Pec inviata all’avvocato sbagliato: per la Cassazione il processo è da rifare

Un errore nella notifica telematica può compromettere l’intero processo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8309 del 2026, affermando che l’invio della comunicazione via Pec all’indirizzo di un avvocato omonimo del difensore domiciliatario integra una violazione grave del diritto di difesa.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’avviso relativo alla celebrazione dell’udienza di appello non era giunto al difensore di fiducia dell’imputato, ma era stato erroneamente recapitato alla casella di posta certificata di un altro professionista con lo stesso nome. L’errore ha impedito al legale incaricato di prendere parte all’udienza e di esercitare le prerogative difensive previste dal processo.

Secondo i giudici di legittimità, quando la mancata conoscenza dell’udienza deriva da un vizio di notifica che impedisce al difensore di partecipare al procedimento, si determina una lesione sostanziale del diritto di difesa. In questi casi la nullità che ne deriva è di natura assoluta e non può essere sanata.

La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la decisione adottata nel giudizio di appello, disponendo la restituzione degli atti al giudice di secondo grado affinché il processo venga celebrato nuovamente con la corretta partecipazione del difensore di fiducia.

Il principio affermato dalla Corte ribadisce l’importanza della corretta gestione delle notifiche telematiche nel processo penale. Anche un errore apparentemente formale, come l’invio a un indirizzo Pec riferibile a un professionista omonimo, può tradursi in un vulnus grave al diritto di difesa dell’imputato e rendere necessario ripetere l’intero giudizio.

Sicurezza nazionale, la nuova frontiera passa da AI, cyber e guerre ibride

La sicurezza nazionale entra in una fase di trasformazione profonda. È il messaggio emerso dalla presentazione della Relazione annuale dell’intelligence italiana, illustrata nell’Aula dei Gruppi parlamentari a Montecitorio davanti ai vertici istituzionali e ai responsabili delle agenzie di sicurezza.

L’appuntamento, che riunisce ogni anno rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle strutture operative del comparto informativo, è stato collocato simbolicamente il 4 marzo, giornata che richiama la memoria di Nicola Calipari, il funzionario del servizio di intelligence ucciso a Baghdad nel 2005 durante una missione per liberare la giornalista Giuliana Sgrena.

Nel documento, che fotografa le principali minacce per il Paese e per l’Europa, emerge un concetto chiave: la sicurezza del XXI secolo non può più essere interpretata solo in termini militari o geopolitici. Il fattore tecnologico è diventato uno dei principali motori del cambiamento e incide in maniera diretta sugli equilibri strategici.

Secondo i vertici del comparto intelligence, l’innovazione scientifica – dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche – sta modificando profondamente il modo in cui gli Stati proteggono le informazioni sensibili, gestiscono le comunicazioni e affrontano le minacce emergenti. Proprio per questo, la capacità di anticipare i rischi tecnologici è diventata una priorità per la sicurezza nazionale.

Parallelamente cresce l’attenzione verso la dimensione cyber. Gli attacchi informatici rivolti contro infrastrutture pubbliche sono in aumento e colpiscono sempre più frequentemente servizi essenziali per i cittadini. Tra i bersagli sensibili figurano anche strutture sanitarie e sistemi amministrativi, segno di una strategia che punta a destabilizzare settori cruciali della vita pubblica.

Accanto al cyberspazio si rafforza un’altra forma di minaccia: quella ibrida. Manipolazione delle informazioni, campagne di disinformazione e operazioni di influenza rappresentano strumenti sempre più utilizzati per condizionare l’opinione pubblica e incidere sugli equilibri politici delle democrazie occidentali.

In questo contesto, le istituzioni italiane sono chiamate a sviluppare una capacità di risposta più coordinata. Eventi complessi come un attacco informatico su larga scala o una crisi energetica non possono essere gestiti da singole amministrazioni isolate, ma richiedono una governance integrata tra tutte le strutture dello Stato.

Sul piano internazionale, l’analisi degli scenari geopolitici evidenzia diversi fronti di instabilità. Le tensioni in Medio Oriente, l’evoluzione della guerra in Ucraina e la fragilità di alcune aree africane – in particolare il Sahel e la Libia – rappresentano fattori destinati a produrre effetti diretti sulla sicurezza europea.

