Il patteggiamento resta patteggiamento, anche se la richiesta di rinvio a giudizio arriva dalla Procura europea. A stabilirlo è la Cassazione penale, con la sentenza n. 14835/2025, che ha respinto il ricorso di un ente non profit imputato per illecito amministrativo legato a fondi comunitari ottenuti indebitamente.
L’ente, accusato ai sensi del Dlgs 231/2001 in relazione a una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aveva contestato la validità del patteggiamento sostenendo la violazione del diritto a essere sentiti e del diritto di difesa, come previsto dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalla CEDU. Il ricorso si fondava sul fatto che la Camera permanente della Procura europea (Eppo) aveva espresso parere favorevole all’azione penale senza un previo confronto con la difesa.
Ma per la Suprema Corte non c’è margine di dubbio: l’adesione volontaria al rito alternativo implica la rinuncia consapevole a molte prerogative difensive, compreso il diritto all’interlocuzione con le autorità procedenti, sia esse nazionali che europee.
Nessuna violazione, nessuna possibilità di ricorso
Il patteggiamento, ricordano i giudici, non è impugnabile se non per violazione dell’accordo o per illegalità della pena. Le doglianze dell’ente, che miravano a far rilevare una presunta illegittimità dell’azione penale dell’Eppo e a contestare la qualificazione del profitto illecito, sono quindi risultate inammissibili.
La scelta del rito veloce è una rinuncia consapevole
La Cassazione sottolinea che l’adesione al patteggiamento rappresenta una precisa scelta processuale, che comporta benefici in termini di sconti di pena in cambio della rinuncia al pieno esercizio dei diritti difensivi. Una logica prevista dallo stesso legislatore italiano, in linea con le indicazioni europee che spingono verso processi più rapidi e meno onerosi.
Le stesse regole, anche con la Procura europea
Infine, i giudici chiariscono che, anche in presenza dell’Eppo, le regole del gioco non cambiano: l’azione penale promossa dal procuratore europeo segue le stesse dinamiche di quella del pubblico ministero nazionale. E dunque, se si sceglie di patteggiare, non si può più tornare indietro per lamentare un mancato contraddittorio.
La sentenza rappresenta un chiarimento importante per l’applicazione uniforme del rito del patteggiamento nell’ambito della giurisdizione europea, confermando che la semplificazione processuale comporta inevitabilmente alcune rinunce, anche in presenza di organismi sovranazionali come la Procura europea.
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