La Corte Costituzionale ribadisce l’importanza del contraddittorio nel processo civile

La sentenza n. 96/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un importante passo avanti per la tutela del giusto processo e del diritto di difesa in Italia. La Consulta ha infatti sottolineato il ruolo fondamentale del principio del contraddittorio, definendolo “primaria e fondamentale garanzia del giusto processo”.

Contraddittorio tra le parti e con il giudice

La Corte ha chiarito che la legittimità costituzionale dell’art. 171-bis del codice di procedura civile, introdotto con la recente riforma, è subordinata alla necessità di garantire un delicato equilibrio tra la concentrazione processuale e il diritto di difesa delle parti. In particolare, la Consulta ha evidenziato l’importanza del contraddittorio non solo tra le parti, ma anche tra le parti e il giudice.

Difesa non sacrificata alla celerità

La decisione della Corte Costituzionale rappresenta un riconoscimento del ruolo cruciale del contraddittorio nel garantire un processo giusto ed equo. Come sottolineato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, l’esigenza di contenere i tempi di durata del processo non può e non deve pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie difensive.

Indicazioni chiare per il legislatore delegato

I principi espressi nella sentenza della Corte Costituzionale dovranno ora essere attentamente considerati dal legislatore delegato, che è chiamato a redigere il cosiddetto decreto correttivo al codice di procedura civile. Il decreto correttivo dovrà recepire le indicazioni della Consulta e garantire il pieno rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Un segnale importante per l’avvocatura

La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta un segnale importante per l’avvocatura italiana, che da sempre si batte per la tutela del giusto processo e del diritto di difesa. L’Avvocatura continuerà a monitorare l’iter del decreto correttivo e a vigilare affinché i principi espressi dalla Consulta non vengano disattesi.


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Come scrive su Il Riformista Luca Marafioti, professore ordinario di Procedura Penale, alla fine del secolo scorso, il grido d’allarme dei giudici di fronte all’insostenibile mole di ricorsi in Cassazione portò all’introduzione, nel 2001, di una procedura semplificata di selezione preliminare. Un filtro affidato ad una settima sezione appositamente istituita.

Negli anni, lo strumento dell’inammissibilità dei ricorsi è diventato sempre più frequente, assumendo il ruolo di baluardo a tutela delle funzioni della giurisdizione di legittimità.

L’obiettivo è duplice: ridurre il carico di lavoro della Corte e, al tempo stesso, elevare la qualità della giurisdizione. Meno cause in Cassazione, grazie all’inammissibilità, significherebbe una più esatta ed uniforme interpretazione della legge penale.

Tuttavia, questo approccio non è privo di criticità.

Tra efficienza e rischi

L’ampio ricorso all’inammissibilità solleva dubbi circa i suoi effettivi benefici. Un primo problema riguarda la distinzione tra ricorsi inammissibili e quelli infondati. La linea di demarcazione può essere sfumata e portare a interpretazioni estensive o superficiali, con il rischio di escludere ingiustamente ricorsi meritevoli.

Inoltre, il sistema non limita la pronuncia di inammissibilità alla fase preliminare. La tagliola può scattare anche dopo la trattazione del ricorso e persino dopo la discussione in pubblica udienza, anche per ricorsi che non presentano i requisiti minimi per l’esclusione dal vaglio di legittimità.

Un paradosso giuridico?

Il paradosso sta nel fatto che il potenziamento dell’inammissibilità ha conferito alla Cassazione poteri ancora più ampi di quelli già notevoli in materia di controllo di legittimità. La Corte diventa, di fatto, giudice dell’estensione dei propri poteri e dell’area del ricorribile. Un compito che, secondo i critici, dovrebbe spettare esclusivamente alla legge.

L’utilizzo massiccio dell’inammissibilità dei ricorsi in Cassazione solleva interrogativi circa il suo reale impatto sull’efficienza e sulla qualità della giustizia. Il rischio di sacrificare le garanzie a favore di una rapida selezione dei casi desta preoccupazione. Occorre una riflessione attenta per trovare un equilibrio tra l’esigenza di snellire il lavoro della Corte e la tutela dei diritti dei cittadini.


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Interventi sull’ inquadramento giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari. Riguardano le condizioni e le ore di lavoro; il regime professionale, la disciplina previdenziale e assistenziale, alcune delle modifiche introdotte dal disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, recante “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente a esaurimento”, ossia i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.116/2017.

Con il provvedimento, si procede ad una complessiva ‘messa a sistema’ della figura del magistrato onorario, che abbia optato per la conferma, risolvendo i profili di criticità emersi dalla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.

Con il provvedimento licenziato dal Cdm vengono disciplinate in modo chiaro le “regole di ingaggio” della magistratura onoraria che presta da molti anni la propria attività in favore dell’amministrazione della giustizia. Fissando in modo preciso i doveri e i diritti, tra i quali la previsione di un orario massimo settimanale (di 36 o 16 le ore di lavoro a settimana, a seconda del regime esclusivo o meno), l’estensione di importanti tutele assistenziali relative a malattia e maternità e al trattamento di fine rapporto.


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Il Guardasigilli Nordio, durante un incontro di Fratelli d’Italia a Firenze, parlando della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati ha dichiarato: «Io spero che arrivi una maggioranza larga perché so che molti che non la pensano come noi su tante altre cose ma su questo possono concordare con noi».

«Ma io sono comunque certissimo», prosegue, «che se si andasse a referendum, gli italiani voterebbero a favore perché la situazione attuale della giustizia è vista dagli italiani con grande disagio».

Tutto ciò «lo testimoniano anche i sondaggi. Quando sono entrato in magistratura la fiducia degli italiani nella magistratura era all’80% e passa. Quando indagavo sulle Brigate Rosse ci consideravano degli eroi, oggi la fiducia è scesa del 40% e certe posizioni, lo dico a cuore aperto, come quella dello sciopero, i cittadini non la capirebbero e la nostra credibilità, parlo come ex magistrato, crollerebbe ancora di più».


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Torna a Rimini l’VIII Open Day dell’Unione delle Camere Penali Italiane, un appuntamento ormai consolidato per riflettere sulle sfide più attuali della giustizia penale. L’edizione 2024, in programma il 7 e 8 giugno al Palacongressi, si concentrerà sul tema “Alienazione e accelerazione. Dignità dell’Uomo, tra carcere e intelligenza artificiale”. L’evento si avvarrà del sostegno di Servicematica, azienda leader nel settore dei servizi digitali per la giustizia.

Un programma ricco di spunti di riflessione

Il convegno, che si aprirà giovedì 7 giugno alle 14.30 con la presentazione dell’Open Day e i saluti delle autorità, vedrà susseguirsi interventi di relatori di primo piano. Tra i momenti salienti, la assegnazione del Premio Riccardo Polidoro alla sua prima edizione e il Consiglio delle Camere Penali.

Venerdì 8 giugno la mattina sarà dedicata ai workshop degli Osservatori e Commissioni UCPI, mentre il pomeriggio si susseguiranno interventi su temi di grande attualità come il modello accusatorio con carriere separate, il giusto processo e l’intelligenza artificiale e il rapporto tra legge, giustizia e carcere nella canzone d’autore italiana.

Un’occasione per il confronto e il dibattito

L’VIII Open Day UCPI si configura come un’importante occasione di confronto e dibattito per tutti gli operatori del diritto, con l’obiettivo di approfondire le tematiche più complesse e urgenti della giustizia penale contemporanea e di individuare possibili soluzioni.

Maggiori informazioni

Per consultare il programma completo e per iscriversi al convegno, è possibile visitare il sito web dell’Unione delle Camere Penali Italiane: https://www.camerepenali.it/.

L’apporto di Servicematica

La presenza di Servicematica come sponsor dell’evento sottolinea l’impegno dell’azienda nel supportare il mondo forense e nel favorire la riflessione su temi di cruciale importanza per il futuro della giustizia. L’esperienza e le competenze di Servicematica nel settore della digitalizzazione rappresentano un valido strumento per gli operatori del diritto per affrontare le innovazioni e per garantire un processo più efficiente.


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Gli Ordini Forensi di Milano, Roma e Napoli denunciano la preoccupante situazione che sta attraversando l’Ufficio del Giudice di Pace, ormai da troppo tempo sofferente a causa della carenza di personale amministrativo e della riduzione dei giudici.

Nonostante le iniziative prese dai Consigli, la situazione non accenna a migliorare: si segnalano, infatti, ritardi nell’accettazione e nell’apertura delle buste telematiche, nella pubblicazione delle sentenze e nel rilascio delle formule esecutive, nell’emissione di decreti ingiuntivi, ecc.

Dichiara Carmine Foreste, presidente del Foro di Napoli: «In considerazione della gravità della situazione è opportuno intervenire con provvedimenti che consentano, da un lato, di smaltire l’arretrato e, dall’altro, di gestire in modo graduale ma in tempi ragionevolmente brevi, le sopravvenienze».

Un obiettivo del genere «sarebbe raggiungibile colmando la pianta organica attraverso l’immissione immediata nelle funzioni giudicanti, dei Giudici onorari di Pace, attualmente inseriti nell’Ufficio per il processo. È indispensabile che il personale amministrativo, non soltanto sia adeguatamente formato ma riceva anche indicazioni per meglio organizzare l’attività dell’Ufficio».

La situazione, ormai, riguarda tutto il territorio nazionale.


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Roma, 4 giugno 2024 – Accesso diretto alle banche dati per gli uffici giudiziari impegnati nella gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Il Ministero della Giustizia ha sottoscritto tre convenzioni con l’Inps, l’Agenzia delle entrate e Unioncamere e Infocamere: sarà così possibile per le cancellerie dei tribunali concorsuali avere accesso diretto e veloce alle informazioni sui debiti, ricavabili da banche dati pubbliche.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  prevede infatti che durante il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, Ufficio del Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate e INPS trasmettano alla cancelleria del tribunale concorsuale i bilanci, le dichiarazioni dei redditi, gli elenchi di atti stipulati, i debiti fiscali e previdenziali e ogni altro elemento utile a ricostruire integralmente la situazione patrimoniale dell’impresa in stato di crisi o di insolvenza.

L’accordo – per cui è stato già acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali – sarà operativo in tutti i tribunali concorsuali italiani a partire dal 2 agosto, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024.

Queste convenzioni seguono una precedente intesa, stipulata dal Ministero della Giustizia – attraverso il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione – che consente agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, rendendo più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare o da sottoporre a procedura concorsuale.


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Disservizi di visibilità dei fascicoli delle amministrazioni di sostegno. Margarucci (COA Ancona): “Facciamo il punto”

Numerosi Avvocati di Ancona hanno segnalato all’Ordine l’impossibilità di consultare i fascicoli telematici della Volontaria Giurisdizione, nello specifico i fascicoli delle Amministrazioni di Sostegno, su Polisweb, il sistema del Ministero della Giustizia che consente la consultazione dei dati dei vari procedimenti residenti presso le cancellerie dei Tribunali.

A seguito di queste segnalazioni l’Ordine degli Avvocati di Ancona si è attivato con una segnalazione e una richiesta di chiarimenti all’Ufficio del processo civile telematico.

Come da nota dell’avvocata Jolita Margarucci (in foto), dell’Osservatorio Civile dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, dall’Ufficio del processo civile telematico hanno comunicato quanto segue:

“Nell’ultimo aggiornamento sono state rilasciate alcune modifiche relative alle visibilità decise dalla Commissione analisi ministeriale.

Tutti i soggetti coinvolti nella fase di apertura del procedimento (parte ricorrente e relativi avvocati, eventuali resistenti e/o intervenuti e relativi avvocati), perderanno l’accesso in consultazione del fascicolo nel momento in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

1- NOMINA AMMINISTATORE DI SOSTEGNO (ENTE PUBBLICO)

2- NOMINA E GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CONTESTUALE

3 – NOMINA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROVVISORIA (ENTE PUBBLICO)

4- GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

5- GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA DI SOSTEGNO

Una volta scaricati i suddetti eventi, pertanto, i suddetti soggetti non potranno più consultare il fascicolo informatico.”

“Aggiungerei purtroppo -continua l’avv. Margarucci– che, dopo le ultime modifiche di sistema, non sarà più visibile il fascicolo telematico dell’Amministrazione di sostegno neanche all’Avvocato del medesimo Amministratore, magari incaricato al deposito dei rendiconti, e neppure a quello incaricato dall’Amministratore di Sostegno al deposito di una istanza eccedente l’ordinaria amministrazione. In questo ultimo caso, infatti, dovrebbe essere garantita la visibilità del SUB fascicolo, che viene aperto dalla cancelleria a seguito del deposito dell’istanza di cui sopra, ma non quella del fascicolo principale. La cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Ancona si era da tempo uniformata, ma ora il sistema agisce automaticamente cancellando e scartando la visibilità dei fascicoli che magari fino a questo momento erano ancora visibili”.

“Mi sento di dire che questa presa di posizione, potrebbe essere una scelta più o meno condivisibile, anche se a mio avviso non è funzionale, ma risponde comunque ad un principio generale di tutela del beneficiario, secondo il quale, a qualsiasi soggetto “terzo”, ad eccezione dell’Amministrato, dell’Amministratore e degli ausiliari del Giudice, è precluso consultare il fascicolo dell’Amministrazione di Sostegno che contiene dati personali del soggetto fragile anche sensibili”.

