La Cassazione civile, con l’ordinanza 17966 del 1° luglio 2024, ha stabilito che non è consentito compensare le spese di lite per la “particolarità” della controversia e le “oscillazioni della giurisprudenza di merito”. Il caso riguardava un lavoratore di una spa, che aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al pagamento di somme per ore lavorative non retribuite nel periodo 2016-2019.
Nonostante il giudice d’appello avesse riconosciuto il diritto del lavoratore, aveva compensato le spese legali per la particolarità della controversia. La Cassazione ha invece ribadito che la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o per altri motivi specifici previsti dall’art. 92 c.p.c., non presenti in questo caso.
La sentenza di appello è stata quindi cassata, con la società condannata a rifondere le spese legali per l’appello e il giudizio di legittimità. Questa decisione riafferma il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciute le ore di lavoro prestate e chiarisce i limiti alla compensazione delle spese legali.
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