Grazie al D.Lgs. n. 149/2022, emanato a seguito della riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021, n.206), vengono introdotte alcune novità e modifiche importanti per quanto riguarda il processo telematico.
Oltre alla cristallizzazione delle norme già emanate urgentemente durante la pandemia, viene aggiunto anche il “Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale”.
Deposito telematico obbligatorio
Una delle novità più importanti è senza dubbio il deposito telematico degli atti e dei documenti di causa in tutte le fasi del processo. Viene introdotto alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l’art. 196 quater.
Il testo del nuovo articolo sancisce in via definitiva l’obbligo del deposito telematico per documenti e atti nei procedimenti che avvengono davanti a Tribunali e Corti d’Appello. Si introduce anche l’obbligo di deposito innanzi al Giudice di Pace e alla Corte di Cassazione.
Lo stesso art. 196 quater introduce anche l’obbligo per il capo dell’ufficio giudiziario di comunicare, attraverso il sito istituzionale, il mancato funzionamento e l’autorizzazione relativa al deposito cartaceo. Una comunicazione identica dovrà avvenire anche al rispristino del sistema.
Entrata in vigore delle modifiche
Tali disposizioni, secondo l’art. 35 del decreto, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 «applicandosi ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione».
Davanti al Giudice di Pace, invece, il tribunale superiore delle acque pubbliche applicherà le stesse disposizioni dal 30 giugno 2023.
Per i procedimenti civili pendenti, invece, davanti agli uffici giudiziari diversi rispetto a quelli indicati (corte di appello, Corte di Cassazione, tribunale e Giudice di Pace) queste disposizioni verranno applicate dal quindicesimo giorno successivo alla «pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi».
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Notificazione a mezzo PEC
Il decreto va a modificare la normativa prevista dalla legge 53/94 per quanto riguarda la notificazione a mezzo PEC. Le modifiche, nello specifico, riguardano l’art. 3 bis, l’art. 4 e l’art. 3 ter.
Con le modifiche viene conclusa l’annosa questione del perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche. La ricevuta di accettazione viene generata dopo le ore 21 ma entro le ore 24; non si perfeziona più per il notificante alle ore 7 del giorno successivo ma soltanto al momento della generazione della ricevuta di consegna.
Dopo il primo comma viene aggiunto: «Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari».
Si evince l’introduzione dell’obbligo, per l’avvocato, di notificare mediante PEC gli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e nei casi in cui il destinatario:
- ha l’obbligo di avere un domicilio digitale presente nei pubblici elenchi (liberi professionisti e imprese);
- ha scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale (persone fisiche).
A tutela delle notifiche a mezzo PEC effettuate nei confronti di chi è obbligato ad avere un domicilio digitale che risulta nei pubblici elenchi, ma che non sono andate a buon fine per cause attribuibili al destinatario si introduce la possibilità di eseguire a spese del richiedente la notifica in un’area web riservata.
L’avvocato deve provvedere a dichiarare che sussistono i presupposti, vista la notifica non andata a buon fine, per inserire la richiesta nell’area web. In questo caso la notifica viene eseguita il decimo giorno successivo a quello in cui viene eseguito l’inserimento.
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