Tra le preoccupazioni segnalate dagli analisti figura anche la possibile crescita del rischio terroristico, soprattutto in caso di ulteriore escalation nei conflitti mediorientali. In parallelo, i servizi monitorano attentamente le dinamiche di radicalizzazione e le possibili saldature tra movimenti estremisti e campagne di protesta interne.

Il dossier dedica inoltre ampio spazio alle trasformazioni economico-finanziarie legate al mondo digitale. Le criptovalute e gli altri cripto-asset stanno diventando strumenti sempre più utilizzati in operazioni di riciclaggio e in attività criminali transnazionali, complicando il lavoro di tracciamento delle transazioni illecite. Secondo le analisi, il volume globale delle operazioni illegali condotte tramite criptovalute è cresciuto in maniera significativa negli ultimi anni.

L’intelligence italiana sta inoltre sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale per elaborare scenari previsionali, ad esempio nel campo dei flussi migratori. Le simulazioni indicano che gli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero variare sensibilmente in base all’evoluzione dei contesti geopolitici nei Paesi di origine e di transito.

Nel complesso, la Relazione disegna un quadro di sicurezza caratterizzato da una crescente interconnessione tra tecnologia, economia e geopolitica. Un contesto in cui la capacità di leggere i segnali deboli e anticipare i cambiamenti diventa un elemento decisivo per la stabilità delle democrazie.

Sanzioni privacy, la Cassazione mette un limite al Garante: i termini per decidere sono perentori

Il dibattito sui poteri del Garante per la protezione dei dati personali si riaccende dopo una recente decisione della Corte di cassazione che affronta un tema cruciale: i tempi entro cui l’Autorità può concludere un procedimento sanzionatorio.

Il quadro normativo europeo, definito dal GDPR, attribuisce alle autorità nazionali ampi poteri di controllo, consentendo loro di svolgere indagini, contestare violazioni, rivolgere ammonimenti e, nei casi più gravi, applicare sanzioni amministrative anche molto rilevanti. Tuttavia, la normativa europea non disciplina nel dettaglio le modalità procedurali, lasciando ai singoli ordinamenti nazionali il compito di stabilire le regole operative.

In Italia la materia è regolata dal Codice privacy e dal regolamento interno adottato dallo stesso Garante nel 2019. Tra le disposizioni previste, l’Autorità ha fissato in 120 giorni il termine per adottare il provvedimento conclusivo nella fase sanzionatoria.

Nella prassi, però, non sono mancati casi in cui i procedimenti si sono protratti per periodi molto più lunghi, lasciando imprese e organizzazioni in una situazione di incertezza prolungata. Proprio su questo aspetto si è pronunciata la Cassazione con una sentenza del dicembre 2025.

La vicenda nasce da un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della RAI. L’avvio formale dell’azione risaliva all’estate del 2021, mentre la decisione finale era arrivata soltanto nel luglio del 2023, quasi due anni dopo.

Il Tribunale di Roma, investito della questione in primo grado, aveva già ritenuto che i tempi previsti per la conclusione del procedimento dovessero essere considerati vincolanti. Secondo il giudice capitolino, la natura punitiva delle sanzioni amministrative richiede che l’azione dell’autorità sia esercitata entro termini certi, così da evitare che l’accertamento dell’illecito e la relativa punizione risultino troppo distanti nel tempo.

L’Autorità garante aveva contestato questa interpretazione, sostenendo che la normativa non qualificasse espressamente il termine come perentorio e che quindi non potesse comportare la perdita del potere sanzionatorio.

La Cassazione ha però confermato l’impostazione del Tribunale, offrendo un chiarimento destinato ad avere effetti rilevanti. Secondo i giudici di legittimità, il procedimento davanti al Garante si articola in due momenti distinti: una prima fase investigativa, volta ad accertare i fatti, e una successiva fase sanzionatoria che prende avvio quando vengono formalmente contestate le presunte violazioni.

È proprio da quel momento che decorre il termine entro cui l’Autorità deve esercitare il proprio potere punitivo. Trascorso inutilmente questo periodo, il potere di infliggere la sanzione si considera consumato.

La Corte motiva questa conclusione richiamando principi fondamentali dell’ordinamento, come la certezza del diritto e il pieno esercizio del diritto di difesa. Un sistema sanzionatorio efficace, osserva la sentenza, richiede infatti che tra l’accertamento dell’illecito e l’eventuale punizione vi sia una ragionevole vicinanza temporale.

L’assenza di un limite temporale vincolante, al contrario, finirebbe per attribuire alla pubblica amministrazione un vantaggio eccessivo rispetto ai soggetti sottoposti al procedimento.

Gli effetti della decisione non si sono fatti attendere. All’inizio del 2026 il Tribunale di Roma, richiamando l’indirizzo espresso dalla Cassazione, ha annullato un altro provvedimento sanzionatorio dell’Autorità sempre nei confronti della RAI. Pur fondandosi principalmente su valutazioni di merito, la decisione ha sottolineato anche la questione della tardività dell’azione amministrativa.

Secondo il giudice, proprio la particolare natura dei poteri esercitati dal Garante rende ancora più necessario garantire tempi certi e prevedibili nella gestione dei procedimenti.

Cassazione: nelle liste elettorali niente cognome del marito per le donne sposate

Una recente pronuncia della Corte di cassazione interviene su un tema che riguarda identità personale e parità di genere: l’indicazione del cognome del marito accanto a quello della donna nelle liste elettorali. Con l’ordinanza n. 3534 del 2026, la Prima sezione civile ha stabilito che tale prassi non può essere considerata obbligatoria e che l’identificazione delle donne sposate deve avvenire, anche nelle operazioni di voto, utilizzando il loro nome e cognome.

La decisione nasce dal ricorso presentato da una cittadina che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Interno dopo un episodio verificatosi durante il referendum costituzionale del 20 settembre 2020. Al momento dell’identificazione al seggio, lo scrutatore aveva letto ad alta voce non solo il suo nome, ma anche il cognome del marito, presente nelle liste elettorali sezionali. Ritenendo leso il proprio diritto all’identità personale, la donna aveva chiesto la rettifica della dicitura.

In primo grado e in appello la richiesta era stata respinta. I giudici territoriali avevano ritenuto che la normativa vigente imponesse l’indicazione del cognome del coniuge per le donne sposate, richiamando in particolare l’articolo 5 del Dpr n. 223 del 1967 e collegandolo alla disciplina del diritto di famiglia, secondo cui la moglie può aggiungere il cognome del marito al proprio.

La Cassazione ha invece offerto una lettura diversa del quadro normativo. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina successiva ha progressivamente superato quell’impostazione. La legge che ha introdotto la tessera elettorale non prevede alcun obbligo di indicare il cognome maritale, mentre il Dpr n. 299 del 2000 parla espressamente di una semplice possibilità, non di un vincolo. A ciò si aggiunge una circolare del Ministero dell’Interno del 2024 che consente tale indicazione soltanto se richiesta dall’interessata.

Il percorso si è poi concluso con un intervento legislativo del 2025 che ha eliminato esplicitamente ogni previsione relativa all’obbligo di riportare il cognome del marito nelle liste elettorali. Per la Corte, tuttavia, questa modifica non rappresenta una rottura improvvisa, ma l’esito naturale di un’evoluzione normativa già avviata da tempo.

La Suprema Corte sottolinea infatti che l’interpretazione delle norme deve essere coerente con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In questo contesto, imporre alle donne sposate l’aggiunta del cognome del coniuge costituirebbe una disparità di trattamento rispetto agli uomini.

La decisione richiama inoltre gli orientamenti internazionali contro le discriminazioni di genere, tra cui la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Secondo la Cassazione, tali fonti rafforzano l’esigenza di garantire alle donne il pieno controllo sulla propria identità personale.

Infine, i giudici escludono che esigenze organizzative della pubblica amministrazione o il richiamo all’unità familiare possano giustificare una prassi che incide su un diritto fondamentale come quello al nome.

Incarichi professionali alla Pa: senza contratto scritto il rapporto è nullo

Quando una pubblica amministrazione affida un incarico professionale, la forma non è un dettaglio, ma una condizione essenziale di validità.

