A Madonna di Campagna, periferia nord di Torino, un uomo di 42 anni è indagato per violenza sessuale su una tredicenne entrata in un minimarket il 29 agosto. Le telecamere avrebbero documentato anche un secondo episodio, quaranta minuti prima, ai danni di una donna adulta. Dopo due notti in carcere è tornato libero con il solo obbligo di firma.
Il gip ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, ma ha valorizzato l’incensuratezza, la consegna dei filmati, la resipiscenza manifestata in udienza e l’effetto deterrente dell’arresto. Il pm aveva chiesto il carcere. Il ministro Nordio ha disposto l’invio di ispettori per «l’eccezionalità del caso e l’allarme sociale».
Convalida e misura sono due cose diverse
La mancata convalida del fermo riguarda solo la legittimità dell’atto della polizia giudiziaria, cioè il pericolo di fuga richiesto dall’articolo 384 c.p.p. La misura cautelare è decisione autonoma e può essere adottata comunque, come qui è avvenuto.
Il nodo della “minore gravità”
Sul punto è intervenuto Gian Domenico Caiazza, già presidente dell’Unione Camere Penali, invitando a leggere l’ordinanza prima di commentarla. Il ragionamento è tecnico: l’ultimo comma dell’articolo 609-bis c.p. prevede, nei casi di minore gravità, una riduzione di pena fino a due terzi. Se il giudice ha inquadrato il fatto in quella ipotesi, la misura applicata diventa coerente con la qualificazione, oltre che con il comportamento collaborativo dell’indagato.
C’è un corollario che il dibattito ha trascurato. L’articolo 275, comma 3, c.p.p. prevede per la violenza sessuale una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ma ne esclude espressamente proprio l’ipotesi di minore gravità. In quel caso, dunque, la presunzione non opera affatto: il giudice torna ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità. Si può dissentire dalla qualificazione, ma è su quella che va condotta la discussione.
Caiazza chiude con un rilievo che spiega il tono della polemica: la nazionalità dell’indagato non è, codice alla mano, una circostanza aggravante.
Il rimedio esiste già
Il pubblico ministero può proporre appello cautelare al tribunale del riesame ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. e chiedere l’aggravamento della misura. Quanto all’ispezione, il decreto legislativo n. 109 del 2006 esclude che l’interpretazione delle norme e la valutazione delle prove diano luogo a responsabilità disciplinare: si possono verificare tempi e regolarità degli adempimenti, non il contenuto della decisione.
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