Redazione 31 Dicembre 2024

Nuove regole per il deposito degli atti penali: obblighi, eccezioni e opzioni facoltative dal 1° gennaio 2025

Pubblicato nella notte, il Decreto che modifica l’articolo 3 del D.M. 217/2023 introduce importanti cambiamenti per gli avvocati in materia di deposito degli atti penali. Le novità, operative da domani 1 gennaio 2025, prevedono un maggiore ricorso al portale telematico, con alcune eccezioni e possibilità facoltative.

Deposito obbligatorio al portale
A partire dal 1° gennaio 2025, sarà obbligatorio utilizzare il portale per il deposito di tutti gli atti destinati a:

  • Procura della Repubblica (compresa la Procura Europea);
  • Tribunale (inclusi GIP e GUP);
  • Procura generale, limitatamente ai procedimenti di avocazione.

Eccezioni al deposito obbligatorio
Fino a date specifiche, sarà consentito il deposito non telematico (tramite PEC o in forma cartacea) per alcune tipologie di atti:

  • Fino al 31 dicembre 2025: Atti destinati al Tribunale (inclusi GIP e GUP) relativi a:
    a) Procedimenti di misure cautelari (Libro IV del codice di procedura penale);
    b) Impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
  • Fino al 31 marzo 2025: Atti relativi ai riti abbreviato, direttissimo e immediato destinati al Tribunale (inclusi GIP e GUP).

    Nota: Il portale resta obbligatorio per atti destinati alla Procura per questi riti.

Deposito facoltativo al portale
Sino al 31 dicembre 2026, sarà possibile depositare anche tramite il portale (mantenendo quindi le opzioni cartacea e PEC) gli atti destinati a:

  • Giudice di pace;
  • Corte d’appello;
  • Procura generale.

Inoltre, sempre entro la stessa scadenza, sarà possibile il deposito anche al portale per gli atti destinati a:

  • Tribunale e Procura per i minorenni;
  • Magistrato e Tribunale di sorveglianza;
  • Corte di Cassazione e Procura generale presso la Cassazione.
    Tale possibilità è subordinata all’attestazione di funzionalità da parte del DGSIA.

Esclusioni dal portale
Restano escluse dall’obbligo del portale le seguenti categorie di procedimenti:

  • Misure di prevenzione;
  • Procedimenti disciplinati dai Libri X e XI del codice di procedura penale.

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