redazione 24 Marzo 2025

Adozioni internazionali, svolta della Consulta: via libera ai single

Le persone single potranno adottare minori stranieri in stato di abbandono. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 33, depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude i single dalla possibilità di adottare un minore residente all’estero.

La Consulta ha ritenuto che tale limitazione contrasti con i principi fondamentali della Costituzione, in particolare con gli articoli 2 e 117, primo comma, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La norma censurata, infatti, comprimeva in maniera eccessiva il diritto dell’aspirante genitore a rendersi disponibile per un istituto fondato sulla solidarietà sociale e volto alla tutela del minore.

Il diritto a una famiglia e la valutazione caso per caso

La Corte ha sottolineato che l’interesse a diventare genitori, pur non costituendo un diritto assoluto all’adozione, rientra nell’ambito della libertà di autodeterminazione della persona. Tale interesse deve essere considerato accanto alla tutela primaria del minore e alla necessità di assicurargli un ambiente stabile e armonioso.

I giudici costituzionali hanno quindi stabilito che le persone singole non possono essere escluse in via generale dall’adozione internazionale, ritenendole in astratto idonee a garantire la crescita equilibrata di un minore. Spetterà comunque ai tribunali valutare caso per caso l’idoneità affettiva del richiedente, la sua capacità di educare, istruire e mantenere il bambino, tenendo conto anche della sua rete familiare e di sostegno.

Una decisione che tutela i minori

Nella pronuncia, la Corte ha anche messo in luce il mutato contesto giuridico e sociale, caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione. Il divieto assoluto per i single, si legge nella sentenza, rischiava di “riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”.


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