27 Gennaio 2020

riforma previdenziale forense

La pensione dell’avvocato e la riforma previdenziale forense 2021

La riforma previdenziale forense entrerà in vigore nel 2021: cosa cambierà per la pensione dell’avvocato?
Prima di preoccuparvi, sappiate che la riforma non si attuerà dal giorno alla notte, ma attraverso un graduale
aumento dei requisiti minimi di età e di contribuzione previsti fino a giungere alla situazione “ottimale” che impone il raggiungimento dei 70 anni di età e la maturazione di 35 anni di anzianità contributiva

Indipendentemente dalla riforma, i requisiti da soddisfare perché un avvocato possa andare in pensione sono stabiliti dalla Cassa Forense.

Vediamo meglio cosa ci aspetta.

PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA

La pensione di vecchiaia retributiva consente all’avvocato di abbandonare la professione a patto che abbia compiuto 69 anni di età e abbia versato almeno 34 anni di contributi.

Come già anticipato, a partire dal 2021, con l’entrata in vigore della riforma previdenziale forense, l’avvocato dovrà aver compiuto 70 anni e aver versato almeno 35 anni di contributi.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

La pensione di vecchiaia contributiva è destinata all’avvocato che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, non ha maturato sufficienti contributi.

Per ottenere questo tipo di pensione l’avvocato deve aver compiuto 69 anni di età e aver versato almeno 5 anni di contribuzione, ma meno di 34.

Con la riforma pensionistica forense, l’avvocato dovrà aver compiuto 70 anni e aver versato almeno 5 anni di contributi, ma meno di 35.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

La pensione di anzianità è un’opzione per l’avvocato che ha compiuto 58 anni e ha versato almeno 35 anni di contributi.

A partire dal 2021, per ottenere la pensione di anzianità sarà necessario aver compiuto i  62 anni e aver versato almeno 40 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA

La riforma ammette la possibilità di anticipare il pensionamento, a patto che l’avvocato abbia un’età compresa tra i 65  e i 70 anni. È stata stabilita l’applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo della pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista, sempre che si rispetti il requisito minimo dell’anzianità contributiva prevista, in via ordinaria, dallo scaglione di pensionamento. 

L’avvocato può ottenere la pensione anticipata senza alcuna riduzione dell’importo nel caso in cui abbia raggiunto i 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e non abbia meno di 65 anni

Va segnalato che la Riforma della Previdenza Forense non prevede più la pensione minima in caso di pensione di vecchiaia. Al suo posto viene istituito un meccanismo di integrazione al trattamento minimo (art. 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali), applicabile a patto che i redditi complessivi dell’avvocato e dell’eventuale coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) non siano superiori al triplo della pensione minima dell’anno di maturazione del diritto.

Infine, va ricordato che la pensione non è compatibile con l’iscrizione all’albo, pertanto l’avvocato dovrà provvedere alla cancellazione del proprio nominativo.

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