Con l’ordinanza n. 23457/2021 del 26 agosto 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale è possibile contestare la CTU nell’ambito civile.
IL CASO
Un cliente chiede al Giudice di Pace il rimborso dopo aver acquistato un capo d’abbigliamento, a suo parere difettato. Durante il giudizio viene disposta una consulenza tecnica d’ufficio per verificare la presenza del difetto e il Giudice alla fine dà ragione al cliente. La condanna al rimborso viene confermata anche dal Tribunale in sede gravame, e la venditrice decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Fra i vari motivi portati dalla venditrice, anche l’omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulle eccezioni da lei formulate a proposito delle modalità di svolgimento della CTU. Dopo il primo incontro, il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe comunicato alle parti le successive date per lo svolgimento delle indagini tecniche e non avrebbe inviato la bozza del suo riscontro prima del deposito in Cancelleria.
La ricorrente dice di aver sollevato queste eccezioni nel corso del giudizio e per poi ribadirle con la comparsa conclusionale.
CTU CONTESTATA, SERVONO PROVE SULLA TEMPESTIVITÀ
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo inammissibile il motivo portato dalla venditrice e dichiarando che:
«le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito».
Nel caso specifico, la ricorrente non ha indicato con sufficiente precisione in quale momento processuale siano state sollevate per la prima volta le doglianze rispetto alla CTU:
«non è sufficiente, al riguardo, la sola affermazione secondo cui ciò sarebbe avvenuto all’udienza del XX.X.XXXX, poiché il motivo non riporta, neanche per riassunto, il verbale di detta udienza, né precisa per quale adempimento essa fosse stata fissata, né specifica che la stessa fosse la prima udienza utile dopo il deposito della CTU oggetto di contestazione.»
La Cassazione ritiene che tali carenze siano decisive. La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver sollevato tempestivamente le eccezioni nel corso del giudizio di merito, con la prima difesa utile dopo il deposito del resoconto del CTU. Poiché tale prova manca, la sua richiesta non può essere accolta.
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