separazione patto mail

Separazione: valido il patto sulla suddivisione delle spese tramite mail

L’accordo per le spese per sostenere famiglia e figli è valido se preso via mail dai coniugi. La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso di un ex marito che si era visto respingere la richiesta di rimborso di parte della quota sostenuta per la famiglia.

Tramite mail la coppia aveva stabilito che il marito aveva il 60% degli esborsi a carico, mentre la moglie il 40%. Il giudice di pace e il Tribunale non avevano approvato il diritto del ricorrente a riavere indietro le somme pagate in eccesso rispetto quanto pattuito.

Il Tribunale aveva rifiutato la richiesta poiché le spese sarebbero state sostenute nel periodo precedente alla separazione, «nell’ambito della convivenza coniugale per i bisogni della famiglia, ex articolo 143 del Codice Civile, per cui esse non erano ripartibili pro-quota, anche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quella naturale».

Tuttavia, il ricorrente vince l’ultimo grado di giudizio. Secondo la Cassazione, tutto quello che è stato concordato tramite mail circa la suddivisione delle spese risulta vincolante.

Per i giudici di legittimità ormai è superata la concezione «che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori».

Il Tribunale avrebbe sbagliato nel considerare il “patto” tramite mail circa la suddivisione delle spese per la famiglia non vincolante. Di conseguenza, tale errore coinvolge anche la restituzione del denaro all’ex marito, che si era fatto carico di tutte le spese, considerandole come «espressione della solidarietà familiare, in adempimento dell’obbligo di contribuzione».

Secondo il Tribunale le mail che si erano scambiati i coniugi era soltanto un’organizzazione quotidiana delle spese della famiglia, mentre per la Cassazione, tale interpretazione entra in contrasto «con le risultanze documentali che evidenziano l’esistenza dell’accordo tra i coniugi, raggiunto con le e-mail esaminate dai giudici di merito, e riguardando inequivocabilmente la ripartizione delle spese tra i detti coniugi, nel periodo da marzo a settembre 2018 (anteriormente alla separazione) prevedendo, in particolare, la suddivisione delle spese dell’abitazione e del mantenimento del figlio minore (nato nel 2016) nelle proporzioni del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie».

Il principio generale secondo il quale, in seguito alla separazione non si può procedere con il rimborso per le spese sostenute, può essere derogato «tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale», e dunque tramite mail.


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Un’importante risorsa per la salute degli avvocati

Ordine degli Avvocati di Palermo: “Richiesta di rilascio immediato per Sonia Dahmani”

salute avvocati

Un’importante risorsa per la salute degli avvocati

In un recente post social, l’avv. Cosimo Matteucci -noto attivista di politica forense- ha evidenziato un’opportunità preziosa per tutti i colleghi iscritti a Cassa Forense desiderosi di prendersi cura della propria salute senza alcun esborso immediato.

Attraverso il sito web www.unisalute.it, ogni iscritto alla Cassa Forense ha la possibilità di prenotare esami di base presso centri convenzionati, indipendentemente dalla regolarità contributiva. Questa iniziativa, denominata “pacchetto prevenzione”, offre un’opportunità concreta per monitorare la propria salute in modo proattivo e preventivo.

L’invito di Matteucci è chiaro: incoraggiare tutti i colleghi a prendere in considerazione questa opportunità.

Inoltre, sottolinea che molti dei test più cruciali offerti dal pacchetto sono destinati a coloro che hanno superato i 50 anni, come la mammografia, la ricerca del sangue occulto nelle feci, l’ecografia mammaria, gli esami della prostata per gli uomini e l’ecodoppler dei tronchi aortici. Tuttavia, è disponibile anche un pacchetto completo di analisi del sangue, delle urine e un ecocardiogramma per tutti gli altri.


