Redazione 29 Novembre 2024

Offesa alla memoria dei defunti e diritto alla riservatezza: un caso dal Tribunale di Imperia

Con la sentenza n. 682 del 4 novembre 2024, il Tribunale di Imperia ha rigettato le richieste di una donna che, in qualità di discendente di terzo grado di un sopravvissuto al Titanic, aveva intentato causa per tutelare la memoria del bisnonno e la riservatezza familiare, ritenendosi offesa da una biografia romanzata a lui dedicata.

La vicenda

L’attrice contestava la pubblicazione di un libro che, narrando la vita del suo bisnonno, avrebbe travisato fatti storici e biografici, rappresentandolo in maniera negativa e attribuendogli una relazione adulterina con una passeggera del Titanic. La donna denunciava anche l’abuso di fotografie del bisnonno e della nonna, pubblicate senza autorizzazione, oltre alla divulgazione dell’indirizzo di residenza.

La decisione del Tribunale

Il giudice ha respinto la domanda, chiarendo che:

  1. Tutela dell’onore e della reputazione:
    La lesione di tali diritti è possibile solo per persone viventi. Tuttavia, l’offesa alla memoria di un defunto può legittimare i prossimi congiunti a proporre azioni risarcitorie qualora questa leda il loro onore o decoro personale, come già stabilito dalla giurisprudenza.
  2. Genere letterario e verità storica:
    Il Tribunale ha rilevato che l’opera contestata era un romanzo storico e, in quanto tale, non vincolata alla verità storica. L’attribuzione di fatti non veri al defunto, finalizzata a scopi letterari, non configura di per sé un’offesa giuridicamente rilevante.
  3. Diritto alla riservatezza e immagini fotografiche:
    La pubblicazione di immagini senza consenso costituisce una violazione della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941), ma la lesione del diritto alla riservatezza non comporta automaticamente un risarcimento: il danno deve essere specificamente provato, cosa non avvenuta nel caso in esame.
  4. Finalità lucrativa:
    Il Tribunale ha escluso l’applicabilità delle esimenti previste per scopi didattici o culturali, dato il carattere commerciale dell’opera.

La sentenza sottolinea l’importanza di distinguere tra opera letteraria e cronaca, stabilendo che l’autonomia creativa del romanzo storico può includere elementi di fantasia senza violare diritti individuali, salvo prova contraria. La decisione ribadisce inoltre che la tutela della memoria dei defunti spetta ai prossimi congiunti, ma richiede un danno concreto, non presunto.

Un caso che offre spunti significativi sui confini tra diritto d’autore, libertà artistica e tutela della dignità personale.


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