La Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 depositata il 13 ottobre 2026, ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato contro una condanna penale pronunciata nei confronti di un proprio componente, annullando l’intero percorso processuale successivo al momento in cui era stata sollevata l’eccezione di insindacabilità.
Il caso nasce da un procedimento davanti al Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, per diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, terzo comma, del codice penale. Fin dalle prime battute, la difesa del parlamentare aveva eccepito che le dichiarazioni contestate rientrassero nella garanzia dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione infondata e ha proseguito il giudizio fino alla condanna, con sentenza n. 225 del 1° marzo 2024.
Per la Consulta questo passaggio è l’errore decisivo. L’articolo 3 della legge 140/2003 prevede un meccanismo vincolato: se il giudice ritiene fondata l’eccezione, deve prosciogliere ex art. 129 c.p.p.; se la ritiene infondata, non può decidere da sé, ma deve trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, che ha novanta giorni (prorogabili di non oltre trenta) per pronunciarsi. Solo in caso di inerzia o di valutazione negativa della Camera il processo può riprendere.
Richiamando il proprio precedente del 2007 (sentenza n. 149), i giudici costituzionali hanno ribadito che la valutazione sull’immunità spetta in prima battuta all’assemblea di appartenenza, non al giudice ordinario. Di qui l’annullamento non solo della condanna, ma anche dei provvedimenti di rigetto dell’eccezione e dei rinvii di udienza nel frattempo disposti.
Per i penalisti e per chi assiste soggetti investiti di cariche parlamentari, la pronuncia consolida un paletto procedurale netto: l’eccezione di insindacabilità, se sollevata, blocca il processo fino alla pronuncia della Camera, a pena di nullità di ogni atto successivo.
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