L’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nelle aule di giustizia italiane, sollevando interrogativi sui limiti del suo utilizzo da parte di magistrati e avvocati. Due sviluppi recenti riportano al centro il tema: l’ordinanza n. 182/2026 della Corte d’appello di Cagliari e il nuovo intervento dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), che chiede regole chiare, verifiche indipendenti e un coinvolgimento diretto dell’Avvocatura nella governance degli strumenti di IA destinati alla giurisdizione.
Il caso sardo riguarda una sentenza nella quale è rimasta una frase che sembra provenire da un’interazione con un chatbot: «Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l’impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido». Per la Corte, la presenza di questa espressione costituisce un indizio dell’impiego di un sistema di intelligenza artificiale nella fase redazionale del provvedimento, ma non dimostra, da sola, che il giudice abbia delegato all’algoritmo l’interpretazione della legge, la valutazione delle prove o la decisione.
La pronuncia richiama l’articolo 15 della legge n. 132/2025, che riserva al magistrato queste funzioni, senza escludere l’utilizzo dell’IA come supporto alle attività preparatorie e redazionali. Il punto, dunque, non è soltanto stabilire se sia stato utilizzato un chatbot, ma verificare quale ruolo abbia concretamente svolto nella formazione della decisione.
Avvocati e giudici, due pesi e due misure?
La vicenda riapre una questione delicata: la diversa valutazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei professionisti del diritto. Mentre per gli avvocati l’impiego di questi strumenti è già al centro di contestazioni legate, tra l’altro, alla produzione di citazioni inesistenti e alla mancata verifica dei risultati, nel caso del giudice la presenza di una traccia dell’IA non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una delega della funzione decisoria.
Il confronto, tuttavia, richiede cautela: la pronuncia non stabilisce che l’utilizzo dell’IA da parte del magistrato sia sempre legittimo, così come l’impiego da parte dell’avvocato non costituisce automaticamente una violazione. Restano centrali la verifica dei contenuti, la responsabilità professionale e il rispetto delle norme applicabili. La questione è capire quali criteri oggettivi debbano essere utilizzati per valutare le condotte di entrambi gli operatori, evitando sia divieti indiscriminati sia presunzioni di correttezza prive di verifiche concrete.
L’OCF: algoritmi verificabili e tutela della difesa
Su questo terreno si inserisce il comunicato stampa dell’OCF dell’8 ottobre 2026, intitolato «Giustizia, OCF: Avvocatura e magistratura accendono i fari sull’AI, ora regole e controlli indipendenti». L’organismo sottolinea come la diffusione dell’intelligenza artificiale nella giustizia richieda garanzie condivise, con particolare attenzione alla trasparenza degli algoritmi, alla sovranità dei dati giudiziari e alla parità di accesso agli strumenti tecnologici.
Il comunicato richiama inoltre un documento sottoscritto da oltre cinquanta dirigenti di uffici giudiziari italiani, tra cui presidenti di tribunale, presidenti di Corte d’appello e procuratori, che sollecita una valutazione pubblica e condivisa dei decreti attuativi della legge n. 132/2025. Il documento pone l’accento sulla necessità di proteggere i dati processuali e garantire che l’introduzione dell’IA non comprometta l’autonomia del giurista.
Per l’OCF, il controllo sui sistemi non può essere affidato esclusivamente a chi li sviluppa, fornisce o utilizza. Servono organismi terzi e indipendenti capaci di verificarne il funzionamento, insieme a garanzie sulla gestione dei dati contenuti negli atti processuali, nelle intercettazioni e nei fascicoli che riguardano parti, testimoni e soggetti vulnerabili.
Un altro punto centrale è la parità delle armi: l’innovazione non deve creare una giustizia nella quale magistratura, accusa e difesa dispongano di strumenti differenti senza poter conoscere e contestare il funzionamento delle tecnologie impiegate. Da qui la richiesta di un coinvolgimento stabile dell’Avvocatura nella definizione, nella sperimentazione e nel monitoraggio dei sistemi destinati agli uffici giudiziari.
La sfida è trovare regole comuni
Il caso di Cagliari e l’intervento dell’OCF affrontano due aspetti complementari dello stesso problema. Da una parte, occorre distinguere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto redazionale dalla delega di funzioni che la legge riserva al magistrato. Dall’altra, è necessario assicurare che gli strumenti adottati siano verificabili, sicuri e compatibili con il diritto di difesa.
La sfida per il sistema giudiziario italiano sarà trasformare questi principi in regole operative, controlli effettivi e criteri di responsabilità applicabili a tutti gli operatori. L’intelligenza artificiale può contribuire a rendere più efficiente il lavoro giuridico, ma la sua introduzione non può prescindere dalla trasparenza e dalla possibilità di verificare come viene utilizzata. La decisione deve restare umana; la tecnologia, invece, deve poter essere sottoposta a controlli adeguati.
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