6 Settembre 2023

A che punto siamo con l’identità digitale delle persone giuridiche?

Sin dalla loro prima definizione normativa, le identità CIE e SPID sono state pensate dal legislatore per identificare sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Tutto questo si evince anche dalle notificazioni da parte della Commissione UE di entrambe le identità.

Nella proposta di regolamento eIDAS2 si prevede come il wallet UE debba identificare persone fisiche e giuridiche, oltre a persone fisiche che rappresentano persone giuridiche.

Il concetto di persona giuridica a livello europeo risulta più ampio rispetto a quello nazionale. Nelle norme Ue, infatti, per persona giuridica vengono intese le varie entità conformi al diritto di uno Stato membro oppure disciplinate da questo.

Vengono considerate persone giuridiche anche le entità che vengono normalmente escluse dalla definizione nazionale, in quanto prive di personalità giuridiche, come associazioni non riconosciute, società di persone e ditte individuali con partita iva.

Dunque, un professionista che ha partita iva è una persona giuridica e per questo dovrebbe operare non solo con l’identità personale ma con una che viene attribuita ad una persona giuridica.

In Italia oggi troviamo soltanto uno Spid professionale, che può essere rilasciato ad un professionista oppure ad un rappresentante di persona giuridica. Non c’è alcun modo per dichiarare di essere una persona giuridica oppure rappresentante di questa con CIE.

Tutti noi accediamo ai vari servizi online in diversi modi: ci sono account personali o aziendali. Nel caso di quest’ultimi si possono utilizzare due sistemi: il primo è quello di chiedere se l’utente ha intenzione di accedere con l’account personale oppure con quello aziendale.

In tal modo, viene identificata con certezza tale persona, pur mantenendo la responsabilità sul device provider di accedere al servizio in veste di rappresentante aziendale.

Nel service provider, dunque, confluiscono gli oneri amministrativi per riuscire ad identificare una persona giuridica collegata alla persona fisica, determinando se la persona fisica, effettivamente, abbia titolo per accedere in quanto rappresentante della persona giuridica.

È necessario, dunque, oltre allo SPID professionale, una reale identità elettronica della persona giuridica.

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La proposta di Regolamento eIDAS2, nei confronti dell’identità elettronica delle persone giuridiche sembra essere maggiormente dettagliata rispetto all’attuale regolamento eIDAS.

Stabilisce inoltre l’equivalenza tra l’identità elettronica e quella della persona che la può rappresentare. E già questo potrebbe essere un bel problema, visto che le persone giuridiche possono avere più rappresentanti, che spesso non hanno gli stessi poteri.

Tuttavia sembra che si stia aprendo la porta per i servizi integrativi del wallet, normalmente associati all’utilizzo da parte della persona giuridica. Le caratteristiche che mancano della persona giuridica dovrebbero essere integrate dalle piattaforme che meglio declinano le attribuzioni dell’identità da parte della persona giuridica.

Il wallet, infatti, ha valenza UE, e per questo motivo potrebbe divenire un elemento molto importante per le varie transazioni commerciali transfrontaliere.


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