5 Ottobre 2026 - Sentenza

TSO, la Consulta impone il difensore d’ufficio: senza avvocato la convalida è incostituzionale

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non garantisce l'assistenza legale nei procedimenti di convalida e proroga del trattamento sanitario obbligatorio: se la persona non nomina un difensore di fiducia, dovrà provvedere il giudice tutelare

Con la sentenza n. 157/2026, decisa il 6 luglio e depositata il 2 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) sia assistito dalle garanzie della difesa tecnica.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze nel corso di un procedimento riguardante un paziente psichiatrico che contestava il proprio TSO. La Corte ha accolto la censura, qualificando il trattamento sanitario obbligatorio come una misura coercitiva che incide sul nucleo stesso della libertà personale: un’intrusione di tale intensità, per i giudici costituzionali, non può restare priva delle garanzie difensive previste dall’art. 24 della Costituzione.

Il punto più rilevante della decisione riguarda la scelta tra difesa facoltativa e difesa obbligatoria: la Corte ha escluso che sia sufficiente consentire alla persona di nominare un avvocato se lo desidera, perché un sistema di difesa meramente eventuale rischierebbe di lasciare proprio i soggetti più vulnerabili privi di tutela. Chi è sottoposto a TSO può infatti non avere la lucidità per attivarsi e nominare un legale, e chi non ha risorse economiche potrebbe comunque non riuscire ad accedere a un difensore di fiducia: una differenza di trattamento che la Corte ha ritenuto discriminatoria.

La Consulta ha quindi imposto un meccanismo di difesa tecnica obbligatoria: la persona deve essere informata, al momento della ricezione dell’ordinanza sindacale che dispone il TSO, del diritto di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, sarà il giudice tutelare a designare un difensore d’ufficio. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, deve ricevere tempestiva comunicazione del procedimento, partecipare all’audizione della persona prima della convalida ed essere informato del decreto di convalida o di rigetto.

La pronuncia riguarda sia la fase di convalida iniziale sia quella di eventuale proroga del trattamento, e si inserisce in un filone giurisprudenziale della Corte già avviato con la precedente sentenza n. 76/2025 sulla tutela giurisdizionale dei soggetti sottoposti a TSO.

Per gli avvocati, la decisione apre un ambito di attività nuovo e di rilievo pratico immediato: i giudici tutelari dovranno dotarsi di elenchi di difensori reperibili per le designazioni d’ufficio nei procedimenti di convalida, con tempi di nomina necessariamente rapidi vista la natura urgente del procedimento; gli ordini professionali e i consigli dell’avvocatura dovranno verosimilmente organizzare i relativi turni, come già avviene per altre forme di difesa d’ufficio urgente.

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