Lo scorso 2 marzo 2021 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza con la quale ha dichiarato che i tabulati telefonici di un indagato possono essere acquisiti dall’Autorità Giudiziaria solo dopo il vaglio o il benestare di un’autorità indipendente o di un giudice terzo e imparziale.
Il successivo 25 aprile, il Gip di Roma ha affermato che questa sentenza ha ripercussioni dirette sul nostro ordinamento e che i tabulati telefonici possono essere acquisiti solo nelle fattispecie in cui le intercettazioni siano ammesse.
TABULATI TELEFONICI, PRIMA DELLA SENTENZA
Prima della sentenza i tabulati potevano essere acquisiti su richiesta della Polizia Giudiziaria e con decreto di autorizzazione del Pubblico Ministero, senza alcun vaglio.
Entrato in vigore il Gdpr (Reg. Ue 16/679) la normativa è mutata. Ma sia la Corte costituzionale che le Sezioni Unite della Cassazione non hanno mai considerato l’acquisizione dei tabulati telefonici così invasiva da richiedere le medesime garanzie di un’intercettazione vera e propria.
È anche vero però che il nostro sistema giudiziario permette che, se una prima ipotesi di reato iscritta nel registro consente di far effettuare intercettazioni, queste possano essere utilizzate anche nel caso in cui il reato accertato sia meno grave, addirittura al di fuori del campo di applicazione delle intercettazioni stesse.
LEGISLATORE SÌ O NO? E PER QUALI REATI?
Trattandosi di una sentenza recente, non è ancora possibile sapere se verrà recepita in modo uniforme nel nostro paese, soprattutto in relazione a due questioni:
– la sua applicazione diretta senza passare per il legislatore,
– la sovrapponibilità o meno tra i “gravi reati” indicati dalla Corte di Giustizia e quelli per i quali il nostro ordinamento consente le intercettazioni.
In tal senso il Gip di Roma ha preso una posizione:
– la sentenza è applicabile in modo diretto e immediato,
– i “gravi reati” sono quelli per cui è possibile effettuare le intercettazioni di conversazioni.
L’ Avvocato Massimo Borgobello, vicepresidente di Assodata, nell’articolo “Tabulati telefonici, sì all’acquisizione ma solo per reati intercettabili: come cambia la disciplina” da cui è tratto questo post, spiega:
“Nel nostro sistema giudiziario […] se si viene indagati per associazione a delinquere, ma viene accertato solo un abuso edilizio punito con sanzione pecuniaria (ammenda), le intercettazioni saranno comunque utilizzabili, fermi restando i limiti di legittimità generali.
Per questo la decisione del Gip di Roma ha il sapore di un messaggio “politico” interno alla magistratura.
Dalla limitazione dell’utilizzo dei tabulati, anche per mezzo di una garanzia ulteriore (il vaglio giurisdizionale), si passerà, verosimilmente, ad ipotesi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in ipotesi ulteriori rispetto a quelle oggi ammesse dalla giurisprudenza di legittimità.
[…] Che la Corte di Giustizia abbia affermato la necessità che sia un giudice terzo a disporre l’acquisizione dei tabulati telefonici è un segnale molto significativo per un ordinamento che, come il nostro, ha ritenuto di sacrificare sempre di più la privacy e la riservatezza delle comunicazioni in nome della sicurezza e dell’accertamento dei reati.”
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