Danno esistenziale per un maxi ritardo ferroviario, della durata di 23 ore, senza fornire assistenza ai passeggeri che erano bloccati sul treno. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28244, ha respinto il ricorso di Trenitalia.
Nel 2019, il Tribunale di Cassino aveva confermato la decisione presa del giudice di pace, che condannò la società ferroviaria a pagare 5,25 euro in quanto “indennizzo da ritardo”, oltre a 400,00 euro come risarcimento del “danno esistenziale”.
La vicenda risale al 3 febbraio 2012, quando, a causa di una forte nevicata nel basso Lazio, un treno di pendolari restò isolato nella neve per 23 ore, senza alcun tipo di assistenza.
Secondo la Terza sezione civile, «i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario […] a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza».
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Prosegue la Cassazione: «Il Tribunale ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione».
La ricorrente ha sostenuto che i viaggiatori avrebbero dovuto «astenersi dal mettersi in viaggio», poiché la condotta era «in ogni caso inesigibile, in quanto le informazioni fornitele non erano tali da far prevedere che il tragitto non si sarebbe concluso in tempi ragionevoli, e di per sé incongruente, in quanto […] si sarebbe trovata nella necessità di fare fronte al reperimento di un luogo ove soggiornare, a Roma o nel corso del travagliato tragitto, a sue esclusive spese».
Per concludere, la normativa «è volta ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche a impedire che, qualora ne sussistano i presupporti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi».
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