23 Novembre 2020

La CTU è nulla se le parti non vengono coinvolte

La CTU è nulla se le parti non vengono coinvolte

Quando la CTU è nulla? Con l’ordinanza 26304/2020, la Cassazione evidenzia che le parti devono poter partecipare alle operazioni del CTU. Se ciò non avviene, il loro diritto alla difesa è leso e poco cambia che le parti possano controllare successivamente il prodotto della perizia.

IL CASO

Due architetti muovono causa a una s.r.l per ottenere il pagamento del proprio lavoro.
La società contesta la richiesta dichiarando di non aver mai conferito l’incarico ai due e di aver scelto il progetto di altri professionisti, commissionando a loro il lavoro.
A fronte di una CTU, il Tribunale accoglie la domanda dei due architetti, ritenendo che vi sia stato conferimento dell’incarico e riconoscendo il pagamento delle somme, seppur inferiori rispetto a quelle richieste.

La società appella la decisione, sostenendo non solo il mancato conferimento dell’incarico, ma anche che la C.t.u sia nulla, poiché svolta senza darne comunicazione «con conseguente illegittimità della determinazione del quantum e sulla adesione acritica del giudice alla consulenza d’ufficio».

Di nuovo soccombente, la società ricorre in Cassazione contestando la censura, nella sentenza di precedente, della doglianza a proposito della nullità della CTU«effettuata in manifesta violazione dei diritti di difesa e al contraddittorio». La società sostiene infatti che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la CTU e stabilire nuove operazioni peritali nel rispetto del diritto alla difesa.

LA CTU È NULLA INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA NATURA

La Cassazione accoglie il ricorso della società: la CTU è nulla se le parti non intervengono nella perizia perché ciò lede il diritto di difesa delle stesse. Il consulente d’ufficio deve infatti svolgere il proprio lavoro garantendo alle parti la presenza, anche se la perizia consistesse solo nell’esaminare documenti.

La sentenza contestata è dunque errata perché non ha applicato correttamente quanto indicato agli artt. 194, comma 2, c.p.c.,  e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., secondo i quali «l’espletamento di tutte le attività del consulente tecnico di ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica a posteriori dell’elaborato del consulente».

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