13 Gennaio 2021 -

Nomi di fantasia nelle sentenze: meglio degli omissis?

La sentenza n. 1134/2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia assume particolare rilevanza per la scelta linguistica di sostituire gli omissis con nomi di fantasia. È il Consiglio stesso a introdurre questa scelta nella premessa alla sentenza: “Prima di procedere alla esposizione dei fatti il Collegio ritiene opportuno disporre che per ragioni…

La sentenza n. 1134/2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia assume particolare rilevanza per la scelta linguistica di sostituire gli omissis con nomi di fantasia.

È il Consiglio stesso a introdurre questa scelta nella premessa alla sentenza:

“Prima di procedere alla esposizione dei fatti il Collegio ritiene opportuno disporre che per ragioni di privacy i nominativi di alcune parti processuali e gli estremi della sentenza appellata e del provvedimento impugnato – dati che verranno oscurati a cura della Segreteria (salvo, s’intende, che nella versione integrale della presente sentenza, non ostensibile) – vengano sostituiti con pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali, che ne impediscano la identificazione”.

LE MOTIVAZIONI A FAVORE DELL’USO DI NOMI DI FANTASIA NELLE SENTENZE

Il Consiglio ritiene che l’uso di omissis, iniziali o termini tecnici come ‘attore’ e ‘convenuto’ possano rendere difficile la lettura e la comprensione delle sentenze, soprattutto quando le parti sono molteplici e non tutte processuali.

Al contrario, sostituire i nomi reali con nomi di fantasia rende le sentenze più scorrevoli e permette di capire meglio le vicende processuali.  Come si legge nella sentenza: “dal momento infatti che le decisioni giudiziarie svolgono anche la funzione di orientare le scelte successive e di dare vita a una prassi, curare la chiarezza linguistica delle sentenze è assolutamente doveroso”.

E LA PRIVACY?

La normativa sulla privacy prescrive semplicemente che i nomi dei soggetti coinvolti nel giudizio vengano celati per evitare qualsiasi danno alla loro immagine, ma non vieta affatto l’uso di nomi di fantasia, segni grafici, espressioni letterali .
Anzi, questo espediente si rivelerebbe ancor più idoneo a tutelare la privacy: basti pensare all’uso delle iniziali di nome e cognome che, nel caso di cittadini residenti in centri urbani di piccole dimensioni, potrebbe portare comunque al loro riconoscimento.

L’uso di nomi di fantasia nelle sentenze risulta dunque favorevole sotto diversi punti di vista. Vedremo col tempo se l’orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia prenderà piede o rimarrà un’eccezione.

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