Redazione 15 Luglio 2025

Processo tributario, cambia l’attestazione di conformità: non serve più l’originale

Arriva una svolta attesa per il processo tributario telematico: il decreto correttivo n. 81/2025 ha modificato le regole sull’attestazione di conformità delle copie digitali agli atti analogici, alleggerendo una procedura che negli ultimi mesi aveva creato più di un grattacapo a professionisti e uffici giudiziari.

Cosa cambia con la nuova norma

Fino a oggi, i difensori che depositavano atti e documenti nel fascicolo telematico erano obbligati ad attestare la conformità della copia informatica all’originale cartaceo. Una disposizione che, per come formulata dal Dlgs 220/2023, aveva generato non poche difficoltà operative: spesso i clienti trasmettono solo copie, non gli originali, e questo creava il rischio di vedersi dichiarare inutilizzabili i documenti depositati, o peggio, di spingere i professionisti a certificazioni azzardate.

Con il correttivo, in vigore dal 13 giugno 2025, la situazione si semplifica: l’attestazione di conformità dovrà riferirsi non più all’originale, ma al documento analogico detenuto dal difensore. In pratica, il professionista potrà attestare la corrispondenza tra la copia digitale depositata e la fotocopia o la copia informatica ricevuta dal cliente o in suo possesso, senza dover necessariamente risalire al documento originale.

Il testo aggiornato

Il nuovo articolo 25-bis, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992 prevede dunque che il giudice tenga conto solo degli atti e documenti presenti nel fascicolo telematico, corredati da attestazione di conformità al documento cartaceo detenuto dal difensore. Un passaggio semplice ma decisivo, destinato a eliminare un nodo pratico che aveva messo in crisi molti studi professionali e rischiava di inceppare il meccanismo del processo tributario digitale.

Le criticità della norma precedente

La disposizione precedente obbligava di fatto i difensori a custodire gli originali cartacei o a ottenere dal cliente copie autenticate, rallentando il flusso delle pratiche e ostacolando il percorso di digitalizzazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a quesiti ufficiali, aveva già cercato di chiarire l’ambito applicativo della norma, ma i dubbi rimanevano, soprattutto in caso di trasmissione di semplici fotocopie prive di attestazione.

Una modifica di buon senso

La modifica varata con il decreto correttivo è dunque salutata come una scelta di pragmatismo giuridico. Riconosce infatti la realtà quotidiana delle pratiche professionali e consente di attestare la conformità ai documenti effettivamente disponibili presso il difensore.
Da sottolineare che la norma non impone che l’attestazione sia rilasciata per ogni singolo documento, lasciando intendere che sia sufficiente un’unica dichiarazione cumulativa per il deposito di più copie informatiche.


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