Con la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera — e la sua eventuale proroga — si svolga con le garanzie della difesa tecnica. La Consulta ha precisato che, in assenza di un difensore di fiducia, il giudice tutelare debba nominare un difensore d’ufficio attingendo alle liste previste dall’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
A quasi tre settimane dalla pronuncia, l’Organismo Congressuale Forense denuncia in un comunicato ufficiale che l’applicazione pratica della sentenza è già frammentata sul territorio: alcuni Tribunali hanno adottato provvedimenti dei presidenti degli uffici giudiziari, altri protocolli tra Consigli dell’Ordine e Tribunali, con criteri di selezione dei difensori difformi — in certi fori si attinge alle liste per le urgenze, in altri a quelle per i maggiorenni non reclusi. Una disomogeneità che, secondo l’OCF, rischia di tradursi in una disparità di trattamento a seconda del foro competente.
Il nodo più delicato riguarda la formazione: i difensori d’ufficio sono selezionati e formati per il settore penale, mentre la materia del TSO rientra nella volontaria giurisdizione, con logiche e competenze — bilanciamento tra libertà personale, diritto alla salute e autodeterminazione del paziente — del tutto diverse. A questo si aggiunge il nodo del compenso: la rapidità del procedimento di convalida è incompatibile con i tempi ordinari di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in materia di volontaria giurisdizione richiede una delibera preventiva del Consiglio dell’Ordine, con tempi tipicamente di alcuni giorni.
L’OCF chiede quindi al Parlamento e al Governo, in particolare al ministro della Giustizia, una disciplina urgente che definisca poteri e prerogative dei difensori, le modalità delle difese d’ufficio e l’accesso al gratuito patrocinio in questa materia. Al CNF chiede invece di dare indicazioni uniformi agli Ordini territoriali, di istituire una lista dedicata ai procedimenti di convalida e proroga del TSO con specifici requisiti formativi, e di fornire agli Ordini i criteri per corsi di aggiornamento mirati. Sul fronte del gratuito patrocinio, l’OCF propone due soluzioni praticabili da subito: un accordo con gli uffici giudiziari che consideri soddisfatto il requisito delle azioni esecutive infruttuose con la sola prova dell’incapienza reddituale, oppure l’ammissione con effetto retroattivo ex articolo 109 del d.P.R. 115/2002 sulla domanda presentata subito dopo la nomina.
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