Ventiquattro anni di tariffe immobili e un obbligo di legge mai eseguito: è questo il nodo sciolto dal TAR Lazio con la sentenza n. 14327 del 19 agosto 2026, che riguarda l’intera platea degli ausiliari del magistrato — ingegneri, architetti e geometri, ma anche medici legali, psicologi, commercialisti, consulenti del lavoro e agronomi.
La vicenda nasce da un’istanza presentata nel marzo 2025 dall’Ordine degli Ingegneri di Genova ai ministeri della Giustizia e dell’Economia, rimasta priva di riscontro. Da qui il ricorso contro il silenzio.
Il fondamento normativo. L’art. 54 del d.P.R. 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia, prevede che gli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari siano adeguati ogni tre anni alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Dall’approvazione delle tabelle nel 2002 quell’adeguamento non è mai stato disposto.
Cosa ha deciso il TAR. Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la legittimazione dell’Ordine, qualificando la sua posizione come interesse legittimo: le amministrazioni sono vincolate nei criteri, ma conservano margini di apprezzamento sul quantum e sulla base di calcolo, con radicamento della giurisdizione amministrativa. Ha poi affermato che l’obbligo di provvedere discende non solo dalla legge 241/1990 a fronte dell’istanza, ma dallo stesso art. 54, che impone l’adeguamento anche d’ufficio.
Nel dispositivo, i due dicasteri devono provvedere di concerto entro 120 giorni, previa acquisizione delle certificazioni di calcolo ISTAT, ovvero adeguare direttamente gli importi in base alla variazione FOI registrata tra agosto 1999 e agosto 2023: pari al 60,1%. In caso di perdurante inerzia è già individuato il commissario ad acta — il direttore della direzione centrale Affari giuridici e legali dell’ISTAT — con ulteriori 90 giorni per provvedere.
Il precedente costituzionale. La pronuncia si innesta su un orientamento consolidato della Consulta, che ha ripetutamente censurato la sproporzione tra compensi tariffari non aggiornati e prestazioni richieste, da ultimo con la sentenza n. 16/2025.
Due piani da non confondere. L’adeguamento inflattivo dell’art. 54 è cosa diversa dalla revisione strutturale delle tabelle, attesa da tempo: la commissione ministeriale istituita nel dicembre 2023 avrebbe dovuto concludere i lavori entro il 30 maggio 2024, ma il decreto non è mai arrivato. Restano fuori dalla disciplina interi ambiti di consulenza tecnica maturati negli ultimi vent’anni.
Perché interessa gli studi legali. Compensi non attrattivi allontanano le professionalità specialistiche dagli albi dei consulenti, con ricadute dirette sulla qualità e sui tempi dell’istruttoria tecnica. Se l’adeguamento sarà disposto, l’impatto si vedrà sui decreti di liquidazione e, a cascata, sulle anticipazioni richieste alle parti: un dato da mettere in conto già oggi nelle valutazioni di convenienza della lite.
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