6 Luglio 2026 - Tributario

IMU prima casa, addio al “vincolo di famiglia”: l’esenzione spetta anche se il coniuge vive altrove

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio chiude una battaglia durata anni con il Comune di Roma: dopo la storica pronuncia della Consulta del 2022, per il beneficio basta che il possessore dimori e risieda nell'immobile. Le scelte abitative dei coniugi sono un diritto, non un'evasione mascherata

Marito residente in un appartamento, moglie in un altro? Per il Fisco locale, fino a qualche anno fa, era quasi una confessione: niente esenzione IMU sulla prima casa. Oggi quella stagione può dirsi definitivamente archiviata. Lo conferma la sezione decima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, con la sentenza n. 3482/2026 depositata il 1° giugno, ha dato torto a Roma Capitale in una vicenda che si trascinava dall’ormai lontano 2012.

Un accertamento e quattro gradi di giudizio

La storia è quella, tutt’altro che rara, di un contribuente romano raggiunto da un avviso di accertamento IMU: secondo il Comune, l’esenzione per l’abitazione principale non gli spettava perché nell’immobile risultava anagraficamente residente solo lui, mentre la moglie aveva fissato la residenza altrove.

Ne è nato un lungo braccio di ferro giudiziario. In primo grado, i giudici capitolini avevano dato ragione al contribuente: per la disciplina applicabile nel 2012, la residenza del solo possessore bastava. In appello, ribaltone: l’esenzione — secondo la Corte laziale di allora — presupponeva che l’intero nucleo familiare abitasse nell’immobile. La partita si è così spostata in Cassazione, dove il contribuente ha calato l’asso: la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha demolito proprio la norma nella parte in cui pretendeva la residenza di tutta la famiglia per riconoscere il beneficio.

Il principio: conta chi possiede, non dove sta il coniuge

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10973/2025, ha accolto il ricorso enunciando un principio ormai consolidato: caduta la previsione dichiarata incostituzionale, la nozione di abitazione principale non richiede più che vi dimorino e vi risiedano tutti i componenti del nucleo familiare. Il beneficio spetta al possessore che nell’immobile abita stabilmente ed è iscritto all’anagrafe, quand’anche il coniuge risieda in un altro Comune.

Il passaggio più interessante, però, è quello culturale: vivere in case diverse — hanno osservato i giudici di legittimità — non trasforma automaticamente l’immobile in una “seconda casa” priva di agevolazione. Si tratta semplicemente di residenze distinte, espressione di un diritto che i coniugi esercitano nell’ambito degli accordi sull’indirizzo della vita familiare, quelli previsti dall’articolo 144 del codice civile. Insomma: la geografia della coppia la decidono i coniugi, non l’ufficio tributi.

Il rinvio chiude il cerchio

Chiamata a riesaminare il caso alla luce del principio dettato dalla Cassazione, la Corte di secondo grado del Lazio non ha potuto che adeguarsi: appello di Roma Capitale respinto, sentenza di primo grado confermata, avviso di accertamento dichiarato illegittimo. Nel caso concreto, peraltro, il quadro era persino più favorevole al contribuente: unico proprietario dell’immobile, senza altre case, vi risiedeva stabilmente addirittura dal 1994, e nel corso del giudizio era emerso che l’intera famiglia vi dimorava abitualmente.

Perché la pronuncia interessa (quasi) tutti

La decisione consolida un orientamento prezioso per migliaia di famiglie “a doppia residenza”: coppie con esigenze lavorative in città diverse, coniugi che assistono genitori anziani altrove, situazioni patrimoniali articolate. Per i difensori, il messaggio operativo è chiaro: gli accertamenti IMU fondati sulla mancata coabitazione del nucleo familiare, per le annualità ante e post riforma, sono oggi terreno fertile per l’impugnazione. Attenzione però a non fraintendere: l’esenzione resta ancorata alla dimora abituale effettiva del possessore. La residenza di comodo, quella sì, resta fuori dal perimetro del beneficio.


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