La procura alle liti rilasciata per il giudizio di cognizione ordinaria è valida anche per la fase esecutiva della sentenza?
La domanda trova risposta nell’ordinanza n. 23753/2020 della Corte di Cassazione.
Nel caso di riferimento, un soggetto si opponeva, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., all’atto di precetto con il quale un altro soggetto gli intimava di liberare un immobile e di pagare le spese legali relative alla sentenza esecutiva.
L’opponente deduceva che tale precetto fosse stato intimato senza una procura alle liti valida, in quanto nell’atto si faceva riferimento a una procura rilasciata a margine di un precetto emesso in data precedente rispetto al titolo esecutivo.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. Infatti, nonostante la differenza nelle date, il difensore della controparte risultava comunque munito di procura alle liti e pertanto l’atto di precetto era da considerarsi valido.
IL RICORSO
L’opponente decide però di ricorrere in Cassazione, proponendo due motivi.
1) Il ricorrente afferma che «la tempestiva e specifica contestazione sulla legittimazione del legale costituisce inevitabilmente una “linea di frattura”», impeditiva della possibilità che gli effetti della procura difensiva conferita per il giudizio di cognizione possono estendersi alla redazione dell’atto di precetto.
La Cassazione ritiene che l’idea di una “ linea di frattura” sia «del tutto sganciata da ogni substrato normativo, che, del resto, il ricorrente neppure tenta di individuare».
Inoltre, ricorda che il giudice ha il potere-dovere di verificare se dal materiale istruttorio risultino «fatti ad immediata confutazione della tesi azionata, tra cui appunto la sussistenza di una valida procura, sia pure in relazione ad atto diverso rispetto a quello indicato».
2) Il ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt.82, 83 e 166 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 91 cod. proc. civ., sostenendo che anche nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il difensore della controparte avrebbe agito privo di mandato.
La Cassazione evidenzia che «la formulazione di una simile eccezione nel corso del giudizio di merito non si trova traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha ottemperato all’onere di indicare specificatamente quando e come egli avrebbe tempestivamente eccepito il difetto di ius postulandi in capo al difensore della controparte».
Pertanto, il ricorso risulta infondato.
LA VALIDITÀ DELLA PROCURA ALLE LITI
Nell’ordinanza, la Cassazione ricorda che più volte ha «affermato che la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte».
Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.
——–
LEGGI ANCHE:
Legittimità della rimessione in termini: quando la tempestività fa la differenza
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Multe salate per chi usa Google Analytics 3
Rieccoci qui, 90 giorni dopo che il Garante della Privacy aveva imposto ai gestori dei siti web di adeguarsi al provvedimento secondo cui Google Analytics…
Processi decisionali automatizzati e consenso informato: la giurisprudenza va oltre il GDPR
Il GDPR è un punto di riferimento normativo per quanto riguarda la tutela dei dati personali. Dalla sua introduzione la giurisprudenza ne ha allargato i…
È possibile fare web marketing rispettando il codice deontologico?
La possibilità di promuovere l’attività forense è una novità recente nel panorama italiano e, per questo, il numero di avvocati che sfruttano sito, blog e…