Con la sentenza n. 63 del 3 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Potenza ha riaffermato un orientamento consolidato: il contratto d’opera professionale con la PA deve essere stipulato in forma scritta “ad substantiam”. In assenza di un atto formale che contenga gli elementi essenziali dell’accordo, il contratto è nullo e non può essere sanato.

Non basta l’autorizzazione dell’ente

Il caso affrontato dai giudici riguarda una situazione frequente nella prassi amministrativa: l’organo collegiale dell’ente aveva deliberato l’autorizzazione al conferimento dell’incarico. Tuttavia, secondo la Corte, tale delibera costituisce un atto interno, privo di efficacia negoziale verso l’esterno.

Perché il contratto sia valido occorre un documento scritto che: sia sottoscritto dal professionista; rechi la firma dell’organo legittimato a rappresentare l’ente; indichi con chiarezza oggetto della prestazione e compenso pattuito. In mancanza di questi requisiti formali, il rapporto non si perfeziona validamente.

Forma scritta come garanzia di legalità

Il fondamento normativo si rinviene negli articoli 16 e 17 del Regio decreto n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato. La forma scritta non ha solo funzione probatoria, ma rappresenta uno strumento di tutela dell’interesse pubblico: assicura trasparenza, controllo e rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Anche quando la PA agisce “iure privatorum”, cioè utilizzando strumenti contrattuali tipici del diritto civile, resta vincolata a queste regole formali nella fase di formazione della volontà.

No alla conclusione per corrispondenza (salvo casi particolari)

La Corte ha inoltre escluso che, in materia di incarichi professionali, sia sufficiente uno scambio di proposta e accettazione tra assenti. La conclusione “a distanza” è ammessa in via derogatoria solo in specifiche ipotesi, come nei rapporti con imprese commerciali e in presenza di esigenze di praticità legate agli usi di mercato.

Tale eccezione non può essere estesa automaticamente ai contratti d’opera professionale.

La fase pubblicistica resta centrale

La decisione chiarisce un punto spesso sottovalutato: anche se il contratto finale è disciplinato dal diritto civile, la fase di formazione della volontà dell’amministrazione rimane ancorata alle regole pubblicistiche, comprese quelle sull’evidenza pubblica e sulla delibera a contrarre.

Quest’ultima non equivale al contratto, ma attribuisce all’organo competente il potere di stipularlo secondo oggetto e finalità previamente determinati.

Energia sotto pressione: mercati in rosso e bollette a rischio dopo l’escalation in Medio Oriente

L’escalation del conflitto in Medio Oriente ha avuto un impatto immediato sui mercati europei. In una sola seduta le piazze finanziarie del Vecchio Continente hanno bruciato oltre 300 miliardi di euro di capitalizzazione. Piazza Affari ha chiuso in calo di quasi il 2%, mentre le principali Borse europee hanno registrato ribassi diffusi.

Il nodo GNL: la vera vulnerabilità europea

Se il mercato del petrolio è globalmente diversificato, quello del gas naturale liquefatto (GNL) è molto più concentrato. Il Qatar rappresenta uno dei principali esportatori mondiali ed è un fornitore strategico sia per l’Italia sia per l’Europa.

Secondo i dati più recenti, l’Italia importa circa un terzo del proprio GNL dal Qatar (secondo fornitore dopo gli Stati Uniti), mentre a livello europeo l’emirato copre una quota significativa delle forniture. L’annuncio di stop produttivi in alcuni siti operativi e le tensioni nello Stretto di Hormuz – corridoio marittimo cruciale per il traffico energetico – hanno acceso i timori.

In questo momento l’Italia non appare in emergenza immediata: le consegne già programmate e le rotte alternative evitano blocchi nell’immediato. Tuttavia, se i flussi dal Golfo dovessero ridursi, l’Europa sarebbe costretta a competere direttamente con i mercati asiatici per accaparrarsi il GNL disponibile sul mercato spot, come già avvenuto durante la crisi energetica 2021-2023. E questo si tradurrebbe inevitabilmente in un aumento dei prezzi.

Carburanti: rincari già visibili

Gli effetti sui carburanti sono concreti. Benzina e gasolio hanno iniziato a salire, con il diesel ai livelli più alti degli ultimi mesi. Poiché l’adeguamento dei prezzi alla pompa segue con qualche giorno di ritardo l’andamento del greggio, ulteriori aumenti potrebbero essere registrati nelle prossime settimane se le quotazioni restassero elevate.

