La semplificazione della cooperazione fiscale europea non può tradursi in un allentamento delle garanzie sui dati personali dei contribuenti. È questo il messaggio che il Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor) ha consegnato agli Stati membri con il parere trasmesso alle delegazioni il 24 agosto 2026 dal Segretariato generale del Consiglio (doc. 12521/26), avente ad oggetto la proposta di direttiva del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in versione rifusa — l’atto che la stampa specializzata ha ribattezzato «DAC10» e che in realtà costituisce un recast, destinato a far confluire in un unico corpo normativo le nove stratificazioni succedutesi dal 2011 a oggi.
La proposta, adottata dalla Commissione il 24 giugno 2026 nell’ambito del pacchetto di semplificazione fiscale insieme al Taxation Omnibus, persegue obiettivi di certezza del diritto e di riduzione degli oneri amministrativi. Proprio l’operazione di riscrittura, però, ha comportato la caduta di alcune clausole di salvaguardia che l’Autorità ritiene irrinunciabili.
Il nodo della «prevedibile pertinenza»
Il rilievo centrale riguarda la scomparsa, nella bozza di rifusione, del requisito della prevedibile pertinenza delle informazioni oggetto di scambio. Non si tratta di una formula di stile: quel criterio ha rappresentato per quindici anni l’unico argine normativo alle cosiddette fishing expeditions, cioè alle richieste esplorative formulate in assenza di un collegamento verificabile con una specifica posizione fiscale.
È un presidio che ha ricevuto riconoscimento giurisprudenziale. Nella sentenza Berlioz (Corte di giustizia, Grande Sezione, 16 maggio 2017, C-682/15) e successivamente nelle cause riunite État luxembourgeois (6 ottobre 2020, C-245/19 e C-246/19), i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il requisito condiziona la legittimità della richiesta e ne rende sindacabile la fondatezza. Espungerlo dal testo significa, secondo il Garante, privare l’ordinamento del vincolo che limita la trasmissione dei dati alle sole ipotesi di necessità concreta e dimostrata a fini di accertamento. Di qui la raccomandazione di mantenerlo espressamente, quantomeno quale principio interpretativo generale della disciplina.
Accesso diretto alle banche dati nazionali
Il secondo blocco di osservazioni investe le facoltà di consultazione diretta riconosciute alle amministrazioni finanziarie dagli articoli 38 e 39 della proposta.
Quanto alla documentazione di adeguata verifica della clientela raccolta ai fini antiriciclaggio, l’Autorità chiede che il testo individui in modo puntuale le fattispecie fiscali che legittimano l’accesso, il perimetro della consultazione, le categorie di dati personali attingibili e le tutele procedurali riconosciute al contribuente.
Analogo ragionamento vale per gli archivi nazionali dei trattamenti pensionistici: la possibilità di un accesso immediato non deve degenerare in un potere ispettivo generalizzato, ma restare ancorata agli elementi indispensabili al controllo dei redditi da pensione scambiati in ambito transfrontaliero.
Sul fronte della residenza fiscale, il Garante raccomanda che l’individuazione dello Stato membro destinatario delle informazioni discenda da una valutazione giuridica formale, parametrata ai criteri ufficiali del diritto dell’Unione e delle convenzioni internazionali, e non sia rimessa all’apprezzamento discrezionale delle autorità competenti.
Conservazione, riscontri e atti attuativi
Il termine quinquennale di conservazione fissato dall’articolo 40 va inteso, secondo l’Autorità, come limite massimo e non come durata automatica: il trattamento resta legittimo finché permangono necessità e proporzionalità, con conseguente obbligo di verifiche periodiche sulla persistenza dei presupposti.
Valutazione positiva, invece, per il rafforzamento del meccanismo di riscontro annuale sugli scambi spontanei e su richiesta (articolo 28), con l’invito a esplicitare le azioni correttive che devono seguire alla segnalazione: rettifica delle informazioni errate e rimedi contro anomalie ricorrenti, dalle duplicazioni alla trasmissione di elementi estranei alle finalità di controllo.
Il parere si chiude ricordando il vincolo di consultazione obbligatoria dell’Autorità su tutti i futuri atti di esecuzione destinati a definire i parametri tecnici dello strumento di verifica del codice fiscale (TIN), i modelli standardizzati per lo scambio automatico e le relative modalità di comunicazione.
Il passaggio in Consiglio
I rilievi saranno esaminati dai rappresentanti degli Stati membri nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio sulle questioni fiscali convocata per il 4 settembre 2026 a Bruxelles: l’ordine del giorno affianca all’esame del testo di compromesso della Presidenza uno scambio di vedute dedicato proprio al parere del Garante.
Trattandosi di materia fiscale, la direttiva segue una procedura legislativa speciale che richiede l’unanimità in Consiglio: il margine di manovra per recuperare le garanzie sollecitate dall’EDPS resta quindi aperto, ma dipenderà dalla convergenza dei ventisette. Per i professionisti che assistono contribuenti in operazioni transfrontaliere, l’esito di questo passaggio inciderà direttamente sull’ampiezza delle informazioni che potranno circolare tra amministrazioni e sugli strumenti di reazione azionabili a tutela dell’assistito.
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