentendo in tal modo tre rinnovi.

La segreteria e l’ufficio studi, che oggi conta soltanto magistrati, ammetterà anche la partecipazione di avvocati, dirigenti amministrativi e professori universitari che supereranno un concorso. Attualmente, il segretario generale del Csm viene scelto dal plenum. Nel futuro, verrà individuato dal comitato di presidenza, e successivamente verrà approvato dal plenum.

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Concorso in magistratura per 500 posti: le date delle prove scritte

Cassa Forense: Bando per servizio di prestiti agli under 35

Concorso in magistratura per 500 posti: le date delle prove scritte

Marta Cartabia, la ministra della giustizia, ha firmato il decreto ministeriale che fissa per il 13,14 e 15 luglio 2022 le date del concorso per 500 posti di magistrato ordinario. Le operazioni preliminari e la consegna dei codici avverranno l’11 e il 12 luglio.

Concorso in magistratura al via nel mese di luglio

Le prove si svolgeranno in cinque sedi contemporaneamente: Fiera di Roma, Fiera di Bologna, Fiera del Levante di Bari, Fiera di Milano-Rho e Lingotto Fiere di Torino. Le prove scritte tornano ad essere 3 e vertono su diritto civilediritto penale e diritto amministrativo. Le ore a disposizione per i candidati sono cinque.

Il 29 aprile 2022 verrà pubblicato il diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale, n. 34). Le domande di ammissione, rispetto all’anno precedente, hanno registrato un importante incremento, passando da 13.000 a 18.000.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 punti per ogni materia prevista dalle prove scritte. Tali candidati saranno avvisati almeno venti giorni prima della prova orale. Conseguono l’idoneità soltanto coloro che ottengono non meno di 6/10 punti per ogni materia della prova orale. Inoltre, è previsto anche un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. La votazione complessiva nelle due prove non dovrà essere inferiore a 108 punti.

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Tirocini Formativi: nuove modalità di richiesta

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Cassa Forense ha avviato un’iniziativa rivolta ai giovani avvocati under 35 iscritti alla Cassa. Tale iniziativa vuole agevolare i primi anni di esercizio dell’attività professionale accedendo al mercato del credito e beneficiando dell’intervento da parte dell’Ente per l’abbattimento del 100% degli interessi passivi. Il servizio di prestiti avrà durata triennale (21/02/20221 – 20/03/2025).

Il servizio sarà affidato a Banca Popolare di Sondrio. L’abbattimento del 100% degli interessi passivi relativi al prestito stesso verrà versato dalla Cassa all’Istituto di credito per coloro che hanno dichiarato un reddito professionale inferiore a € 10.000,00. L’importo erogabile agli iscritti non potrà superare il limite di € 10.000.000,00 all’anno.

Per beneficiare dell’iniziativa bisognerà essere iscritti alla Cassa e non aver compiuto 35 anni al momento della presentazione della domanda. Saranno esclusi i praticanti e coloro che hanno in corso un altro prestito con Cassa Forense.

Il richiedente deve:

  • essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e con il pagamento dei contributi previdenziali;
  • deve aver dichiarato un reddito netto professionale non superiore a € 40.000,00;
  • non aver compiuto 35 anni;
  • essere iscritto a Cassa Forense da almeno due anni;
  • non avere altri prestiti in corso.

L’intervento della Cassa avverrà fino all’esaurimento del fondo stanziato, e consiste nell’abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore degli iscritti alla Cassa. La richiesta deve essere inviata entro il 31/10/2022 esclusivamente tramite la procedura online attivata sul sito internet della cassa. Insieme alla domanda bisogna riprodurre un’autocertificazione dove vengono indicate le finalità del prestito.

Coloro che saranno ammessi all’iniziativa dovranno sottoscrivere un contratto di prestito con Banca Popolare di Sondrio entro 60 giorni dopo la comunicazione di ammissione al beneficio previsto dal bando. Per ulteriori informazioni, puoi dare un’occhiata qui.

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Tirocini Formativi: nuove modalità di richiesta

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Tirocini Formativi: nuove modalità di richiesta

Ogni domanda dovrà pervenire esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi

Nel sito del Ministero della Giustizia è stato pubblicato un avviso che riguarda i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (convertito con Legge 9 agosto 2013 n.98 ss.mm.).

La Direzione generale dei Magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, con la circolare n. 272258 del 27 dicembre 2021, rende note le nuove modalità per inoltrare le domande di tirocinio. Ogni domanda dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi.

Per chi volesse richiedere l’erogazione della borsa di studio per i tirocini formativi svolti nel 2021 presso gli Uffici Giudiziari, le cui risorse finanziarie sono state determinate con il decreto interministeriale Giustizia-Economia e Finanze del 24 dicembre 2021, dovrà presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma sopracitata, seguendo le istruzioni fornite dal manuale utente tirocinante.

Tutte le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 19 aprile alle ore 24 del 15 giugno 2022. Dal giorno successivo non verrà più accettata nessuna richiesta di borsa di studio, poiché gli uffici preposti procederanno tempestivamente al controllo e alla validazione delle domande e della documentazione allegata. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata entro il 30 giugno 2022.

È disponibile un servizio di help desk all’indirizzo tirociniformativi-art73@giustizia.it

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Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Parcella degli avvocati e prescrizione

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Quando il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto

Se il matrimonio era già in crisi, la separazione non può essere addebitata a chi tradisce. La Cassazione ribadisce che l’addebito in caso di infedeltà subentra soltanto in un caso: quando si riesce a dimostrare che il tradimento sia l’unica causa della fine del matrimonio.

La fedeltà è uno dei principali doveri del matrimonio. Questo è quello che ha stabilito l’articolo 143 del codice civile. Tuttavia, per richiedere la separazione con addebito, è necessario dimostrare che l’infedeltà sia la sola causa della crisi matrimoniale. Se viene dimostrato che il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto, riconducibile, per esempio, a episodi di violenza, maltrattamenti e litigi, l’infedeltà non costituisce fonte di responsabilità e di addebito.

La decisione della Corte d’Appello di Roma

Proprio per questo la Corte d’Appello di Roma ha revocato una richiesta di addebito di separazione, poiché il tradimento è avvenuto nel bel mezzo di una crisi coniugale. Ciò è stato dimostrato dalla richiesta di aiuto da parte della donna che si è rivolta ad un centro antiviolenza per richiedere sostegno psicologico a causa dei conflitti matrimoniali.

Il marito, così come il giudice di primo grado, invece, credeva che il tradimento fosse sufficiente per giustificare la richiesta di addebito nei confronti della moglie. Tuttavia, il giudice d’appello ha deciso di revocare l’addebito. Infatti, è stato accertato che l’infedeltà della moglie non costituisce la causa principale della fine del matrimonio.

Secondo il marito, oltre a non essere stata fornita una prova schiacciante a favore della crisi preesistente all’interno del matrimonio, l’unica sentenza corretta era quella del giudice di primo grado. A suo dire, la richiesta d’aiuto della donna ad un centro antiviolenza simboleggiava soltanto un profondo stato d’insoddisfazione, non collegato alla crisi tra i due.

Ma secondo la Cassazione, le motivazioni del marito non sono legittime. È stato il marito stesso ad ammettere che la moglie, negli ultimi tre anni aveva subito un profondo cambiamento. A confermare lo stato psicologico nel quale si trovava la moglie ci ha pensato il centro anti-violenza presso il quale la donna si era rivolta, per richiedere supporto emotivo e psicologico.

Grazie a questi elementi il giudice ha accertato che la crisi matrimoniale tra i due coniugi era presente ancor prima del tradimento della moglie. Di conseguenza, l’addebito è stato annullato.

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Parcella degli avvocati e prescrizione

Pratica Forense presso l’avvocatura INPS

Parcella degli avvocati e prescrizione

Quando non è più possibile richiedere al cliente il pagamento della parcella.