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Ordine degli Avvocati di Palermo: “Richiesta di rilascio immediato per Sonia Dahmani”

Avvocato sospeso non può difendersi da solo: serve un collega per impugnare la sospensione

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Ordine degli Avvocati di Palermo: “Richiesta di rilascio immediato per Sonia Dahmani”

L’Ordine degli Avvocati di Palermo si è pronunciato a proposito dell’arresto della collega Sonia Dahmani, avvenuto all’interno dei locali dell’Ordine degli Avvocati a Tunisi.

Le circostanze che hanno portato all’incarcerazione di Dahmani sollevano serie preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civili. È emerso chiaramente che l’arresto è avvenuto in seguito all’esercizio del legittimo diritto di espressione da parte dell’avvocata, il cui impegno nella tutela dei diritti umani è noto.

Questa vicenda – scrive l’Ordine palermitano in una nota – mina anche la fiducia nella giustizia e nei principi democratici della Tunisia, così come nei rapporti di cooperazione consolidati nel tempo tra la comunità Forense italiana e tunisina.

In risposta a questo grave evento, l’Ordine degli Avvocati di Palermo desidera esprimere la propria indignazione e solidarietà nei confronti di Sonia Dahmani e di tutta la comunità legale del suo Paese. Al contempo, si sottolinea l’importanza fondamentale del rispetto dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a cui la Tunisia ha aderito.

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo sollecita le autorità tunisine affinché procedano con il rilascio immediato dell’avvocata Sonia Dahmani e garantiscano il rispetto dei suoi diritti legali. Questa richiesta è stata comunicata ufficialmente al Consiglio Nazionale Forense, all’Ordine degli Avvocati della Tunisia, al Consolato della Repubblica Tunisina di Palermo, nonché all’Ambasciata della Tunisia.

Inoltre, l’appello è stato rivolto anche al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla Federazione degli Ordini d’Europa (FBE) e alla Presidenza della Commissione Europea, affinché siano sensibili a questa situazione e possano contribuire a una soluzione rapida e rispettosa dei diritti umani.


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Avvocato sospeso non può difendersi da solo: serve un collega per impugnare la sospensione

Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce: un avvocato sospeso non ha lo jus postulandi e non può presentare autonomamente un ricorso contro la sospensione. Per impugnare il provvedimento, deve avvalersi di un altro difensore abilitato.

Sospensione e perdita del diritto di difendersi

Secondo la sentenza n. 50/2024 del Consiglio Nazionale Forense, un avvocato a cui è stata sospesa l’attività professionale non ha la facoltà di presentare autonomamente un ricorso contro tale provvedimento. La sospensione, infatti, comporta la temporanea perdita dello jus postulandi, ovvero il diritto di stare in giudizio per conto di altri.

Un collega per impugnare

Per tutelare i propri diritti, l’avvocato sospeso deve quindi nominare un difensore abilitato che presenti il ricorso per suo conto. Questo difensore, munito di procura speciale, potrà agire nelle opportune sedi per contestare la sospensione e far valere le ragioni del proprio assistito.

Il caso del CNF

La sentenza del CNF è stata emessa in seguito al ricorso presentato da un avvocato che era stato sospeso dall’esercizio della professione. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di sospensione autonomamente, senza avvalersi di un difensore. Il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l’avvocato non aveva lo jus postulandi necessario per presentare l’impugnazione.


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Giustizia, riforme Cartabia e Pnrr: calano i tempi dei processi e l’arretrato

Roma, 15 maggio 2024 – Prosegue la riduzione della durata dei processi e dell’arretrato, in linea con gli obiettivi concordati con l’Europa. Questo il quadro che emerge dalla Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR, aggiornata al 2023, curata dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DgSTat) del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia.

I dati annuali del disposition time confermano la tendenza osservata nel I semestre, al netto di fisiologiche oscillazioni dovute all’effetto del periodo feriale. A fine 2023 la riduzione rispetto al 2019 (anno base di riferimento del PNRR) era pari a:

-17,4% nel settore civile

-25,0% in quello penale

Nel confronto con il 2022 la diminuzione è stata piu consistente nel settore penale (-16,6%), ma apprezzabile anche in quello civile (-6,4%).