Non si registrano, al momento, problemi di approvvigionamento: l’Italia importa petrolio da numerosi Paesi e mantiene una buona diversificazione delle fonti. Ma il fattore prezzo resta determinante.

Bollette luce e gas: chi rischia di più

Il rialzo del gas colpisce direttamente i contratti a prezzo variabile, che sono indicizzati alle quotazioni di mercato. Circa un quarto delle forniture gas domestiche in Italia rientra in questa categoria.

L’energia elettrica, a sua volta, è strettamente legata al costo del gas, che alimenta una parte consistente della produzione nazionale. Se cresce il prezzo del gas, sale anche il PUN (Prezzo Unico Nazionale), riferimento per molti contratti luce.

Anche chi ha scelto il prezzo fisso non è completamente al riparo: in caso di trend prolungati al rialzo, i fornitori possono intervenire alla scadenza contrattuale o nei limiti consentiti dalla normativa.

L’impatto sui bilanci familiari

Le simulazioni indicano che per una famiglia media (2.700 kWh di elettricità e 1.200 metri cubi di gas annui) un aumento del 10% delle tariffe comporterebbe oltre 200 euro di spesa in più all’anno. Con rincari più consistenti, l’aggravio potrebbe superare i 500 euro.

Se a questo si sommano i maggiori costi per carburanti e trasporti, l’effetto complessivo rischia di pesare in modo significativo sul potere d’acquisto.

Esame avvocato 2026, l’OCF chiede una proroga: “Serve coerenza tra formazione e prova finale”

L’esame di abilitazione forense 2026 rischia di aprirsi sotto il segno dell’incertezza normativa. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha rivolto un appello urgente a Governo e Parlamento affinché venga prorogato anche per la prossima sessione il regime transitorio che negli ultimi anni ha sostituito le tradizionali prove scritte con il cosiddetto “orale rafforzato”.

In assenza di un intervento legislativo, tornerebbe infatti automaticamente applicabile l’articolo 46 della Legge 247/2012, con il ripristino delle tre prove scritte – parere in materia civile, parere in materia penale e atto giudiziario – da redigere a mano e senza l’ausilio di codici annotati.

Il nodo della coerenza formativa

Secondo l’OCF, un ritorno integrale al modello ordinario risulterebbe oggi disallineato rispetto al percorso formativo concretamente seguito dai praticanti. Negli ultimi anni, infatti, le Scuole Forensi hanno strutturato programmi e simulazioni sulla base del regime semplificato prorogato dal legislatore.

Migliaia di aspiranti avvocati hanno concluso il tirocinio e completato la preparazione confidando su una modalità d’esame diversa da quella originariamente prevista dalla riforma del 2012. Il ripristino improvviso delle prove scritte tradizionali determinerebbe, secondo l’Organismo, uno scollamento evidente tra formazione ricevuta e verifica finale, incidendo sul legittimo affidamento dei candidati e ponendo criticità organizzative alle strutture didattiche, che non hanno avuto il tempo di riconvertire i percorsi verso la redazione manuale degli elaborati.

Il paradosso della riforma in itinere

L’OCF evidenzia inoltre un profilo di incoerenza sistemica. In Parlamento è attualmente all’esame il Disegno di legge n. 2629, noto come Disegno di Legge n. 2629, che prevede un modello intermedio: due prove scritte, utilizzo della videoscrittura e possibilità di consultare codici annotati.

Sarebbe dunque irragionevole – sostiene l’Organismo – sottoporre proprio la sessione 2026 a un regime più gravoso e destinato a essere modificato a breve, creando una parentesi più restrittiva in un momento di transizione normativa.

Una disciplina ponte per la certezza del diritto

La richiesta dell’OCF non viene presentata come una rivendicazione di semplificazione, ma come un’esigenza di coerenza e stabilità. L’obiettivo dichiarato è introdurre una disciplina ponte che confermi temporaneamente le modalità attuali, garantendo prevedibilità delle regole, tutela dell’affidamento dei praticanti e certezza del diritto.

In gioco non vi è solo l’assetto tecnico dell’esame, ma il principio di continuità normativa in un passaggio delicato per migliaia di giovani giuristi. Per l’Avvocatura istituzionale, l’accesso alla professione deve fondarsi su regole chiare e non su cambiamenti repentini che rischiano di compromettere programmazione e preparazione.

La partita ora è nelle mani del legislatore.

Avvocati e professionisti, contributi sparsi tra Cassa e Inps: quando conviene la ricongiunzione

Per molti avvocati – ma il discorso vale anche per commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti ordinistici – la carriera previdenziale non coincide con quella professionale “pura”. Prima dell’iscrizione all’Albo, o in fasi parallele dell’attività, non sono rari periodi coperti dalla Gestione separata Inps: collaborazioni, consulenze, incarichi autonomi.

Il risultato, a distanza di trent’anni, è una contribuzione divisa tra Cassa di categoria e Inps. Con la circolare n. 15/2026 l’Inps ha formalizzato un passaggio atteso: la possibilità di ricongiunzione non solo dalla Gestione separata verso la Cassa (opzione già utilizzata da tempo), ma anche nel senso inverso, cioè trasferendo i contributi dalla Cassa alla Gestione separata.

Ricongiunzione: due direzioni, un’unica pensione

La ricongiunzione consente di accentrare tutti i periodi assicurativi in un’unica gestione, con l’obiettivo di maturare una sola pensione.

Per le professioni legali il tema non è meramente tecnico. La scelta della direzione del trasferimento incide infatti su requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione; possibilità di pensionamento anticipato; criteri di calcolo dell’assegno.

Trasferire i contributi verso la Cassa può risultare strategico quando l’ente previdenziale forense prevede forme di anticipo rispetto ai requisiti Inps o consente maggiore flessibilità nella prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento. In questo caso, gli anni versati in Gestione separata possono diventare determinanti per raggiungere prima le soglie contributive richieste.

L’opzione inversa – concentrare tutto nella Gestione separata – può invece interessare chi intende valorizzare i contributi secondo le regole del sistema Inps, anche in funzione di specifiche finestre di uscita.

Il nodo centrale: l’onere

A differenza del cumulo contributivo, la ricongiunzione è onerosa. Il costo viene calcolato applicando l’aliquota vigente nella Gestione separata alla retribuzione di riferimento e sottraendo poi il valore dei contributi trasferiti, rivalutati secondo le regole previste. L’importo residuo è a carico del professionista, anche se fiscalmente deducibile.

Per un avvocato con redditi medi o elevati, l’onere può essere significativo. Tuttavia, non va letto solo come costo immediato: può tradursi in un incremento del montante contributivo e quindi in un assegno più consistente.

Cumulo e totalizzazione: le alternative

La ricongiunzione non è l’unica strada. Il cumulo contributivo, gratuito, consente di sommare i periodi maturati in diverse gestioni (Inps e Casse) per conseguire un’unica pensione, mantenendo però il calcolo pro quota secondo le regole di ciascun ente.

La totalizzazione, anch’essa gratuita, permette di unificare i periodi per il diritto a pensione, ma comporta il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno.

Per le professioni legali la differenza è sostanziale: il cumulo può comportare requisiti di accesso più stringenti rispetto a quelli previsti dalla Cassa forense; la totalizzazione, pur ampliando le possibilità, può incidere negativamente sull’importo finale.

Una scelta da studio professionale

Per il pubblico di Servicematica – avvocati, operatori del diritto, consulenti – la novità non è solo previdenziale, ma organizzativa. La decisione tra ricongiunzione, cumulo o totalizzazione richiede una valutazione tecnica approfondita: età, anzianità contributiva, proiezione dell’assegno, sostenibilità dell’onere e prospettive di prosecuzione dell’attività professionale.

Copia privata, il compenso sbarca sul cloud: cosa cambia per utenti e imprese

Il sistema del compenso per copia privata entra ufficialmente nell’era del cloud. Con il decreto firmato il 23 febbraio 2026 dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’Italia estende il meccanismo previsto dalla legge sul diritto d’autore anche allo spazio di archiviazione online, aggiornando al contempo le tariffe applicate ai dispositivi digitali.

Non si tratta di un semplice ritocco dei listini: il provvedimento ridefinisce l’ambito di applicazione di un istituto nato in un contesto analogico, quando la duplicazione di CD e DVD era prassi comune, e lo proietta nel mondo delle memorie virtuali e dei servizi in abbonamento.

Dal supporto fisico alla “memoria in rete”

La copia privata, disciplinata dall’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore, consente ai cittadini di riprodurre per uso personale opere legittimamente acquisite. In cambio, produttori e distributori dei supporti di registrazione versano un compenso che viene poi ripartito agli autori e all’industria culturale tramite gli organismi di collecting.

Con il nuovo decreto, il concetto di “supporto” si amplia fino a comprendere lo spazio cloud, equiparato a una memoria trasferibile. In concreto, anche gli account di archiviazione online – come quelli associati a servizi di storage o posta elettronica – rientrano nel perimetro del compenso.

Il prelievo per il cloud è calcolato su base mensile in funzione dei gigabyte disponibili per utente. È prevista un’esenzione per le soglie minime e un tetto massimo di importo mensile, ma il principio resta innovativo: la tassazione non dipende dal contenuto effettivamente archiviato, bensì dalla capacità di memoria a disposizione.

Tariffe aggiornate per dispositivi e storage

Parallelamente, il decreto aggiorna le tariffe applicate ai dispositivi elettronici, con incrementi legati alla capacità di memoria o alla funzione di registrazione.

Gli aumenti riguardano smartphone e tablet – che rappresentano una quota rilevante del gettito – ma anche computer, televisori con funzione di registrazione, decoder, hard disk, SSD, chiavette USB e schede di memoria. Coinvolti anche i dispositivi wearable, come smartwatch e fitness tracker.

Per la prima volta, il compenso si applica in modo esplicito anche ai dispositivi ricondizionati, introducendo di fatto un prelievo lungo più fasi del ciclo di vita del prodotto.

Nuovi obblighi per i provider

L’estensione al cloud comporta conseguenze operative per i fornitori di servizi. I provider dovranno comunicare periodicamente i dati relativi agli utenti attivi e alla capacità di spazio messa a disposizione, con possibili impatti organizzativi e costi aggiuntivi.

La misura solleva interrogativi soprattutto per i servizi offerti da società estere o per i piani gratuiti, che dovranno comunque confrontarsi con un sistema di rendicontazione e versamento del compenso. Non si esclude l’apertura di contenziosi interpretativi, specie sul perimetro applicativo e sulle modalità di calcolo.

Un equilibrio delicato tra tutela e innovazione

L’intervento riaccende il dibattito sull’adeguatezza dell’istituto della copia privata in un contesto dominato dallo streaming e dall’accesso in abbonamento, dove la duplicazione di opere è spesso marginale rispetto alla fruizione online.

Da un lato, il legislatore ribadisce la necessità di garantire una remunerazione agli autori anche nell’ambiente digitale. Dall’altro, imprese tecnologiche e consumatori si trovano a fare i conti con un sistema che applica un prelievo in modo generalizzato, indipendentemente dall’uso concreto dello spazio di archiviazione.

La memoria digitale – oggi strumento quotidiano di lavoro e vita personale – entra così in un nuovo perimetro regolatorio. Per il settore ICT e per gli operatori dei servizi online si apre una fase di adeguamento, mentre resta da verificare l’impatto effettivo sul mercato e sulle scelte degli utenti in termini di consumo e archiviazione dei dati.

Riforma fiscale e avvocati, cosa cambia per studi e aggregazioni: la guida aggiornata di Cassa Forense e Uncat

La riforma fiscale ridisegna il mercato dei servizi legali e punta con decisione sulle aggregazioni professionali. È questo il messaggio che emerge dalla seconda edizione del “Vademecum sulla Fiscalità degli Avvocati”, realizzato da Cassa Forense e dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) e presentato a Roma ieri 26 febbraio.

La guida – aggiornata alle più recenti disposizioni della riforma fiscale e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate – offre un quadro sistematico degli adempimenti fiscali e previdenziali per gli avvocati, in qualunque forma esercitino la professione: dal regime forfetario alle società tra professionisti.

Aggregazioni professionali: conferimenti fiscalmente neutri

Una delle novità più rilevanti riguarda le operazioni di riorganizzazione degli studi legali. Dal giugno 2025, con l’introduzione dell’art. 177-bis del TUIR (D.Lgs. 192/2024), il conferimento di uno studio professionale in una società tra avvocati (STA) è fiscalmente neutro: non genera, cioè, tassazione immediata.

Il principio di neutralità si estende anche a STP, associazioni professionali, società semplici tra professionisti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti mortis causa e gratuiti. Il legislatore ha costruito un sistema unitario che garantisce continuità fiscale e certezza giuridica nelle riorganizzazioni.

Tra gli aspetti evidenziati dal Vademecum c’è il trattamento dell’avviamento: se già iscritto nello studio, il relativo valore fiscale si trasferisce alla società conferitaria, che può continuare ad ammortizzarlo. Restano invece escluse dal trasferimento le perdite pregresse del professionista.

La riforma, nelle intenzioni, mira a favorire l’aggregazione e la modernizzazione delle strutture professionali, anche se – come sottolineato dalla presidente di Cassa Forense, Maria Annunziata – permane una difformità di trattamento che rende ancora, in alcuni casi, più conveniente l’esercizio individuale.

Concordato preventivo biennale: adesione “collettiva”

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), rivisto dal D.Lgs. 81/2025, introduce regole più stringenti per le aggregazioni. Le sorti fiscali del singolo professionista e della struttura collettiva risultano ora strettamente connesse: si aderisce insieme oppure si resta fuori insieme.

Operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o modifiche della compagine sociale nel primo anno di concordato possono determinare l’esclusione dall’accordo con il fisco, soprattutto se comportano un aumento del numero dei soci. Inoltre, un’associazione o una STP non può accedere al CPB se non aderiscono tutti i soci che dichiarano redditi autonomi, e viceversa.

Il sistema punta dunque su coerenza e trasparenza, ma riduce i margini di flessibilità nelle riorganizzazioni.

Rottamazione-quinquies: fuori i debiti con Cassa Forense

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, che consente di definire in via agevolata i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, pagando solo capitale e spese, senza sanzioni e interessi.

La novità rispetto alle precedenti edizioni è l’esclusione dei crediti delle casse professionali privatizzate. Per gli avvocati, quindi, i contributi dovuti all’INPS possono rientrare nella definizione agevolata, mentre quelli dovuti a Cassa Forense restano esclusi, in virtù dell’autonomia finanziaria dell’ente.

Malattia e adempimenti: sospensione dei termini

Tra le norme meno conosciute, ma di forte impatto pratico, c’è la sospensione dei termini fiscali in caso di grave malattia del professionista, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. In presenza di un impedimento temporaneo, l’avvocato può evitare sanzioni per scadenze non rispettate, a condizione che comunichi tempestivamente l’evento agli uffici competenti via PEC o raccomandata, allegando certificazione medica e documentazione idonea.

Una tutela importante, soprattutto per chi gestisce adempimenti tributari anche per conto dei clienti.

Regime forfetario e ordinario: cosa cambia

Sul fronte del regime forfetario, restano confermati i principali limiti: 85.000 euro di ricavi (con uscita immediata oltre i 100.000) e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente compatibili anche per il 2026. Dal 2025 i rimborsi spese non concorreranno più alla formazione del reddito, mentre resta obbligatoria la fatturazione elettronica.

Per il regime ordinario, il D.Lgs. 192/2024 modifica l’art. 54 del TUIR introducendo un principio di “onnicomprensività”: dal 2025 il reddito professionale è determinato su tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo. I rimborsi spese analiticamente riaddebitati al cliente non costituiscono più reddito e non sono soggetti a ritenuta, ma diventano indeducibili per il professionista.

Particolare attenzione va posta alle spese di vitto, alloggio e trasporto (taxi, NCC): con il D.L. 84/2025 l’esclusione dal reddito e la deducibilità sono subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Dal 2026 aumenta inoltre il limite di deducibilità per la previdenza complementare, che sale a 5.300 euro annui. Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza consente infine di destinare alla contribuzione modulare volontaria una quota compresa tra l’1% e il 20% del reddito.

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