Secondo l’art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Nel caso della parcella di un avvocato, la prescrizione matura secondo quanto stabilito dalla legge in materia contrattuale; in poche parole, essendo il mandato che lega l’avvocato al suo cliente una forma di contratto, i diritti che ne derivano si prescrivono dopo 10 anni.

Differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva

Innanzitutto, è bene evidenziare che esistono due distinte forme di prescrizione applicabili alla parcella: la prescrizione estintiva (o ordinaria) e la prescrizione presuntiva.

Nel primo caso, decorso il periodo di tempo stabilito da normativa, il diritto del professionista si estingue definitivamente e il creditore non ha più la possibilità di rivendicare il pagamento.

Tuttavia, prima dello scadere del decennio stabilito dalla legge, la prescrizione estintiva può essere “azzerata” dal titolare del diritto facendo ricorso a una delle modalità stabilite nell’art. 2943 c.c.; tra queste rientrano la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, l’atto notificato con il quale una parte dichiara la propria intenzione a promuovere il procedimento arbitrale, e qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

Nel caso di prescrizione presuntiva invece – siccome si tratta per l’appunto di una presunzione di legge (basata sul principio secondo cui passato un certo periodo di tempo si “presume” che l’obbligazione sia stata estinta) – la prescrizione può essere smentita (e dunque è possibile opporvisi) nelle modalità previste dalla normativa. Nel caso degli avvocati, la prescrizione presuntiva matura dopo tre anni dall’esaurimento dell’incarico.

La prescrizione presuntiva non si applica tuttavia in tre specifiche circostanze, ovvero se non viene eccepita, se il debitore ha ammesso che l’obbligazione non è stata estinta oppure se il debitore fa intendere che il debito sia stato pagato o comunque ne nega l’esistenza.

Dopo quanto tempo si può parlare di prescrizione?

Come anticipato, l’art. 2946 c.c. sancisce che – fatti “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni”. Detto altrimenti, il diritto dell’avvocato a richiedere al cliente il pagamento dell’onorario si estingue dopo un decennio.

Ma da che momento inizia il conto alla rovescia? La risposta è contenuta sempre nel Codice Civile, precisamente all’art. 2957 c.c., dove si stabilisce che:

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

La sentenza della Cassazione n. 21008 del 6 agosto 2019 riprende proprio questo aspetto, evidenziando come il termine della prescrizione decorra non dal compimento di ogni singola prestazione derivante dal contratto stesso, ma piuttosto dall’espletamento definitivo dell’incarico. E l’incarico può ritenersi compiuto quando la causa è terminata, ovvero si ha una decisione della lite, una conciliazione delle parti, la revoca del mandato o – nel caso di affari non terminati – dal momento in cui si è svolto l’ultimo incarico professionale.

La ratio è molto semplice: la prestazione di un servizio di natura “intellettuale” deve considerarsi come unica, per cui non è possibile far decorrere la prescrizione basandosi su ogni singola operazione svolta in virtù di un determinato incarico.

Ancora, sempre nella stessa sentenza la Cassazione ribadisce che:

Qualora sia stata chiesto in giudizio il pagamento degli onorari professionali di un avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.

Nonostante la sentenza del 2019, la Cassazione si è dovuta pronunciare nuovamente in materia con la sentenza n. 11500/2022 a seguito di ricorso presentato da due avvocati che volevano far valere il loro diritto al pagamento del compenso, lamentando (tra le altre cose) un’errata scelta del dies a quo. Nello specifico, gli avvocati sostenevano che il decorrere del periodo di dieci anni dovesse essere calcolato a partire dal pagamento dell’assegno incassato nel 2017 da un delegato dell’assistita.

Dopo aver ribadito i principi sanciti nel Codice Civile e nella loro precedente sentenza, gli Ermellini hanno dichiarato che il fatto che la cliente abbia ricevuto un pagamento derivante dal servizio prestato dagli avvocati non può essere considerato come parte della prestazione svolta, nonostante tale pagamento sia derivato dall’accordo conciliativo ottenuto dagli avvocati.