Nel settore penale il risultato complessivo si conferma in linea con il target PNRR (-25% entro giugno 2026) e beneficia di un aumento dei procedimenti definiti (+3,9% rispetto al 2019). L’aumento delle definizioni ha avuto una accelerazione in Tribunale nell ‘ ultimo anno (+7 ,6% rispetto al 2022) grazie anche all’impatto positivo di alcune delle misure introdotte dalla riforma Cartabia. Nel 2023 il disposition time della Corte di Cassazione ha raggiunto i 110 giorni, un valore inferiore alla media dei paesi del Consiglio d’Europa.

Più contenuto il calo del disposition time in ambito civile, ma si registra il dato positivo del Tribunale che dal 2020 ha aumentato il numero di procedimenti definiti (nell’ultimo anno l’aumento è stato dell’1,6%). Nel 2023 le definizioni del settore civile risultavano però ancora al di sotto di quelle del 2019 sia in Tribunale, sia in Corte di Appello: un dato che andrà monitorato nella prospettiva del raggiungimento dell’obiettivo concordato di riduzione del disposition time complessivo del 40% entro giugno 2026. La Corte di Cassazione presenta un tasso elevato di definizione a fronte di una diminuzione di iscrizioni.
Lo scorso dicembre la Commissione europea ha accolto la proposta di rimodulazione degli obiettivi di abbattimento dell’arretrato civile avanzata dal Ministero. I nuovi accordi prevedono  un obiettivo  intermedio  di  riduzione   del  95%  dell’arretrato  2019  entro  il 31.12.2024 e un obiettivo finale di riduzione, entro il 30.06.2026, del 90% dei procedimenti civili pendenti al 31.12.2022, iscritti dal 01.01.2017 presso i Tribunali e dal 01.01.2018 presso le Corti di Appello.         .
A fine 2023 si registravano i seguenti risultati:

–   Obiettivo intermedio: -85% in Tribunale e -97,1% in Corte di Appello;

–   Obiettivo finale: -50,1% in Tribunale e -43,4% in Corte di Appello.

Lo smaltimento delle pendenze rilevanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo intermedio risulta quindi più che completato per le Corti di Appello e quasi completato per i Tribunali. Tuttavia, per garantire il raggiungimento degli obiettivi finali, sarà cruciale mantenere anche nei prossimi anni una dinamica di smaltimento robusta.

La riduzione dell’arretrato “cosiddetto Pinto” (pendenza ultra-triennale nei Tribunali e ultra-biennale nelle Corti d’appello e quindi a rischio risarcimento per eccessiva durata) rispetto al 2019 è pari al 24,7% in Tribunale ed al 37,7% in Corte di Appello.

Complessivamente i dati confermano lo sforzo importante che gli uffici giudiziari stanno compiendo nell’abbattimento delle pendenze e dell’arretrato, frutto anche dei cambiamenti organizzativi attuati con l’arrivo degli addetti all’Ufficio per il processo.

La Relazione viene inviata alla Commissione europea due volte all’anno; i dati  pubblicati sul sito del Ministero della giustizia.
Il prossimo aggiornamento, relativo al I semestre 2024, verrà pubblicato a ottobre.


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L’Associazione Amici di Leonardo Sciascia, con a capo l’avv. Simona Viola, ha ideato una proposta di legge con obbligo formativo, dopo aver vinto il concorso, per tutti i futuri magistrati di passare almeno 15 giorni in carcere tra i detenuti.

L’iniziativa è stata promossa insieme alla Fondazione Enzo Tortora, dall’Associazione Italiastatodidiritto e dalla Società della Ragione. Il testo della proposta di legge è stato redatto da docenti universitari e avvocati.

L’idea, comunque, non è del tutto nuova, poiché già nel 1983 Leonardo Sciascia avanzò una proposta simile sul Corriere della Sera.

La proposta punta all’arricchimento della formazione della magistratura, grazie ad esperienze umane e culturali che possano aiutare i magistrati a svolgere la loro importante e delicata funzione.

Attualmente la proposta ha l’adesione soltanto di +Europa, ma verrà posta all’attenzione del Guardasigilli Nordio. Infatti, la proposta fa enunciata dallo stesso Nordio nel 2011 durante una conferenza a Palermo, promettendo che l’avrebbe realizzata se fosse diventato Ministro della Giustizia.

Per i futuri magistrati, dunque, sarà previsto un tirocinio di 15 giorni di carcere, per approfondire le tecniche da adottare per la mediazione dei conflitti e sperimentare misure alternative, oltre allo studio della letteratura del diritto penitenziario.

Il fulcro dell’esperienza consiste nel ricordare ai futuri magistrati che il loro lavoro non si risolve in un fatto puramente tecnico, poiché si parla di restrizione della libertà personale e sofferenza umana.


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Dopo due anni dalla nascita del PNNR, prosegue il percorso per il sostegno alla digitalizzazione delle PA locali. Grazie alle nuove risorse stanziate, saranno consolidati strumenti fondamentali per la digitalizzazione della PA italiana, come PagoPA, App IO e SEND.

Dichiara Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica: «Altri 90 milioni di euro per digitalizzare la PA. Una dimostrazione tangibile dell’impegno del Governo Meloni nel rendere i servizi pubblici più accessibili e funzionali, favorendo un cambiamento duraturo sul sistema paese».

«Con l’incremento delle risorse per App IO, PagoPA e la nuova piattaforma SEND», prosegue Butti, «guardiamo al futuro, agendo con decisione e visione per non lasciare indietro nessuna amministrazione locale».

Il Dipartimento ha stanziato altri 50 milioni di euro per la piattaforma SEND, 30 milioni per l’App IO e 10 milioni per PagoPA.

Ne beneficeranno diverse PA, quali Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, Regioni e Province Autonome, Enti di ricerca e Università.


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Cosa dice la Cassazione sul deposito telematico degli atti

La Cassazione ha recentemente chiarito alcuni importanti principi sul deposito telematico degli atti, in particolare in relazione ai ricorsi per cassazione.

1. Deposito del provvedimento impugnato:

  • Per il ricorso per cassazione è necessario depositare una copia autentica del provvedimento impugnato.
  • Questo può essere fatto in due modi:
    • Deposito della copia informatica: la copia informatica del provvedimento deve avere la “stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni” (numero cronologico e data) che ne attesta la pubblicazione.
    • Deposito del duplicato informatico: il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico dell’originale informatico e non può essere alterato.
  • Se i dati di pubblicazione non sono disponibili online, è possibile consultarli nel fascicolo di merito del processo oppure richiederli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Deposito di copia analogica di un provvedimento digitale:

  • Se il provvedimento impugnato è stato redatto come documento informatico nativo digitale e depositato telematicamente, è possibile depositare una copia analogica tratta dal duplicato informatico.
  • In questo caso, l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (deposito del provvedimento impugnato) è assolto con l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore.
  • Se i dati di pubblicazione del provvedimento impugnato sono in contestazione, è possibile richiederli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Riferimento sentenza: Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 12971 del 13 maggio 2024


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In occasione della Festa della Mamma, la redazione di “Avvocati” è stata inondata da messaggi di mamme avvocate che raccontano le loro esperienze di discriminazione e mancanza di supporto nel conciliare la professione con la maternità. Le loro parole toccanti mettono in luce le disparità di genere ancora troppo presenti nel mondo legale e la necessità di un cambiamento urgente.

Tra le testimonianze più commoventi, quella di Elisa Rigolin: “Auguri anche da chi come me non ce l’ha fatta a conciliare ‘libera’ professione e responsabilità genitoriale e ha rinunciato alla sua passione”. Un sacrificio doloroso che evidenzia la difficoltà di molte donne a trovare un equilibrio tra famiglia e carriera, ostacolate da un sistema che non offre sufficienti supporti e tutele.

