Non tutte le condanne per omicidio stradale comportano automaticamente la revoca della patente di guida. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 18164/2025 ha stabilito i criteri con cui i giudici devono applicare questa misura accessoria.
Il caso da cui nasce il pronunciamento riguarda un incidente mortale in seguito al quale il conducente era stato condannato per omicidio stradale colposo e, contestualmente, aveva subito la revoca della patente. La difesa ha però contestato la sanzione accessoria, ritenendola sproporzionata rispetto alla condotta, che non rientrava tra quelle aggravate previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 589-bis del codice penale.
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha stabilito un principio importante: la revoca automatica della patente è prevista solo nei casi più gravi di omicidio stradale aggravato — come, ad esempio, quando il conducente è sotto l’effetto di alcol o droghe, oppure supera di molto i limiti di velocità. Negli altri casi, spetta al giudice valutare, con una motivazione puntuale, il grado di colpa, la gravità della violazione delle norme di sicurezza e la consapevolezza del rischio da parte del conducente.
La Cassazione ha così ribadito che la sanzione accessoria della revoca deve essere proporzionata e motivata, evitando automatismi che non tengano conto delle circostanze concrete e del diritto alla libertà di circolazione, soprattutto per chi svolge attività lavorative che richiedono l’uso della patente.
Questa decisione offre un importante chiarimento interpretativo dell’articolo 222 del Codice della strada, richiamando i principi introdotti dalla legge n. 41/2016 in tema di omicidio stradale. Secondo i giudici, il rispetto del principio di personalizzazione della pena è imprescindibile, specie quando si incidono diritti fondamentali.
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