immagine sagome di una famiglia

Genitori irresponsabili, Cassazione: risarcimento possibile per danni non patrimoniali

La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 14770 del 27 maggio 2024, ha stabilito un principio importante in materia di responsabilità genitoriale. In particolare, la Corte ha affermato che la violazione dei doveri genitoriali può dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, anche se non rientra nelle tipiche misure previste dal diritto di famiglia.

La pronuncia si basa sull’idea che la violazione grave dei doveri genitoriali può ledere diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione. In tali casi, la vittima può richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale subito, come ad esempio il dolore morale, la sofferenza psichica o il turbamento emotivo.

La Corte ha richiamato alcuni precedenti in cui ha già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di violazione dei diritti inviolabili della persona. Tra questi, la Cassazione 26301/2021, la Cassazione 28989/2019, la Cassazione 7513/2018, la Cassazione 2788/2019 e la Cassazione s.u. n. 26972/2008.

L’ordinanza in questione rappresenta un passo avanti importante nella tutela dei diritti dei minori. Essa riconosce che la violazione grave dei doveri genitoriali può avere conseguenze profonde sulla psiche e sul benessere dei figli, e che per tali danni è possibile ottenere un giusto risarcimento.

Ecco alcuni punti chiave dell’ordinanza:

  • La violazione dei doveri genitoriali può dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali.
  • Il risarcimento è possibile solo in caso di violazione grave dei doveri genitoriali.
  • La violazione grave deve ledere diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione.
  • La vittima può richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, come ad esempio il dolore morale, la sofferenza psichica o il turbamento emotivo.

 


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Piazza della Loggia, Nordio: verità completa sulla strage, un dovere dello stato di diritto, rinforzi agli uffici giudiziari

Roma, 28 maggio 2024 – “50 anni fa, con la bomba di piazza della Loggia, i terroristi vollero attaccare il cuore della Repubblica, uccidendo cittadini richiamati dal bisogno di partecipazione alla vita democratica. Dopo mezzo secolo e tantissimi processi, la giustizia è riuscita ad accertare responsabilità e matrice di quella vile strage ed è tuttora impegnata – con nuovi dibattimenti – ad assicurare tutte le risposte ai familiari delle vittime e alla comunità intera.

In questo percorso, il Ministero della Giustizia sarà sempre al servizio degli uffici giudiziari, come ho voluto ricordare in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario proprio dal distretto di Brescia, scelto anche per il valore simbolico di questo anniversario e dell’impegno tutt’ora in atto per arrivare ad una verità completa sulla strage. Solo nell’ultimo anno, sono stati inviati a Brescia nuovi magistrati (7); entro giugno arriveranno altri addetti dell’Ufficio per il Processo (139) e altro personale amministrativo già è stato assunto (51 unità, più 74 nei prossimi mesi), mentre la digitalizzazione degli atti giudiziari di quella stagione offre ulteriori preziosi tasselli alla memoria e alla ricostruzione di quegli anni bui.

Fare giustizia è un dovere di ogni Stato di diritto e un nostro solenne impegno nei confronti di chi – 50 anni fa – perse la vita in piazza della Loggia, in nome della difesa delle istituzioni democratiche”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

 


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Strage di Capaci, Nordio a Palermo per il 32° anniversario

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Carceri, giovedì presentazione gruppo di intervento operativo contro rivolte nei penitenziari

Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 10:00 presso la Sala Manzo del Ministero della Giustizia in via Arenula 70, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Gruppo di Intervento Operativo (GIO) della Polizia Penitenziaria.

Il GIO, creato con decreto ministeriale del 14 maggio 2024, è un reparto di rapida reazione operativa, specializzato nella protezione e tutela della sicurezza delle strutture penitenziarie e delle persone in caso di rivolta in carcere.

 

 

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno:

  • Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega alla Polizia Penitenziaria;
  • Giovani Russo, Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
  • Lina Di Domenico, Vicecapo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
  • Linda De Maio, Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria, Direttore del GIO.

 


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Concorso magistrati tributari: imminente bando per 146 posti

È imminente la pubblicazione del bando di concorso per il reclutamento dei primi 146 magistrati tributari. Si tratta di una nuova figura professionale, introdotta dalla Legge n. 130 del 30 agosto 2022, che ha riformato il processo tributario creando la magistratura tributaria.

Una riforma per un sistema giurisdizionale più efficiente e qualificato

La riforma mira a migliorare la qualità del sistema giurisdizionale tributario, basandolo su un’evoluzione del diritto tributario e dei rapporti tra fisco e contribuente. Questo porterà benefici sia alle famiglie che alle imprese, con una maggiore certezza del diritto e una riduzione dei tempi dei contenziosi.

Come diventare magistrato tributario

Per accedere al concorso sarà necessario essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza, Scienze dell’Economia o Scienze Economico-Aziendali. Il concorso prevede una prova scritta e una orale, entrambe incentrate sulla conoscenza approfondita della materia tributaria.


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Imposta di registro sugli atti giudiziari: la Cassazione chiarisce la responsabilità

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 14543 del 24 maggio 2024, ha fatto chiarezza sulla responsabilità in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari.

L’articolo 57, comma 1, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce che l’imposta di registro è dovuta dalle “parti in causa”. Secondo la Cassazione, questa norma include tutti coloro che hanno partecipato al giudizio e sono stati menzionati nella parte dispositiva della sentenza. In altre parole, l’imposta grava su tutti coloro che, a vario titolo, vedono la propria sfera giuridica coinvolta dagli effetti della decisione.

Lo scopo della norma è quello di rafforzare la posizione dell’Erario ai fini della riscossione delle imposte. Tuttavia, ogni parte ha il diritto di rivalersi nei confronti di chi è effettivamente tenuto al pagamento.

La Cassazione ha inoltre ribadito la natura solidale della responsabilità tributaria per il pagamento dell’imposta. In concreto, ciò significa che, in caso di pluralità di parti, l’Erario può richiedere il pagamento dell’intera somma a ciascuna di esse. Le parti, a loro volta, possono poi rivalersi tra loro in base a quanto stabilito dalla legge o dal contratto.

La Suprema Corte ha precisato che la solidarietà opera anche in caso di litisconsorzio facoltativo, ossia quando la partecipazione al giudizio di più soggetti non è necessaria ai fini della tutela dei propri diritti. Tuttavia, la solidarietà non grava sui soggetti che non sono parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio. In tali ipotesi, l’imposta di registro è dovuta unicamente dalla parte o dalle parti che hanno effettivamente partecipato al suddetto rapporto.

Secondo la Cassazione, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera partecipazione al processo. È invece necessario verificare se il soggetto sia stato anche parte del rapporto sostanziale preso in considerazione nella sentenza.


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Buone notizie per l’isola d’Ischia: il Tribunale non chiuderà. Lo ha annunciato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro, durante un incontro con gli avvocati napoletani e ischitani presso il Consiglio dell’Ordine di Napoli.

“Stabilizzeremo il tribunale di Ischia in maniera definitiva e in tempi brevissimi rispetto alle previsioni”, ha dichiarato Delmastro, rasserenando gli animi dopo le preoccupazioni (ormai invero di lungo corso) sorte per il possibile smantellamento della sede distaccata sull’isola.

L’incontro, a cui erano presenti anche il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Napoli Carmine Foreste, alcuni consiglieri del Coa partenopeo, una rappresentanza del foro isolano guidata da Alberto Morelli, Presidente dell’Assoforense di Ischia, e i rappresentanti dei distretti giudiziari di Napoli Nord e Torre Annunziata, è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione e delineare il futuro del Tribunale di Ischia.

L’impegno del Sottosegretario Delmastro è stato accolto con grande soddisfazione da tutti i presenti, che hanno sottolineato l’importanza di un presidio di giustizia efficiente e funzionale per il territorio isolano.


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La Camera Civile di Firenze e la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – Scuola Forense, organizzano un convegno dedicato alla Sostenibilità ESG Compliance, Economia e Finanza Sostenibile. L’evento si terrà in presenza il 4 giugno 2024 presso la Banca d’Italia – Sede di Firenze, Salone delle Assemblee.

Cosa verrà discusso:

Il convegno si concentrerà sui seguenti temi:

  • I criteri ESG (Environmental, Social and Governance) e la loro importanza per la valutazione della sostenibilità delle imprese e degli investimenti.
  • L’ESG compliance e le sue implicazioni per le imprese e gli operatori economici.
  • L’economia e la finanza sostenibile e le nuove opportunità per gli investitori.

Con l’intervento di docenti universitari, professionisti ed esperti verranno esaminati aspetti della sostenibilità collegati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, le scelte economico finanziarie della transizione, il concetto della catena del valore dal punto di vista giuridico e aziendale , la responsabilità e gli adeguati assetti, il rendiconto societario di sostenibilità, il ruolo delle certificazioni del bilancio di sostenibilità, l’importanza e il ruolo dell’economia circolare.

Info contatto: Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 – 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180

Iscrizioni in presenza (sfera) – Prenotabile dal 17 maggio (ore 18:30) al 3 giugno (ore 18:00).

Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 CF in materia non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l’accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless.


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Procura di Milano, OCF: un attacco inaudito al diritto di difesa

“L’iniziativa della Procura di Milano, peraltro non avallata dal Giudice per le indagini preliminari, che ha indagato e chiesto la misura interdittiva nei confronti di due difensori nell’ambito dello stesso procedimento nel quale espletavano l’incarico difensivo, rappresenta una grave compressione del diritto di difesa e l’impossibilità di garantire la stessa con investigazioni e tesi accusatorie che non tengano conto della importanza del ruolo del difensore”.

E’ quanto sostenuto in un deliberato dell’assemblea dell’Organismo Congressuale forense, in cui si esprime inoltre forte preoccupazione per il verificarsi di vicende giudiziarie che evidenziano la diffusione di idee di giustizia che contrastano con la natura liberale e democratica del nostro Stato.

Infatti, la libertà del rapporto tra avvocato e suo assistito discende dalla funzione essenziale della difesa nel processo. Le indagini a carico del difensore nel corso del processo costituiscono di per sé una aggressione alla libertà del cittadino.

Inoltre, l’ascolto e, per giunta, l’utilizzazione di conversazioni tra l’indagato e il suo difensore sono un vulnus ad una concezione liberale della giustizia, in violazione del divieto espresso di cui all’art. 103 comma 5 c.p.p..

Il cittadino deve rapportarsi al suo difensore con l’assoluta tranquillità che quanto riferito non sia percepito dagli inquirenti e, addirittura, utilizzato contro di lui nel processo a suo carico.

Diversamente, la difesa sarebbe ineluttabilmente negata e il difensore posto nell’impossibilità di espletare effettivamente il mandato professionale.

In rappresentanza degli Avvocati italiani chiediamo al Parlamento di approvare con urgenza in via definitiva, la riforma dell’art. 103 c.p.p. che, nella nuova formulazione, obbliga espressamente gli inquirenti ad interrompere immediatamente l’ascolto delle conversazioni nel caso di colloquio al quale prenda parte l’Avvocato.

L’Assemblea inoltre ha dato mandato all’Ufficio di Coordinamento di valutare adeguate modalità di mobilitazione e di protesta commisurate all’estrema gravità di quanto accaduto.


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Querela: presentazione telematica soltanto in Procura

L’obbligo di presentazione telematica della querela è relativo esclusivamente alle ipotesi in cui questa dovrà essere presentata dal difensore nella Procura della Repubblica.

Il portale telematico, dunque, non ha «portata generalizzata». Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 20754, nella quale leggiamo che «il dettato della norma è chiaro e non è passibile di lettura alternativa».

È stata quindi bocciata la tesi del ricorrente che sosteneva che la querela, se non presentata personalmente dalla parte, deve essere inoltrata attraverso il PCT anche se depositata presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine, e non soltanto se depositata presso la Procura della Repubblica.

Se la querela non viene inviata in modalità telematica, quindi, non ci sarà violazione dell’art. 111-bis e dell’art. 87 del codice di procedura penale.

Infatti, con riferimento all’art, 111-bis, il «procedimento penale» comincia con «l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica, e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell’art. 11-bis cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente».

In conclusione, la Corte ricorda che il portale del PCT «non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con i fini per cui esso è stato espressamente istituito».


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In seguito a numerose segnalazioni  di disservizi relativamente all’impossibilità di consultare i fascicoli telematici della volontaria giurisdizione che, indipendentemente dal gestionale utilizzato dai colleghi, risultano non visibili su Polisweb, l’Ordine degli Avvocati di Ancona ha segnalato tali criticità con una nota all’Ufficio del Processo Civile Telematico.

Si tratta di disservizi nella consultazione dei fascicoli telematici della volontaria giurisdizione -in particolare delle amministrazioni di sostegno- su Polisweb, il sistema del Ministero della Giustizia che consente la consultazione dei dati dei vari procedimenti residenti presso le Cancellerie dei tribunali e delle Corti di Appello.

Gli Avvocati non possono quindi consultare i fascicoli su Polisweb, indipendentemente dal gestionale utilizzato, a causa probabilmente di aggiornamenti di sistema a livello ministeriale, visto che la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione non ha riscontrato nessuna anomalia, come pure le aziende fornitrici dei gestionali, che riferiscono, appunto, di un problema a livello ministeriale dovuto ad aggiornamenti di sistema.

L’Ordine degli Avvocati di Ancona, nella persona dell’avv. Jolita Margarucci per l’Osservatorio civile, auspica -nella segnalazione all’Ufficio PCT-, una rapida risoluzione dei disservizi e una comunicazione chiara ed esaustiva da parte delle autorità competenti in merito.


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