5 Marzo 2026 - Deontologia forense

Avvocato non responsabile se riporta in giudizio fatti riferiti dal cliente ritenuti plausibili

Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce i limiti della responsabilità disciplinare del difensore: nessuna violazione deontologica se i fatti esposti in giudizio provengono dal cliente e l’avvocato non aveva elementi per dubitare della loro veridicità

L’avvocato non può essere chiamato a rispondere disciplinarmente se, nell’esercizio della difesa, riporta in giudizio fatti e circostanze apprese dal proprio assistito e ritenute plausibili al momento della loro esposizione, anche qualora tali fatti si rivelino successivamente non veritieri.

È il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025, che interviene a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 5, del Codice deontologico forense.

Secondo il CNF, l’avvocato non ha una responsabilità automatica rispetto alla veridicità di quanto riferito dal cliente, soprattutto quando non dispone di una conoscenza diretta dei fatti. In questi casi, il difensore può legittimamente riportare in giudizio le circostanze comunicate dall’assistito, purché non emergano elementi tali da far ritenere evidente la loro falsità.

La responsabilità disciplinare può configurarsi soltanto qualora sia dimostrato che il professionista fosse consapevole della non veridicità delle informazioni oppure abbia agito con negligenza, omettendo verifiche che risultavano doverose nel caso concreto.

In assenza di tali elementi, la semplice circostanza che i fatti esposti si rivelino successivamente infondati non è sufficiente a fondare una sanzione disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre ricordato che il procedimento disciplinare è improntato al principio accusatorio. Di conseguenza, spetta all’organo disciplinare – il Consiglio distrettuale di disciplina – dimostrare, anche attraverso presunzioni, la consapevolezza o la colpa del professionista, motivando adeguatamente la decisione.

Nel caso esaminato, non essendo stata provata né la conoscenza della falsità dei fatti né una condotta negligente da parte dell’avvocato, il professionista è stato assolto da ogni addebito disciplinare.

Articoli simili

Dati dell’ex cliente, l’opposizione va rispettata subito

Con il provvedimento n. 394/2026 il Garante Privacy ricorda che l'iscrizione non autorizza contatti promozionali senza fine: quando l'ex socio chiede di non essere disturbato,…

Stangata UE su AliExpress: multa da 550 milioni per prodotti illegali e contraffatti

La Commissione europea accerta gravi violazioni del Digital Services Act: la piattaforma non avrebbe valutato né limitato adeguatamente i rischi legati alla vendita di prodotti…

Raccomandate che valgono oro: l’assicurazione paga anche l’avvocato

La Cassazione: l'assistenza stragiudiziale è danno emergente se utile e necessaria. E il giudice deve esaminare il contenuto delle lettere inviate all'assicurazione, non ignorarle (ordinanza…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto