Il diritto alla riservatezza può essere sacrificato se è necessario accertare il patrimonio di un ex coniuge nell’ambito di una separazione giudiziale. Lo ha stabilito il Tar Marche-Ancona con la sentenza n. 103 del 15 febbraio 2025, che riafferma la prevalenza del diritto di accesso agli atti rispetto alla privacy quando l’ostensione dei documenti è essenziale per la tutela giudiziaria di una parte.
Il caso: l’accesso negato ai documenti edilizi dell’ex coniuge
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto che aveva richiesto al Comune l’accesso ai titoli edilizi e alle pratiche amministrative relative agli immobili dell’ex coniuge. L’obiettivo era accertarne la reale consistenza patrimoniale per supportare la propria posizione nel giudizio di separazione in corso. Tuttavia, l’ente locale aveva respinto l’istanza, sia per l’opposizione dell’ex coniuge sia perché riteneva che la richiesta non fosse concretamente funzionale agli interessi dichiarati.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al Tar, che ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui il diritto di accesso è preordinato alla tutela giurisdizionale e deve prevalere sulla privacy in casi come questo.
La decisione del Tar: l’accesso come strumento di difesa
Nella sua pronuncia, il Tar Marche ha chiarito che il diritto di accesso agli atti amministrativi è uno strumento essenziale per garantire la piena difesa in giudizio. Anche quando i documenti richiesti contengono dati sensibili, il diritto di accesso può essere limitato solo nella misura strettamente necessaria a proteggere tali informazioni, senza negarlo del tutto.
Secondo il Tar, il nostro ordinamento giuridico riconosce un’ampia tutela all’accesso documentale, soprattutto quando è funzionale a garantire il diritto alla difesa, tutelato dall’articolo 24 della Costituzione. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che l’accesso agli atti non può essere negato per valutazioni di merito sulle ragioni del richiedente o sulla pertinenza dei documenti ai fini processuali.
I limiti all’accesso per dati particolarmente sensibili
L’unico limite all’accesso, ha precisato il Tar, riguarda i dati “sensibili” o “sensibilissimi”, come l’origine etnica, le convinzioni religiose, l’appartenenza politica o lo stato di salute. In questi casi, l’accesso è subordinato alle condizioni previste dall’articolo 60 del Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003). Tuttavia, nel caso in esame, l’accesso riguardava esclusivamente documenti edilizi e patrimoniali, che non rientrano in tali categorie.
La sentenza conferma dunque un orientamento ormai consolidato: il diritto alla privacy cede il passo quando è necessario garantire la tutela effettiva in sede giudiziaria, specialmente in materia patrimoniale e familiare.
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