Floriana Salamone ribadisce la necessità di un riconoscimento concreto dei diritti all’interno delle aule di tribunale: “Bisogna lavorare ancora tanto per avere riconosciuti anche nelle aule dei tribunali i diritti di mamme lavoratrici (ad esempio legittimo impedimento per malattia bimbo). Auguri mamme.”

Marianna Negro, tra le proposte concrete, chiede l’istituzione di spazi dedicati all’interno dei tribunali: “Una sala giochi/allattamento/cambio del bambino se sia necessario portarlo in tribunale con la mamma.”

Elisa Rigolin, invece, punta su una maggiore flessibilità lavorativa: “La possibilità di lavorare part time. Se si è sole e ci si vuol prendere cura della propria prole, visto che le udienze di solito (eccetto i casi del penale e poco altro) sono di mattina, perché non si può lavorare part time o fino al primo pomeriggio? In un mondo maschile, se non sei fisicamente presente in studio fino almeno alle 19,00, significa che non lavori…”

Romina Cristina D’Agostini, infine, denuncia le carenze nei servizi di supporto alle famiglie: “Diritto di poter usufruire di asili nido ad esempio o di poter vedere rimborsata la spesa per baby sitter ed asili privati perché quelli pubblici non esistono o non hanno posti sufficienti rispetto alle richieste. Il diritto di ottenere la fissazione di una udienza ad orario compatibile con le esigenze di allattamento o cura dei figli. Mi sono vista rifiutare dal Presidente la richiesta di chiamare una delicata causa di separazione giudiziale in prima mattinata per consentire l’allattamento di mia figlia che all’epoca aveva solo 50 giorni di vita.”

Le testimonianze di queste mamme avvocate sono un grido d’aiuto che non può essere ignorato. È necessario un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti – avvocati, consigli degli ordini, istituzioni – per garantire alle donne il diritto alla maternità e la parità di opportunità nel mondo del lavoro.


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Interesse moratorio e interessi legali: la Cassazione chiarisce la differenza

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 12449/2024, ha fatto chiarezza sull’applicazione degli interessi legali e degli interessi moratori.

Differenza tra interessi legali e interessi moratori:

Interessi legali: sono la misura minima di interessi stabilita dalla legge che un debitore deve al creditore in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro.
Interessi moratori: sono interessi aggiuntivi rispetto agli interessi legali, che scattano quando il debitore è in mora, ovvero è in ritardo nel pagamento a causa di un suo inadempimento. L’applicazione di questi interessi richiede solitamente una specifica clausola contrattuale o una disposizione di legge.

La sentenza chiarisce che:

L’applicazione degli interessi moratori prevista dall’articolo 1284, comma 4, del codice civile non avviene automaticamente come conseguenza dell’applicazione degli interessi legali. Occorre invece una valutazione da parte del giudice che tenga conto delle specifiche circostanze del caso.
Il giudice deve accertare diversi elementi, come la natura dell’obbligazione (contrattuale, extracontrattuale, di lavoro, alimentare, ecc.), la presenza di un accordo valido sull’ammontare degli interessi e la data di inizio dalla quale calcolarli.
Una semplice sentenza che condanni il debitore al pagamento degli “interessi legali” non è sufficiente per riconoscere il diritto agli interessi moratori. Di conseguenza, il creditore non può procedere all’esecuzione forzata per ottenere gli interessi moratori.
Se il creditore vuole ottenere gli interessi moratori, deve richiederli esplicitamente nelle conclusioni rassegnate in giudizio. Inoltre, se la sentenza non riconosce tale diritto, il creditore può impugnare la sentenza stessa.

Questa sentenza sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai dettagli specifici di ogni caso per stabilire se si possano applicare gli interessi moratori. I creditori devono assicurarsi di aver richiesto e motivato correttamente la loro pretesa agli interessi moratori per poterne ottenere il riconoscimento.


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