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Avvocato perseguito per l’impedimento a presenziare

CNF: riforma del ruolo dell’avvocatura

Pratica Forense presso l’avvocatura INPS

Aperti bandi di ammissione: la domanda dovrà essere presentata entro l’11 maggio 2022.

È stata aperta la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Centrale e le Avvocature territoriali dell’INPS.

Gli uffici coinvolti, le attività svolte, eventuali contributi/rimborsi spese possono essere visionati all’interno degli specifici bandi regionali. In breve, le posizioni disponibili sono le seguenti:

  • Abruzzo: 4
  • Calabria: 2
  • Campania: 6
  • Emilia Romagna: 12
  • Friuli Venezia Giulia: 2
  • Lazio: 19
  • Liguria: 2
  • Lombardia: 9
  • Marche: 1
  • Molise: 2
  • Piemonte: 1
  • Puglia: 8
  • Sicilia: 21
  • Toscana: 3
  • Trentino Alto Adige: 3
  • Umbria: 3
  • Veneto: 8

Requisiti

Per poter presentare domanda, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti essenziali:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, ovvero un cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 comma 2 della legge 247/2012;
  • essere iscritto al registro speciale dei praticanti presso un Consiglio dell’Ordine da un periodo non superiore a due mesi;
  • (alternativamente al pt. 2) essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il circondario dove si trova l’ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda.

I candidati devono essere in possesso dei sopramenzionati requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14.00 dell’11 maggio 2022 utilizzando esclusivamente il canale telematico messo a disposizione dall’INPS; sarà dunque necessario essere in possesso di SPID, CNS, o CIE. Fa eccezione il Trentino Alto Adige, dove sarà necessario compilare un apposito modulo che dovrà essere inviato via PEC, o mezzo raccomandata ovvero consegnato a mano presso la sede della Direzione Regionale dell’INPS.

Tutte le domande presentate con modalità diverse da quelle specificate nel sito dell’INPS o all’interno degli specifici bandi di ogni regione saranno automaticamente rifiutate.

Selezione

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS a seguito di apposite verifiche compiute dalle Direzioni Regionale e dal Coordinamento Metropolitano. La data di pubblicazione non è ancora stata comunicata

 

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Premi per avvocati e tutela previdenziale

Borse e premi per specializzare i giovani avvocati

Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Forense

Necessità di riforme e conflitto in Ucraina al centro del discorso di apertura della Presidente Masi.

Il 25 marzo 2022 si è svolta la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022 del Consiglio Nazionale Forense. La cerimonia si è aperta con i tradizionali saluti alle più alte cariche dello Stato, della Giurisprudenza e della Magistratura, ed è proseguita con un intenso e sentito discorso tenuto dalla Presidente del CNF Maria Masi.

Riforma dell’ordinamento giudiziario

Dopo un sintetico bilancio dell’attività svolta nell’ambito giurisdizionale nel suo complesso, la Presidente si è soffermata sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.  Se da un lato si plaude all’attenzione posta sul tema del funzionamento dei Consigli Giudiziari (in particolare con riferimento alla proposta del diritto di voto della componente laica in materia di accesso alle cariche e al funzionamento del CMS), dall’altro lato si evidenzia che le scelte effettuate in ambito di organizzazione degli uffici sono ancora lontane dall’essere ottimali.

La Presidente pone poi l’accento sulla scottante questione del limbo giuridico in cui si trova bloccata ormai da anni la magistratura onoraria, per la quale sono richieste riforme definitive nel pieno rispetto dell’istituzione stessa e del lavoro da questa svolto, ma anche e soprattutto per garantire l’effettività della difesa a garanzia della tutela dei diritti.

Riforma carceraria

Ma l’ordinamento giudiziario non è l’unico ambito in cui è auspicabile e necessaria una riforma.

I fondi messi a disposizione grazie al Piano di Ripresa e Resilienza possono e devono essere impiegati per realizzare una riforma carceraria ben strutturata, che deve basarsi su una diversa concezione del significato di detenzione e di pena.

