Il Dl sulla cybersicurezza, con istituzione agenzia cybersicurezza nazionale, è approvato alla Camera
Lo scorso 10 giugno il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto legge contente “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”. Dunque, il fine del provvedimento è la promozione della cultura della sicurezza cibernetica e -soprattutto- della consapevolezza del pubblico, del privato e di tutta la società civile sui rischi e minacce cyber. In esso, ruolo centrale è attribuito all’Agenzia per la cybersicurezza.
Agenzia per la Cybersicurezza nazionale: organi e funzioni
Il testo suddetto arriva alla Camera e, qui, riceve 388 voti di approvazione, 1 contrario e 35 astenuti. Tuttavia, in questa sede, gli sono apportate alcune importanti modifiche che lo rendono leggermente diverso dal testo originario, uscito dal Consiglio dei Ministri. Innanzitutto, si tratta di differenze semantiche: sono aggiornate le definizioni di cybersicurezza e resilienza nazionale dello spazio cybernetico.
Circa l’Agenzia, nello specifico: con sede a Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria e organizzativa. Organo dell’Agenzia è il Direttore generale, che rimane in carica non oltre 4 anni, rinnovabili una sola volta. Inoltre, egli è referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e -gerarchicamente- è sovraordinato rispetto il personale dell’Agenzia, del quale ha anche funzioni di rappresentanza. Infine c’è il Collegio dei revisori dei conti con funzioni previste e disciplinate da un regolamento che definisce anche l’organizzazione dell’Agenzia.
Anche il Presidente del Consiglio ha un ruolo all’interno dell’A.C.N.: egli ne detiene l’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza. In più, impartisce direttive ed emana disposizioni atte ad organizzare l’Agenzia stessa. Non solo: il PdC, entro il 30 giugno di ogni anno, deve trasmettere al COP ASIR relazione sulle attività svolte dall’Agenzia nell’anno precedente.
Le funzioni dell’A.C.N. ed il suo finanziamento
Molte e complesse sono le funzioni dell’A.C.N., tra le quali:
- Assicura il coordinamento tra soggetti pubblici coinvolti in ambito cybersicurezza;
- Promuove la realizzazione di azioni comuni per assicurare la sicurezza e la resilienza cybernetiche;
- Predispone la strategia nazionale di cybersicurezza;
- È autorità nazionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, accerta le violazioni e irroga le sanzioni;
- Assume le funzioni già attribuite in ambito cybernetico dal Ministero dello Sviluppo economico;
- Qualifica i servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- Valorizza la crittografia come strumento per la cybersicurezza e sviluppa capacità di prevenzione e monitoraggio;
- Esprime pareri non vincolanti in materia cybersicurezza;
- Segue tematiche di cybersicurezza nelle sedi istituzionali competenti;
- Promuove la formazione, la crescita professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito cybersicurezza. Oltre a ciò, predispone attività di formazione per i giovani che aderiscono al servizio civile;
- Collabora con il Garante dei dati personali.
Per quanto riguarda le modifiche attuate in sede di conversione, vi è la valorizzazione del raccordo tra Agenzia e Ministero della Difesa in merito alla ricerca militare, alla NATO e all’Agenzia europea per la Difesa. Infine, all’interno dell’Agenzia è prevista l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico, presieduto dal direttore generale della stessa Agenzia, o da un dirigente da lui delegato.
Infine, in merito alle modalità di finanziamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vale la pena sottolineare che essa dipende da dotazioni proprie, risorse provenienti dall’UE e proventi patrimoniali e di gestione. In ultimo, essa è dotata di un regolamento di contabilità, che ne garantisce autonomia contabile e gestionale.
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