La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2054 del 29 gennaio 2025, ha stabilito che l’affittuario di un’azienda subentra negli accordi sindacali in deroga e può procedere a licenziamenti collettivi, a condizione che siano rispettati i criteri di selezione previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in esame, prima della stipula del contratto d’affitto, il datore di lavoro aveva ottenuto verbali di conciliazione individuale in cui i dipendenti prendevano atto della prosecuzione del rapporto con il nuovo affittuario. Il successivo licenziamento collettivo, avvenuto dodici mesi dopo la sottoscrizione dell’accordo sindacale, è stato ritenuto legittimo dalla Cassazione, in quanto conforme agli impegni presi dall’affittante, che garantiva il mantenimento dei posti di lavoro solo per un anno e solo in assenza di giustificato motivo oggettivo.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che l’accordo sindacale in deroga mantiene validità anche sotto il profilo dell’efficacia soggettiva, poiché prima della sua sottoscrizione erano stati firmati verbali di conciliazione in sede sindacale ex articolo 411 c.p.c., nei quali ogni dipendente aveva accettato le condizioni dell’intesa. In virtù del trasferimento d’azienda ex articolo 2112 c.c., l’affittuario è quindi subentrato nella posizione dell’affittante, assumendone i relativi obblighi e diritti.
Ora la parola passa alla Corte d’Appello, che dovrà valutare le conseguenze indennitarie e risarcitorie per eventuali licenziamenti ritenuti non conformi, con un range di indennizzo compreso tra 500 e 1.500 euro.
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