22 Aprile 2025 - La sentenza

Guida in stato di ebbrezza con incidente: niente lavori socialmente utili

La Cassazione conferma: l’aggravante dell’incidente blocca la possibilità di convertire la pena

ROMA – Nessuna possibilità di evitare la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità se si provoca un incidente alla guida in stato di ebbrezza. A ribadirlo, ancora una volta, è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 13150/2025 conferma l’orientamento già consolidato: l’aggravante legata all’incidente stradale preclude ogni possibilità di sostituzione della pena.

La vicenda al centro del verdetto riguarda un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, dopo aver causato un sinistro. Il tribunale di primo grado aveva concesso la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (Lpu), ma la decisione è stata impugnata dal Procuratore Generale di Bologna, che ha fatto ricorso in Cassazione denunciando la violazione della legge.

La Suprema Corte gli ha dato ragione, puntualizzando che l’articolo 186, comma 9-bis del Codice della Strada, consente la sostituzione con Lpu solo se il conducente non ha causato un incidente. E non importa se l’incidente non ha coinvolto altri o se la circostanza aggravante non ha inciso sulla pena finale: è sufficiente che ci sia stato un evento pericoloso che abbia interrotto la normale circolazione stradale.

Secondo i giudici, dunque, anche il più lieve degli incidenti, purché legato alla guida in stato di alterazione da alcol o droghe, esclude categoricamente l’opzione dei lavori socialmente utili. Una posizione, ormai ben radicata nella giurisprudenza, che mira a tutelare in modo più incisivo la sicurezza stradale e a sanzionare in modo severo condotte potenzialmente pericolose per la collettività.

Nel caso specifico, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto la sostituzione della pena con Lpu, confermando così che non è possibile alleggerire la sanzione in presenza dell’aggravante prevista dal comma 2-bis dell’articolo 186 C.d.S..


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