16 Settembre 2024 - La sentenza

Assemblee condominiali: no alla convocazione WhatsApp, SMS, mail o in cassetta postale

Il mancato rispetto dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile comporta l’annullabilità delle delibere assembleari, rendendo nulla qualsiasi decisione presa in un'assemblea convocata in modo irregolare.

Il Tribunale di Monza ha stabilito con chiarezza quali sono i metodi validi per convocare un’assemblea condominiale, ribadendo che la convocazione fai-da-te è assolutamente vietata. Nella sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, il tribunale ha confermato che l’amministratore deve attenersi scrupolosamente alle modalità previste dalla legge: l’avviso di convocazione può essere inviato solo tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mani. Sono invece esclusi strumenti come l’e-mail, l’immissione nelle cassette postali, gli SMS e i messaggi WhatsApp.

Queste alternative, seppure comode e spesso richieste dai condòmini, non sono legalmente valide. Il mancato rispetto dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile comporta infatti l’annullabilità delle delibere assembleari, rendendo nulla qualsiasi decisione presa in un’assemblea convocata in modo irregolare.

Chi deve dimostrare il corretto recapito della convocazione?

La sentenza di Monza si concentra anche sull’onere della prova: spetta all’amministratore dimostrare che la convocazione sia stata correttamente recapitata. In casi di contestazione, solo l’utilizzo di uno dei metodi consentiti dalla legge può garantire la validità della convocazione e delle delibere assembleari. In questo modo, il tribunale ha chiarito i limiti per evitare confusione e potenziali contenziosi tra condòmini e amministratori.


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