Uno dei vantaggi delle tecnologie digitale è la possibilità di svolgere compiti in orari svincolati dall’apertura degli Uffici.
Grazie alle modalità telematiche, possiamo lavorare di notte, durante i weekend persino nei giorni di festa! In altre parole, sempre.
Decidere se questa è un’evoluzione positiva o meno, sta a voi deciderlo.
Ciò che è certo è che, se ai tempi del processo cartaceo era necessario recarsi ad orari ben precisi presso un Ufficio per notificare l’atto introduttivo, con l’introduzione del PCT gli avvocati avrebbero dovuto godere di maggiore libertà.
Eppure, l’art. 147 cpc indica che le notifiche non possono essere eseguite tra le 21 e le 7 e che, se eseguite dopo le 21, vengono perfezionate alle 7 del giorno successivo, sia per il mittente che per il destinatario.
Nato in un contesto cartaceo, tale articolo è stato esteso anche alla dimensione digitale, come confermato dall’art. 16-septies del D.L. 179/2012 che stabilisce che «la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
A sostegno di ciò anche la sentenza 21915 della Cassazione civile, sez. III, del 21 settembre 2017.
La Cassazione all’epoca sentenziava che l’articolo sopraindicato «espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali)».
In altre parole, conservando il divieto temporale tra le 21 e le 7, la Cassazione tutelava il periodo di riposo del destinatario o dei suoi rappresentanti.
In realtà, spesso questa disposizione ha complicato la vita degli avvocati. Infatti, una notifica telematica effettuata dopo le 21 e perfezionata solo alle 7 del giorno successivo non poteva essere considerata valida per un’impugnazione tempestiva, anche se compiuta entro le 24 dell’ultimo giorno utile.
Sotto richiesta della Corte d’Appello di Milano, la Corte Costituzionale ha valutato la legittimità dell’art. 16-septies in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
Con la sentenza n. 75 del 9 gennaio 2019 la Corte Costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità della parte in cui si indica che la notifica telematica la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le 21 ed entro le 24 ore, si perfezioni per il notificante alle 7 del giorno successivo e non al momento in cui viene generata la ricevuta.
Come suggerito dalla Corte d’Appello, l’incostituzionalità deriva dal fatto che la tutela del domicilio espressa nell’art.3 della Costituzione non trova sostanza nel mondo digitale.
Per quanto riguarda gli arti. 24 e 111, l’incostituzionalità nasce dalla violazione del diritto del notificante di sfruttare pienamente il limite giornaliero di notifica che la legge gli riconosce.
Gli effetti di questa decisione sono semplici.
In caso di notifica telematica effettuata entro i termini, questa verrà perfezionata in due momenti diversi a seconda del soggetto preso in considerazione.
Per il notificante, al momento in cui viene generata la ricevuta di consegna; per il notificato, alle 7 del mattino successivo.
In questo modo, il notificante potrà godere delle libertà orarie concesse dalle tecnologie telematiche, mentre il notificato vedrà tutelato il suo diritto al riposo.
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