“Il problema, purtroppo, nasce dal fatto che per un qualche motivo tecnico che al momento non conosciamo, hanno perso la visibilità del fascicolo telematico, senza preventiva comunicazione, gli stessi Avvocati che svolgono il ruolo di amministratore di sostegno, che pertanto non riescono a vedere il fascicolo del procedimento nel quale sono stati nominati, né scaricare atti o documenti”.

“Lo stesso ufficio del processo civile telematico, in un’altra nota, spiega quanto segue: “nell’ultima patch sono state rilasciate delle modifiche, per la visibilità, dopo il giuramento, il fascicolo è visibile solo all’amministratore di sostegno, al beneficiario e agli ausiliari.

Se è stato nominato Amministratore di Sostegno è necessario che effettui l’accesso inserendo nel campo “Ruolo”> “Amministratore di Sostegno, AdS”.

L’Amministratore di sostegno potrà consultare il fascicolo dopo la nomina e/o il giuramento a seconda della tipologia del soggetto nominato:

  • Il soggetto privato nominato amministratore di sostegno potrà consultare solo dopo il giuramento
  • Il soggetto pubblico nominato amministratore di sostegno potrà consultare dopo la mera nomina

Se anche come Amministratore di Sostegno non riesce a consultare bisogna verificare come è censito nell’anagrafica tutori e nel fascicolo, tali verifiche devono essere effettuate tramite la Cancelleria competente.”

“Anche questa ulteriore indicazione nella maggior parte dei casi non è stata risolutiva del problema, i fascicoli continuano a non essere visibili dagli Avvocati/Amministratore di Sostegno”.

“La Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ancona non rileva nessuna anomalia e/o errore anagrafico di inserimento dei dati, ma si sono resi disponibili per le eventuali verifiche delle posizioni sollecitate”.

Infine, l’avv. Margarucci rassicura i colleghi: “Dalle verifiche eseguite, anche nei fascicoli per cui persiste al momento la non visibilità, è possibile depositare ugualmente una qualsiasi istanza, che verrà ricevuta dalla Cancelleria, mentre sarà in ogni caso possibile riceverete tramite pec i provvedimenti firmati dai Giudici Tutelari a scioglimento delle riserve, e questo in attesa ovviamente che sia correttamente ripristinato il servizio di consultazione dei fascicoli telematici”.


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Domenico Magnolia, avvocato penalista con studio professionale a Isola Capo Rizzuto, è stato aggredito da un cliente a seguito della richiesta del pagamento dell’onorario, essenziale per la revoca del gratuito patrocinio. Tuttavia, la richiesta ha portato il cliente ad aggredire fisicamente il legale, procurandogli gravi lesioni.

In seguito alla richiesta di pagamento, Magnolia è stato colpito al volto e malmenato: l’avvocato ha subito la frattura del setto nasale e un trauma cranico, con una prognosi di 30 giorni.

Il presidente della Camera penale di Crotone, Aldo Truncè, ha condannato duramente l’episodio ed espresso solidarietà all’avvocato. È inaccettabile che gli avvocati», dichiara, «nel loro ruolo di garanti del diritto e dei principi democratici, siano costantemente esposti a minacce, intimidazioni e violenze».

«Occorre un intervento deciso da parte delle istituzioni per tutelare la sicurezza dei professionisti e garantire il sereno svolgimento della loro attività. Auspichiamo che le forze dell’ordine sapranno fare luce sull’accaduto e l’autorità giudiziaria saprà perseguire con rigore il responsabile di questo grave reato, inqualificabile ed inaccettabile», prosegue.

La Camera penale di Crotone dichiara che proseguirà nel monitoraggio della situazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa la gravità di queste violenze: «Non possiamo più rimanere inerti di fronte a tali barbarie».


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Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21894 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sul rapporto tra premeditazione e grave disturbo della personalità.

Secondo la Cassazione, la premeditazione, intesa come ferma e lucida volontà di commettere un delitto, può essere esclusa in presenza di un accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all’agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere.

In tali casi, l’accertamento della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa.

La Cassazione ha precisato che, pur non essendovi in astratto incompatibilità tra vizio parziale di mente e premeditazione, l’aspetto patologico, quando è stato ritenuto influente sull’atto commesso, va a ricadere sulle capacità di lineare ideazione o di autocontrollo, aspetti che indubbiamente coinvolgono la circostanza aggravante della premeditazione.

Compito del giudice del merito, pertanto, è quello di analizzare l’incidenza del disturbo psichico, nel senso della esistenza di una rimproverabilità in concreto della premeditazione (naturalisticamente intesa), rimproverabilità che è da escludersi quando l’atteggiamento psichico (fermezza del proposito criminoso) è influenzato da fattori patologici.


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