La salvaguardia della dignità umana (soprattutto all’interno del sistema penitenziario, dove il numero di suicidi è molto elevato, e le condizioni di detenzione al limite del disumano), e la risoluzione delle criticità a cui gli avvocati sono quotidianamente sottoposti nello svolgimento della loro professione devono essere posti al centro della riforma.

È nell’ottica dell’importanza di questa riforma che – a febbraio 2022 – il CNF ha accettato di rinnovare il Protocollo d’Intesa con il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Tutela dei diritti umani e conflitto in Ucraina

Il CNF e l’avvocatura hanno sempre dimostrato il loro impegno e la loro dedizione nelle battaglie per la tutela dei diritti umani e per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione, intraprendendo numerose iniziative sia a livello nazionale che internazionale in collaborazione con gli altri Ordini Forensi Europei.

Ed è proprio toccando questo tema che la Presidente Masi ha rivolto il suo pensiero al conflitto in Ucraina e a tutte le vittime che ne sono derivate. L’avvocatura italiana, attraverso tutti i Consigli dell’Ordine sparsi sul territorio nazionale, non poteva restare indifferente di fronte a questa tragedia; per questo motivo ha avviato – sin dall’inizio del conflitto – iniziative di sostegno, in particolare nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Tali iniziative non si limitano solo all’assunzione di incarichi formali (attraverso il patrocinio a spese dello Stato e le difese d’ufficio), ma si articolano in progetti di solidarietà quali la presenza costante nei centri di accoglienza, di ascolto e antiviolenza.

Revoca delle misure emergenziali

Infine, Maria Masi si fa portavoce dell’esigenza sempre più pressante di revocare – o quantomeno ridimensionare – le misure adottate per far fronte all’emergenza Covid. Tra le principali richieste ci sono il superamento del limite di udienze che possono essere trattate giornalmente nel penale, la limitazione della trattazione scritta nel civile, e il libero accesso alle cancellerie.

“Non è solo e tanto un problema di forma né un totem simbolico, ma una legittima esigenza funzionale al corretto e pieno esercizio della nostra funzione” sostiene la Presidente,

sottolineando come il mantenimento di misure così stringenti nell’ambito giudiziario si ponga in netto contrasto con il libero accesso a tutte le principali attività culturali e ludiche concesso dal governo a partire dal mese di aprile.

Tutto il discorso della Presidente Maria Masi è disponibile al seguente link: https://youtu.be/0jcvRJfb_K4

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Nuova polizza sanitaria di Cassa Forense

Privacy: illecito inviare sms per il consenso privacy

Nuova polizza sanitaria di Cassa Forense

A partire dal 01 aprile è entrata in vigore la nuova Polizza Sanitaria di Cassa Forense.

Tale polizza è stata stipulata a seguito di gara d’appalto europea con Unisalute S.p.A. (incarica al 60%), Reale Mutua Assicurazioni (coassicuratrice delegante al 20%) e Poste Assicura S.p.A. (coassicuratrice delegante al 20%).

La polizza sarà valida fino al 31 marzo 2024 (con possibilità di proroga di un ulteriore terzo anno), e potranno usufruirne a titolo gratuito tutti gli Avvocati e Praticanti iscritti a Cassa Forense.

I vantaggi della polizza si applicano (sempre a titolo gratuito) anche ai Pensionati iscritti a Cassa, e può essere estesa – previo versamento di un contributo annuo da parte dell’iscritto – anche ai familiari conviventi entro gli 80 anni. La polizza è aperta all’adesione anche per i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta) e per i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi.

Per tutti gli aderenti alla polizza che non possono usufruirne a titolo gratuito, il premio pro-capite annuo da versare è stabilito secondo la fascia d’età di appartenenza:

  • Fino a 40 anni: €199,00
  • Da 41 a 60 anni: €348,25
  • Da 61 a 70 anni: €497,50
  • Da 71 a 80 anni: €597,00

La Polizza Sanitaria Collettiva di Base include i grandi interventi chirurgici, gli eventi morbosi gravi, la c.d. garanzia per malattia oncologica, nonché un check-up annuale e quattro prestazioni di alta diagnostica, e l’indennità di convalescenza.

