La notifica del decreto ingiuntivo telematico va considerata valida anche se la procura alle liti allegata manca della firma del difensore. A confermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 27154/2021 del 6 ottobre.
QUALE DECORRENZA DEI TERMINI PER L’OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO?
Un decreto ingiuntivo viene notificato via pec a una società, accompagnato dalla procura alle liti priva della sottoscrizione del difensore. Lo stesso decreto viene poi notificato anche tramite ufficiali giudiziari.
La società ingiunta decide di opporsi e lo fa entro i termini previsti dalla legge, a partire dalla data della seconda notifica.
Anche la creditrice si oppone sostenendo, tra le varie, che l’opposizione della società sia tardiva perché proposta oltre i termini previsti dalla prima notifica.
Tribunale e Corte d’Appello non condividono però tale visione, considerando “giuridicamente inesistente” la prima notifica del decreto di ingiunzione in quanto accompagnata da una procura alle liti priva di sottoscrizione.
La creditrice allora si rivolge alla Corte di Cassazione sostenendo che:
– la procura alle liti fosse stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e fosse quindi inserita nel fascicolo telematico del procedimento;
– ai fini della decorrenza dei termini per proporre l’opposizione, non fosse necessario che la procura alle liti venisse notificata alla società ingiunta insieme al ricorso e al decreto ingiuntivo.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione accoglie il ricorso.
Nell’ordinanza si legge che:
«ai sensi dell’art. 643 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo PEC, ai sensi della legge n. 53/94, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio;
la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può essere sempre effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dai casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c.– il solo rimedio dell’opposizione tempestiva».
La notifica a mezzo pec della creditrice doveva dunque essere ritenuta idonea alla decorrenza dei termini per l’opposizione a decreto ingiuntivo da parte della società.
L’opposizione della società va quindi considerata tardiva e il decreto ingiuntivo è confermato.
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