Il DL Covid n.44/2021 in vigore dal primo aprile 2021 proroga al 31 luglio prossimo alcune delle disposizioni previste in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria. Inoltre, introduce norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria durante il periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.
ALCUNE NOVITÀ DEL DL COVID
CONCORSO MAGISTRATI
Viene consentito “lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della Giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.“
Il Ministro della Giustizia dovrà adottare un decreto con cui verranno stabilite le modalità di svolgimentO della prova scritta e orale e anche i requisiti per accedervi. Il decreto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Dl Covid.
Al momento si sa che la prova scritta potrebbe consistere nella stesura di elaborati teorici i cui temi saranno individuati via sorteggio gestito dalla commissione d’esame il mattino del giorno di svolgimento. Ai candidati saranno concesse 4 ore per redigere l’elaborato. AL centro della valutazione vi sarà la loro capacità di sintesi. I candidati che ottengono un punteggio minimo di 96 saranno considerati idonei.
BLOCCO DEI PORTALI
A seguito delle segnalazioni da parte delle Camere penali a proposito dei malfunzionamenti dei portali, il DL introduce la possibilità del deposito cartaceo.
Nel Dl si specifica che il deposito analogico è valido solo in presenza di ragioni eccezionali e fino a quando i portali non tornino a funzionare.
DEPOSITO TEMPESTIVO
In relazione al deposito di memorie, atti, documenti, richieste e istanze che va eseguito esclusivamente in modalità telematica, il DL specifica che il deposito va considerato tempestivo “quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza“.
DECISIONE IN APPELLO
Il DL Covid stabilisce che, in ambito penale, le decisioni in appello vengano prese in Camera di Consiglio a meno che non venga fatta richiesta di discussione orale o non sia l’imputato stesso a chiedere di comparire in giudizio.
TERMINI DI PRESCRIZIONE
Vengono sospesi i giudizi e i termini di prescrizione nel caso in cui l’udienza sia rinviata a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Covid.
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