L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 14 marzo, ha chiarito le novità introdotte dal Decreto Successione e Donazioni, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Tra le principali modifiche, spicca l’obbligo per gli eredi di calcolare autonomamente l’imposta di successione e versarla entro 90 giorni dalla dichiarazione, senza più attendere la liquidazione da parte dell’ufficio competente.
Sarà possibile pagare l’imposta in un’unica soluzione o in forma rateizzata, con un acconto minimo del 20% e il saldo in 8 o 12 rate trimestrali. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate procederanno ai controlli sulla congruità del versamento e, in caso di difformità, notificheranno l’avviso di liquidazione per il pagamento dell’eventuale differenza, comprensiva di sanzioni e interessi di mora.
Un’altra grande novità riguarda l’abolizione del coacervo: a partire dal 2025, le donazioni effettuate in vita dal defunto non verranno più cumulate con l’eredità per il calcolo dell’imposta di successione. Tuttavia, il coacervo resta in vigore per le donazioni, con l’eccezione di quelle effettuate tra il 2001 e il 2006.
Restano invece invariate franchigie e aliquote:
- Coniuge e parenti in linea retta: franchigia di 1 milione di euro; aliquota del 4% sulla parte eccedente.
- Fratelli e sorelle: franchigia di 100.000 euro; aliquota del 6% sulla parte eccedente.
- Altri parenti fino al quarto grado e affini: nessuna franchigia; aliquota del 6%.
- Altri soggetti: nessuna franchigia; aliquota dell’8%.
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