12 Settembre 2024 - Novità giurisprudenziali

Blocco anticipato del conto corrente: la Cassazione chiarisce i diritti dell’indagato a impugnare il sequestro

La sentenza stabilisce che il blocco del conto corrente – eseguito anticipatamente dall’istituto bancario, su richiesta della polizia giudiziaria riguardante i rapporti di credito riconducibili all’indagato – produce lo stesso effetto di un sequestro già formalmente attuato, limitando la disponibilità delle somme depositate.

Roma – La Corte di Cassazione, Sezione Penale III, si è espressa sul blocco anticipato dell’operatività di un conto corrente disposto dalla banca su sollecitazione della polizia giudiziaria, e sull’interesse dell’indagato a impugnare il sequestro, anche se non ancora formalmente eseguito.

La sentenza n. 31958 del 6 agosto 2024, con presidente Ramacci e relatore Zunica, stabilisce che il blocco del conto corrente – eseguito anticipatamente dall’istituto bancario, su richiesta della polizia giudiziaria riguardante i rapporti di credito riconducibili all’indagato – produce lo stesso effetto di un sequestro già formalmente attuato, limitando la disponibilità delle somme depositate.

La Corte ha ribadito che il sequestro preventivo di denaro su conti correnti si articola in due fasi: prima il blocco del conto e poi il trasferimento delle somme al Fondo Unico di Giustizia (FUG). Tuttavia, già con il blocco preventivo, l’indagato perde la disponibilità dei propri fondi, situazione che dà diritto all’interessato di impugnare il provvedimento, nonostante non sia ancora avvenuta la formale esecuzione del sequestro.

I giudici hanno inoltre chiarito che, nel momento in cui la banca, allertata dalla polizia, blocca l’operatività del conto, gli effetti sono equivalenti a quelli di un sequestro eseguito. Pertanto, l’indagato può legittimamente presentare istanza di riesame, poiché il blocco anticipato crea una situazione di indisponibilità dei beni, paragonabile a quella prodotta dal provvedimento giudiziario.

La Cassazione ha infine concluso che la mancata esecuzione formale del sequestro non può giustificare l’inammissibilità della richiesta di riesame, se il blocco del conto è già stato disposto dalla banca, con effetti pratici paragonabili alla confisca. Questa sentenza segna un importante chiarimento sui diritti degli indagati, soprattutto in casi dove il sequestro preventivo viene eseguito in via anticipata da istituti bancari.


LEGGI ANCHE

frodi-creditizie

Le frodi creditizie sono un fenomeno sempre più in voga

Come cambia negli anni il fenomeno senza crisi delle frodi creditizie Potrà cambiare il valore medio delle frodi, l’età delle vittime, i beni e i servizi che si acquistano…

ddl cybersicurezza

Intelligenza Artificiale: al via il cantiere europeo con l’AI Act

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1689, noto anche come AI Act. Si tratta del primo provvedimento legislativo a livello…

L’86% delle tasse va allo stato centrale

Anche se quasi la metà della spesa pubblica è in capo alle Regioni e agli Enti locali

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto