20 Maggio 2025 - L'ordinanza

Responsabilità dei sindaci, il Tribunale di Bari apre alla retroattività dei nuovi limiti patrimoniali

Prima applicazione della legge n. 35/2025: i giudici riconoscono validi i nuovi parametri risarcitori anche per fatti anteriori alla riforma. Verso un possibile effetto domino per la giurisprudenza societaria.

Importante novità in tema di responsabilità degli organi di controllo societari. Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, con l’ordinanza n. 1981 del 21 aprile 2025 ha applicato per la prima volta le nuove disposizioni dell’articolo 2407, secondo comma, del codice civile, così come modificato dalla legge n. 35 del 2025. La decisione ha sancito la possibilità di applicare retroattivamente i limiti patrimoniali previsti per i sindaci, anche in relazione a condotte verificatesi prima dell’entrata in vigore della normativa.

La vicenda è scaturita da un ricorso per sequestro conservativo promosso dalla curatela fallimentare di una società, nei confronti di amministratori, sindaci e revisore legale. Il Tribunale aveva già disposto un sequestro cautelare per somme rilevanti e, nel merito, ha ribadito il principio secondo cui il Collegio sindacale è tenuto a esercitare un controllo attivo e concreto sulla gestione, con obbligo di attivarsi di fronte a irregolarità gravi.

Accertata la responsabilità dei sindaci, i giudici si sono soffermati sulla questione della quantificazione del danno, stabilendo che il nuovo limite patrimoniale previsto dalla legge si applica anche ai fatti precedenti la sua entrata in vigore. Secondo il Tribunale, infatti, si tratta di una norma di natura procedurale, che fornisce al giudice un criterio di misurazione del danno, senza incidere sul diritto al risarcimento.

Non meno significativa un’altra precisazione contenuta nell’ordinanza: il limite risarcitorio non si applica in modo cumulativo a tutte le condotte dannose, ma deve essere determinato per ciascuna singola violazione da cui sia derivato un danno imputabile al sindaco. Inoltre, il concetto di compenso “percepito” dal sindaco, ai fini del calcolo del limite, è stato interpretato come compenso “riconosciuto”, indipendentemente dall’effettiva riscossione.

Intanto, in Parlamento è stato presentato un disegno di legge per introdurre una disciplina transitoria su questo tema. Tuttavia, la pronuncia del Tribunale di Bari potrebbe già incidere significativamente sull’indirizzo giurisprudenziale e sull’iter legislativo in corso.


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