7 Ottobre 2026 - Professione forense

Avvocato monocommittente, arriva lo schema di decreto: compensi minimi e tutele per maternità e malattia

Il testo attuativo della legge delega n. 137/2026 introduce parametri ministeriali di compenso minimo per chi lavora in regime di esclusiva per un solo committente: ora il passaggio ai pareri parlamentari prima del ritorno in Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 137/2026 di riforma dell’ordinamento forense, nella parte dedicata all’avvocato che lavora in regime di monocommittenza: una collaborazione continuativa e in esclusiva con un solo soggetto committente — altro avvocato, associazione professionale, rete o studio legale strutturato.

Il cuore della riforma è la previsione di un compenso non inferiore ai parametri stabiliti con decreto ministeriale, aggiornati con cadenza biennale: il compenso dovrà essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico ed essere adeguato alla natura e all’entità della prestazione professionale richiesta. Il testo introduce inoltre una tutela specifica del rapporto nei periodi di gravidanza, maternità, paternità, adozione, malattia e infortunio, mutuando — pur restando l’avvocato un libero professionista e non un lavoratore subordinato — alcune garanzie tipiche del lavoro dipendente.

A fronte di queste tutele, lo schema conferma il regime di esclusività come tratto caratterizzante della monocommittenza: l’avvocato non può assumere incarichi che si pongano in conflitto con l’attività prestata per il committente unico, con possibili vincoli sulla gestione autonoma della clientela nel periodo di vigenza del rapporto. I dettagli definitivi su preavviso e patto di non concorrenza restano demandati alla stesura finale del decreto.

Il percorso normativo prevede ora la trasmissione del testo alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, attesi entro il termine di legge, prima del ritorno in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Per gli studi legali strutturati e le reti professionali che si avvalgono di collaboratori in regime di esclusiva, la riforma impone fin da ora una revisione dei contratti di collaborazione in essere, in vista dell’allineamento ai nuovi parametri di compenso minimo e delle tutele per maternità e malattia, con possibili ricadute sui costi di gestione dei rapporti di collaborazione continuativa.

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