La Corte di Cassazione ha chiarito, in una recente sentenza (Corte di Cassazione, II civile, sentenza 17 ottobre 2024, n. 26956), i requisiti necessari per l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, sottolineando che non è sufficiente la semplice presenza di una strada o di un percorso utilizzabile. Perché la servitù possa essere acquisita per usucapione, è infatti necessario che vi siano opere visibili e permanenti che rivelino inequivocabilmente l’esistenza di un peso gravante sul fondo servente a favore del fondo dominante.
Questi elementi devono dimostrare chiaramente la specifica destinazione delle opere all’esercizio della servitù. In altre parole, la presenza della strada o del percorso deve essere accompagnata da opere che rendano manifesto che si tratta di un diritto di passaggio, e non di un uso temporaneo o precario del terreno.
Il caso concreto
Nel caso in esame, il signor C.G.F., proprietario di terreni e fabbricati nel Comune di Montabone (AT), ha richiesto l’accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carraio sui fondi confinanti di proprietà di C.F., C.M. e C.Ma.
C.G.F. ha sostenuto che, da anni, usufruisce di tali passaggi per accedere alle sue proprietà, chiedendo quindi che tale diritto venga riconosciuto come servitù per usucapione. Tuttavia, il giudice ha ribadito che, perché la richiesta venga accolta, è necessario dimostrare l’esistenza di opere permanenti e visibili che confermino in modo inequivocabile l’uso continuativo e non temporaneo del passaggio, come richiesto dalla giurisprudenza in materia.
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