Anche se ottenuti con modalità non conformi alle prescrizioni del codice di procedura penale, gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza durante le verifiche fiscali possono essere utilizzati in sede tributaria. A dirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8452 del 31 marzo 2025, che rafforza un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: non esiste nell’ordinamento tributario un generale divieto di utilizzo delle prove acquisite in modo illegittimo, salvo il caso in cui vengano lesi diritti fondamentali di rango costituzionale.
Gli accertamenti tributari – condotti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate – mirano a garantire il rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, attraverso accessi, ispezioni e verifiche. Al termine delle operazioni viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), che riassume le attività svolte, le eventuali violazioni rilevate e le osservazioni del contribuente. Questo documento rappresenta il punto di partenza per l’eventuale azione impositiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Cassazione ha chiarito che, in assenza di una norma specifica che disponga l’inutilizzabilità, eventuali irregolarità nell’acquisizione degli elementi non bastano, da sole, a escludere il loro uso in sede tributaria. Diversamente accade nel processo penale, dove l’art. 191 c.p.p. stabilisce espressamente l’inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione di legge.
La sentenza si inserisce in una linea interpretativa che fa leva sulla netta distinzione tra procedimento penale e procedimento tributario, come già affermato in precedenti decisioni (Cass. n. 20358/2020, n. 24923/2011, n. 8459/2020). Tale separazione è prevista anche dal D. Lgs. 74/2000 e dagli artt. 2 e 654 c.p.p., oltre che dall’art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che impone il rispetto delle garanzie penali solo in caso di emersione di indizi di reato.
Particolare attenzione è riservata alla distinzione tra le attività amministrative della Guardia di Finanza – svolte in cooperazione con gli uffici finanziari – e quelle di polizia giudiziaria. Solo in quest’ultimo caso si applicano le tutele previste dal codice di procedura penale e dall’art. 24 della Costituzione in materia di diritto di difesa.
In sintesi, la Cassazione riafferma che nel procedimento tributario ciò che conta è il rispetto delle regole fiscali (come l’art. 33 del D.P.R. 600/1973 e gli artt. 52 e 63 del D.P.R. 633/1972), non quelle del codice penale. Una decisione che conferma l’autonomia e la specificità del diritto tributario nel nostro ordinamento.
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