Gli aderenti al piano base hanno inoltre la possibilità di estendere la garanzia assicurativa grazie alla sottoscrizione della Polizza Sanitaria Integrativa; questa integrazione copre il ricovero in regime di day-hospital, l’intervento chirurgico in ambulatorio, le visite specialistiche e molte altre tipologie di prestazioni sanitarie.

La quota da versare per poter usufruire della polizza integrativa dipende anche in questo caso dalla fascia d’età:

  • Fino a 40 anni: €633,60
  • Da 41 a 60 anni: €950,40
  • Da 61 a 70 anni: €1485,00
  • Da 71 a 80 anni: €1980,00

Per tutte le adesioni/estensioni sopra indicate, è necessario presentare domanda entro il 31 maggio tramite apposita procedura telematica messa a disposizione sul sito di Cassa Forense, e provvedere al pagamento del premio assicurativo con carta di credito o con bonifico bancario.

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Avvocato perseguito per l’impedimento a presenziare

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Avvocato perseguito per l’impedimento a presenziare

Potenza: legale presenta certificato medico per assentarsi dall’udienza, ma viene perseguito

Recentemente, il mondo forense rimane attonito di fronte a una vicenda che accade ad un avvocato di Potenza. In pratica, quest’ultimo presentava un certificato medico a testimoniare la sua indisposizione a prendere parte ad un’udienza. Tuttavia, poco dopo riceve un’indesiderata e inattesa visita fiscale con carabinieri e l’avvio di un’inchiesta.

Avvocato perseguito per l’impedimento a presenziare ad un’udienza per problemi di salute

In 40 anni mai mi era capitata una cosa simile”, commenta con sdegno l’avvocato potentino a seguito del fatto. Tra l’altro, fa notare che lo stesso Collegio riteneva inopportuno qualsiasi accertamento del caso.

Ma la vittima non è l’unico a mostrarsi esterrefatto dal gesto: anche l’Organismo congressuale forense (Ofc) si esprime immediatamente in merito e pubblica nel sito ufficiale un comunicato stampa. In quest’ultima si nomina la visita a casa, coi carabinieri che perquisivano lo studio e interrogavano tutta la famiglia. Tra l’altro, il legale è poi finito sotto inchiesta “dopo aver presentato un certificato medico per legittimo impedimento a presenziare ad un’udienza penale”.

Inoltre, il coordinatore dell’Ofc Giovanni Malinconico accusa che si tratta semplicemente di un “capriccio intimidatorio di un pm”. Comunque, la vicenda incide in modo grave sul diritto di difesa a danno dell’avvocato ma anche della stessa Giustizia. Perciò, l’Ofc oltre a mostrare sostegno provvede anche a segnalare la vicenda alla Ministra della GiustiziaMarta Cartabia. Così, si auspica che disponga di un’ispezione presso la procura di Potenza con tutti i necessari provvedimenti.

Aiga: serve intervento della Giustizia

Ora, si fa sentire anche l’Associazione Italiana giovani avvocati, che richiede anch’essa un intervento da parte di Cartabia. Al riguardo, la vicepresidente nazionale Aiga Mariarita Mirone parla di intollerabile abuso di potere da parte della magistratura. Infatti, quest’ultima agisce in difetto di tutte le garanzie processuali e costituzionali.

Lo sconcerto di Aiga deriva principalmente dagli atti autonomi e ripetitivi del pm, che minano l’equilibrio tra parti processualiavvocatura e magistratura. Così, la persecuzione a scapito dell’avvocato di Potenza si configura come un mancare di rispetto ed etica i ruoli professionali.

Per concludere, riportiamo le parole della presidente della sezione Aiga di PotenzaRoberta Fiore:

“La gravità del fatto è ancor più insostenibile per il fatto che l’ispezione dello studio legale del Collega Murano sia avvenuta persino in difetto della comunicazione preventiva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, come invece imposto dall’art. 103 c.p.p., realizzando un ingiusto attacco all’Avvocatura potentina”.

 

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