ROMA — Non solo l’assegno di mantenimento: anche le spese straordinarie per i figli, se previste da un provvedimento del giudice o da un accordo tra coniugi, devono essere onorate dal genitore obbligato. In caso contrario, si rischia una condanna penale. A stabilirlo è la sesta sezione della Corte di Cassazione, che ha chiarito i confini applicativi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio (articolo 570-bis del codice penale).
Spese straordinarie non più secondarie
La Suprema Corte ha sottolineato che queste spese non possono essere considerate accessorie o facoltative, ma rappresentano parte integrante dei mezzi di mantenimento dei figli. Si tratta di oneri destinati a coprire esigenze che, per natura, si collocano al di fuori dell’ordinario: interventi medici imprevisti, spese scolastiche o sportive straordinarie, viaggi di studio, attività formative o esigenze abitative particolari.
Il mancato pagamento di tali importi, ha spiegato la Corte, integra autonomamente il reato previsto dall’art. 570-bis, a prescindere dalla corresponsione regolare dell’assegno di mantenimento ordinario. La ratio è quella di garantire una tutela piena e concreta ai figli, che non si esaurisce nelle necessità quotidiane ma comprende anche bisogni eccezionali e imponderabili, in linea con quanto già sancito dalla giurisprudenza civile.
Un dovere che va oltre il vitto e l’alloggio
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui il mantenimento della prole, sancito dall’articolo 147 del codice civile, non si riduce alla mera fornitura di alimenti, ma si estende agli aspetti scolastici, sanitari, abitativi, sportivi e sociali. Da qui la necessità che anche le spese straordinarie trovino adeguata tutela, non solo in sede civile ma anche penale, quando il genitore obbligato si sottrae a questi impegni.
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