Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono iscriversi nel Registro dei Praticanti avvocati, anche se successivamente non potranno accedere all’Albo degli Avvocati. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 327 del 21 settembre 2024, ribadendo che la norma generale (art. 41, co. 4, L. n. 247/2012) non prevede incompatibilità tra il tirocinio forense e l’attività di lavoro subordinato, anche per chi svolge funzioni di polizia.
Accorgimenti per evitare conflitti di interesse
Tuttavia, per evitare conflitti di interesse legati al dovere di denuncia della notitia criminis, gli aspiranti avvocati appartenenti alle Forze dell’Ordine dovranno circoscrivere la loro pratica a determinati settori del diritto, preventivamente valutati dal dominus, ossia l’avvocato affidatario. Questo accorgimento è necessario per garantire che l’obbligo di segretezza e fedeltà del praticante avvocato non entri in conflitto con i doveri istituzionali legati al ruolo nelle Forze dell’Ordine.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
La sentenza ha accolto il ricorso di un appartenente all’Arma dei Carabinieri contro il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) che gli aveva negato l’iscrizione al Registro dei Praticanti. Il CNF, nel decidere, ha seguito l’orientamento già espresso nella sentenza n. 248/2021, in linea con quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 28170/2008, chiarendo così una volta per tutte che l’incompatibilità scatta solo al momento della richiesta di iscrizione all’Albo.
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